Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18154
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Sentenza 20 dicembre 2002

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A differenza dei beni immobili appartenenti alla gestione sanitaria delle soppresse Casse marittime (oggi IPSEMA), i quali, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R 31 luglio 1980, n. 620, sono stati trasferiti al patrimonio dello Stato, i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse, rimasti in proprietà delle Casse stesse, sono vincolati - ove destinati prevalentemente alle esigenze delle gestioni sanitarie - alla "destinazione in uso" all'assistenza sanitaria al personale navigante, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 7 novembre 1981, n. 632 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 767). Ne consegue che, per l'utilizzazione ed il godimento di questi ultimi immobili da parte del Ministero della sanità, spetta all'Istituto previdenziale suddetto un corrispettivo, il quale deve essere determinato non già con criteri equitativi o, comunque, riduttivi rispetto alla misura del canone spettante ad un qualsiasi locatore in regime di libero mercato, bensì con gli stessi criteri utilizzabili per stabilire il canone di locazione di immobili di caratteristiche simili, dei quali il Ministero ottenga la disponibilità da terzi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18154
    Data del deposito : 20 dicembre 2002

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