Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/10/2002, n. 15069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15069 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOS. REGISTRO, E DA OGNI A, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 BOLLO, DI DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 $5069/02 I TALIANA RE PUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA GGETTO: LA CORTE SEZION Lavoro Composta dagli Ill.mi R.G.n.18465/00 Magistrati: 35258 Genghini Dott. Massimo Presidente di Sez. Cron. ff. Rep. Primo Presidente di Ud. 13.06.2002 Presidente di Sez. Rafaele T Corona - Prestipino Consigliere Rel.- " Giovanni 11 PA TT F " Giovanni IN IT ES PO " IT Roberto EN 11 " NZ RO 11 M " TO Napoletano ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale, per legge, è rappresentato e difeso. - Ricorrente contro 980 2 0 0 2 SS LI, elett.te dom.ta in Roma, Via Oslavia n. 14, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mancuso, che unitamente all'Avv. Antonella D'Amico lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso. Controricorrente - per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Trieste n. 448 del 21.7.1999 (R.G. n. 311/96). Sentita la relazione della causa svolta dal Consigliere pubblica Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella udienza del 13.6.2002; Sentito l'Avv. Francesco Mancuso;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Antonio Martone, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 7 dicembre 1994 LI SS conveniva davanti al Tribunale di Trieste il esponeva che, essendoMinistero delle Finanze ed dipendente del medesimo Ministero con qualifica di funzionario tributario, era stato dal datore di lavoro nominato consulente di parte in un procedimento penale promosso nei confronti di un contribuente e pendente 2 davanti alla Corte di appello di Trieste. L'attore ottenuto il pagamento del deduceva di non avere compenso per l'opera professionale svolta e chiedeva che il convenuto fosse condannato a pagargli la somma di L. 35.000.000. Costituitosi in giudizio, il Ministero delle Finanze eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, fondatezza della pretesa aversaria, contestava la di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 7 giugno 1996 il Tribunale, disattesa l'eccezione pregiudiziale, in parziale accoglimento della domanda, condannava il Ministero i all'SS la somma di L. convenuto a pagare 18.000.000. Questa decisione, impugnata dal Ministero delle Finanze, veniva confermata dalla Corte di appello di Trieste con sentenza del 21 luglio 1999, con la quale, per quanto qui interessa, veniva di nuovo rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in base al rilievo che l'SS aveva svolto la prestazione, quale consulente tecnico di parte, in piena autonomia, al di fuori dei compiti di funzionario senza alcun rapporto gerarchico con tributario e l'amministrazione datrice di lavoro, con la conseguenza 3 che doveva ritenersi che la sua qualità di pubblico dipendente, dotato di particolare preparazione ed : esperienza, avesse rappresentato l'occasione, ma non la causa, per la nomina effettuata dall'amministrazione. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze in base a tre distinti motivi. L'SS ha resistito con controricorso e ha poi depositato una memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo dell'impugnazione il Ministero ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 1. 11 luglio 1980 n. 312 e 58 d.lgs. n. 29 del 1993 e lamenta che il Tribunale non abbia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Sostiene il medesimo ricorrente che il giudice di appello non ha tenuto conto del fatto che all'SS, incaricato di consulenza tecnica di parte, era stato redigere la attribuito un compito - quello di predisporre un parere equivalente alle proposte dallo stesso quotidiniamente formulate nell'ambito dei suoi doveri di ufficio inerenti al rapporto di pubblico impiego, attesa la qualifica attribuitagli (ottava funzionale, ex carriera direttiva) e considerato l'inquadramento del medesimo nei ruoli dell'amministrazione prevedenti 4 10 svolgimento di "attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna, comprendente attività di studio e di elaborazione". : Questo motivo è privo di fondamento. Come bene rileva il controricorrente e come questa Corte ha da tempo affermato, le controversie fra gli enti pubblici non economici i loro dipendenti e appartengono alla giurisdizione del giudice c.d. del rapporto (quello amministrativo, in via esclusiva, per le questioni attinenti al periodo precedente al 30 giugno 1998: V. l'art. 45, diciassettesimo comma, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, poi trasfuso nell'art. 69, settimo comma, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) qualora diritti ed obblighi che siabbiano oggetto per collegano in via immediata e diretta al rapporto di invece, pubblico impiego, mentre qualora, sia stata prestata dal dipendente un'attività che esorbita dalle mansioni tipiche attribuite al medesimo e che, essendo svolta al di fuori dei poteri organizzatori dell'ente, indipendente da ogni correlazione con il rapporto di pubblico impiego, la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario (cfr., fra le tante sentenze da ultimo, Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2000 n. 34 e Cass. Sez. Un. 23 marzo 1999 n. 182). In quest'ultimo caso, infatti, l'attività del dipendente è esercitata senza 5 attinenza alcuna con doveri dell'ufficio e il rapporto di pubblico impiego, lungi dal costituire la fonte dell'esecuzione della prestazione, si pone come mera occasione per il conferimento di un incarico di carattere professionale e per lo svolgimento della medesima prestazione nell'ambito del lavoro autonomo (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2000 n. 138). Nella specie, come è stato esposto in narrativa e come è pacifico in causa, l'SS, previa relativa di dall'amministrazione stato incaricato nomina, appartenenza di redigere una consulenza tecnica di M. parte in un processo penale instaurato nei confronti di contribuente imputato di reati finanziari. Non è un è dubbio, quindi, che si trattato di un incarico professionale che ha trovato nel rapporto di pubblico impiego (e nelle mansioni attribuite al dipendente) una mera occasione e non la causa diretta ed immediata della prestazione svolta;
con la conseguenza che, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e conformemente a quanto è stato rettamente deciso dai due giudici di merito, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti debbono essere rimessi alla Sezione Lavoro della Corte per l'esame degli altri motivi.
P. Q. M.
6 La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette gli atti alla Sezione Lavoro della Corte per l'esame degli altri motivi. Così deciso in Roma il 13 giugno 2002 Il Presidente: leurs fleyhinлишишо Il Consigliere estensore: wanni Glambat k Depositara in Cantollere oggi, I) 25.0IT. 2002-- IL CANCELLIERE 37 Giovann) Giambat 7