Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15963 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
57983 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26 1986 REPUBBLICA ITALIANA ia r MATERIA TRIBUTARIAN. 131 TAB. ALL. B-N ..5ta IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 5963/03Dott. Ugo RIGGIO Presidente 13625/97 32475 Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 13/02/03 Dott. Sergio DEL CORE · Consigliere F ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 57983 N. presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO G. CAUTI SAS in persona del Curatore fallimentare SCOPA LELIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLESINE 20, presso lo studio dell'avvocato PATERNOSTER MARIA TERESA, difesa dall'avvocato ORLETTI SANDRO, giusta procura a margine;
2003 - controricorrente 440 -1- avversO la sentenza n. 104/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 20/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso;
ri tto del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Lelio Scopa, nella qualità di curatore fallimentare della s.a.s. G.Cauti ha impugnato l'avviso di accertamento relativo ai redditi della società del 1987, elevati da lire 157.858.000 dichiarate a lire 689.966.000 accertate. La Commissione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso e l'ufficio ha proposto appello lamentando l'annullamento dei seguenti recuperi a tassazione: a)lire 73.406,000 per costi non di competenza dell'esercizio; b)lire 240.882.000 per costi ed oneri non annotati nelle scritture;
c)lire 1.343.000 per rimanenze finali non contabilizzate. La Commissione Regionale ha respinto l'impugnazione ritenendo che la somma sub a) era stata correttamente documentata con riferimento all'anno di competenza;
che la somma sub b), annotata in scritture ritenute probanti per costi relativi a compensi a professionisti, godeva della sanatoria di cui all'art. 21 1.n.69/89. Nulla, invece, ha deciso la CTR per la somma sub c). Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze. Ha resistito la Curatela fallimentare con controricorso. Motivi della decisione Va innanzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività proposto dalla Curatela resistente. La sentenza di secondo grado è stata notificata il 27.6.1997 all'ufficio delle Imposte Dirette di Ortona, che non è stato assistito dall'Avvocatura dello Stato. Il ricorso è stato notificato per posta con deposito del piego all'ufficio postale in data 11 ottobre e con consegna del piego in data 14 ottobre 1997. Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n.477/02, che ha stabilito che per il notificante la notifica per posta si perfeziona al momento del deposito del plico, il ricorso in esame risulta tempestivo in quanto è stato notificato il sessantesimo giorno. Di conseguenza, l'eccezione di inammissibilità va rigettata. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 74 d.p.r. n.597/73 e dell'art. 61 d.p.r. n.600/73 in quanto per la somma di lire 73.406.000, recuperata dall'ufficio per questioni di competenza, la Commissione Regionale ha errato ad accogliere l'impostazione della società sia perché ha fatto riferimento ad una non meglio precisata documentazione probatoria, e sia perché è mancata in concreto la prova del fatto che la merce, fatturata nel 1985, sia stata consegnata nel 1986, non essendo stati esibiti validi documenti giustificativi. La Curatela ha eccepito l'inammissibilità del mezzo perché nuovo, essendo basato su prospettazioni (quali quelle concernenti l'anno di consegna delle merci, indicato dapprima dalla Curatela e poi dai Giudici di merito nell'anno 1986) non dedotte in grado di appello, nonché l'inammissibilità della doglianza perché attinente ad apprezzamenti di fatto. Quindi, ha sostenuto l'infondatezza del motivo perché per i beni mobili il periodo va individuato con riferimento alla data della consegna o della spedizione o di quella, se posteriore, in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Gün the Ritiene la Corte che la doglianza è fondata e va accolta. Innanzitutto, essa è ammissibile perché fin dal ricorso si è fatta questione di competenza in ordine alla somma di cui qui si discute, e poi non si tratta di una questione di fatto (incensurabile in Cassazione) poiché occorre verificare se la Commissione Regionale ha applicato correttamente le norme indicate dall'odierno ricorrente, individuando i presupposti di fatto in base ai quali ha effettuato le sue valutazioni. Ebbene, nella sentenza non è indicato: a)se la data della consegna risulta o meno dalle scritture;
b)che tipo di prova, in mancanza di quella derivante dalle scritture, in concreto la società ha fornito per acquisire il diritto ad essa riconosciuto in ordine al trattamento tributario della somma di che trattasi. La sentenza è totalmente carente sul punto, per cui va senz'altro cassata. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 74 d.p.r. n. 597/73 e 21 d.l.n.69/89, conv. in 1.n.154/89 e degli artt. 20,21,25 e 25 bis d.p.r. n.600/73 nonchè vizi della motivazione in quanto i compensi a terzi devono essere registrati in ordine cronologico in appositi conti individuali ed in quanto per irregolarità di questo tipo non è applicabile la sanatoria di cui all'art. 21 1. n. 154/89, che riguarda solo irregolarità formali e che non riguarda le carenze documentali che incidono negativamente sulla rilevazione del reddito. La Curatela ha dedotto l'inammissibilità del motivo per novità e la sua infondatezza perché la mancata annotazione riguarderebbe solo le scritture ausiliarie, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito. Ritiene la Corte che la questione non è affatto nuova (tanto che su di essa si è pronunciato il giudice di appello), e che anche su questo punto la sentenza deve essere cassata, sia perché la CTR ha parlato di "scritture probanti" senza indicare quali, e s perchéŭ l'eventuale mancata annotazione nelle apposite scritture dei compensi a terzi non puět ricondotta alle irregolarità formali previste dal citato articolo 21, dovendosi ritener rispetto puntuale delle regole contabili in ordine a quei costi diventa un fatto che ha incid sulla determinazione del reddito. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 597/73 e 112 c.p.c. perché la CTR ha omesso di pronunciare sulla questione delle rimanente. La Curatela ha sostenuto l'infondatezza del motivo perché la CTR avrebbe ritenuto la validità delle doglianze contenute nel ricorso, e la sua inammissibilità perché esso riguarderebbe questioni di fatto (inesistenza di rimanenze finali). A parere della Corte, la Commissione Regionale ha del tutto omesso l'esame della questione, per cui il mezzo va accolto.
P.Q.M
: Accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della CTR dell'Abruzzo. Così deciso in Roma il 13.2.2003 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL CANCELLIERE 23 0112007 Dr. Ugo Riggio dott. Luigi Riitano Ugo Miggi oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano