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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/11/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3048/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3048/2023 tra
Parte_1 Ricorrente e
CP_1
Resistente
Oggi 17 novembre 2025 ad ore 11,35 innanzi al dott. LO CI, sono comparsi:
Per l'avv. BACCHI ALESSANDRO, oggi sostituito dall'avv. CHIARA Parte_1 CALGARO, la quale si riporta a tutti gli scritti e conclusioni depositati ed insiste per l'accoglimento dell'eccezione di legittimazione attiva della controparte ad emettere i provvedimenti opposti
Per l'avv. SIMONE CINZIA oggi sostituito dall'avv. ALESSANDRA CP_1 CIMBELLI la quale si riporta ai propri riscritti e conclusioni e quanto al dedotto difetto di legittimazione attiva della deduce l'insistenza della stessa sia in virtù delle giurisprudenza di CP_1 legittimità anche recente, nonché della DGR 1675 del 20028 con la quale è stato stipulato un protocollo di intesa con cui vengono delegate alla l'esecuzione di attività previste dalla CP_1 normativa comunitaria nell'ambito dello sviluppo rurale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 13,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 13,18, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. LO CI
pagina 1 di 6 Causa R.G. n. 3048/2023 (cause riunite 3048/2023 e 3049/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. LO CI, in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 17 novembre 2025, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3048/2023 - cause riunite 3049/2023 e 3048/2023, promosse da:
(R.G. 3048/2023), CF: in proprio e nella sua Parte_1 C.F._1 qualità di titolare della omonima impresa individuale “ ”, obbligata in Parte_1 solido (P.IVA: , con sede legale in Passaggio di Bettona Via Torte 93, rappresentate e P.IVA_1 difese dall'Avv. Alessandro Bacchi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Perugia Via Baglioni 36 giusta delega apposta in calce al ricorso – comunicazioni;
Email_1
e da:
(R.G. 3049/2023), CF: , quale obbligato principale Parte_2 C.F._2 concorrente nella violazione, residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bacchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia Via Baglioni 36 giusta delega apposta in calce al ricorso – comunicazioni ( ; Email_1
- ricorrenti
contro
:
, P.IVA , in persona della Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_1 P.IVA_2 dom.ta per la carica presso la sede dell'Ente sita in Perugia, Corso Vannucci, 96 Perugia, rappresentata e difesa dal Dr. Stefano Strona e dalla Dr.ssa Cinzia Simone, giusta delega in atti.
-resistente
Conclusioni parte ricorrente e impresa individuale “ Parte_1 Parte_1 : “…In rito
[...]
Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa il difetto di legittimazione attiva e per l'effetto annullare e/o dichiarare nullo e comunque illegittimo ed inefficace il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e consequenziale In via preliminare di merito
Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa l'intervenuta prescrizione ex legge 689/1981 e per l'effetto annullare e /o dichiarare nullo e /o illegittimo il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e consequenziale In via subordinata
pagina 2 di 6 Sospendere per le ragioni espresse in narrativa il giudizio in attesa che diventi definitivo il giudizio presupposto pendente davanti alla Corte dei Conti RG 60252/2022 Nel merito
Annullare per le ragioni espresse in narrativa il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposte e consequenziale In via subordinata di merito
Rideterminare il quantum debeatur sulla scorta dell'annullamento della Corte dei Conti secondo la sentenza di cui in atti e per l'effetto rideterminare le sanzioni di legge applicando il minimo tabellare. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Conclusioni parte ricorrente : “… In rito Parte_2
Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa il difetto di legittimazione attiva e per l'effetto annullare e/o dichiarare nullo e comunque illegittimo ed inefficace il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e consequenziale In via preliminare di merito
Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa l'intervenuta prescrizione ex legge 689/1981 e per l'effetto annullare e /o dichiarare nullo e /o illegittimo il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e consequenziale In via subordinata
Sospendere per le ragioni espresse in narrativa il giudizio in attesa che diventi definitivo il giudizio presupposto pendente davanti alla Corte dei Conti RG 60252/2022. Nel merito
Annullare per le ragioni espresse in narrativa il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposte e consequenziale In via subordinata di merito
Rideterminare il quantum debeatur sulla scorta dell'annullamento della Corte dei Conti secondo la sentenza di cui in atti e per l'effetto rideterminare le sanzioni di legge applicando il minimo tabellare.”.
Conclusioni parte resistente per entrambi i ricorsi: “… in via preliminare voglia il Giudice adito, respinte le contrarie eccezioni del ricorrente, confermare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata, respingendo il ricorso.”. oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981 - opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato il 13 luglio 2023, la Sig.ra in proprio e nella sua qualità di titolare della omonima Parte_1 impresa individuale , ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1 n. 6062 del 06/06/2023, notificata in data 13 giugno 2023, di importo pari ad euro 150.000,00, oltre spese di notifica e, con ulteriore ricorso, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_2 ingiunzione n. 6063 del 06/06/2023, notificata in data 13 giugno 2023, di importo pari ad euro 150.000,00, oltre spese di notifica.
I provvedimenti opposti facevano seguito, al presupposto verbale di accertamento n. 2019PG12000017 del 14/05/2019, elevato dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Assisi e notificato il 14 maggio 2019, nei confronti di con il quale era stata contestata alla parte ricorrente ed alla Parte_1 obbligata in solido la violazione dell'art. 2 della legge n. 898/1986, come sanzionata dall'art. 3 della medesima legge.
pagina 3 di 6 Con ulteriore verbale di accertamento n. 2019PG12000018 del 14/05/2019, elevato dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Assisi e notificato il 14 maggio 2019, era sato contestata, a , quale Parte_2 concorrente nella violazione, la stessa violazione di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986, come sanzionata dall'art. 3 della medesima legge.
La parte proponeva i seguenti motivi di ricorso:
- il difetto di legittimazione attiva della ad emanare l'O.I. opposta;
CP_1
- la prescrizione della violazione;
- la necessità di sospendere il procedimento;
- la legittimità della condotta.
La resistente Amministrazione nel costituirsi in entrambi i giudizi contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto delle opposizioni.
All'udienza del 15 settembre 2025 le cause, stante la sussistenza di identità oggettiva e parzialmente soggettiva, venivano riunite e, istruite sulla base delle sole produzioni documentali in atti, la causa così riunita è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c. e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Ai ricorrenti è stata contestata la violazione di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986, che, al comma 1, recita: “1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del
[...]
e del è punito con la Controparte_2 CP_2 Controparte_3 reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.”.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono il difetto di legittimazione della ad CP_1 emanare le Ordinanze di Ingiunzione opposte ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 898/1986, ritenendo competente il Ministero delle Risorse Agricole.
Il motivo è fondato.
A sostegno della propria tesi i ricorrenti richiamano la sentenza della S.C., Sez. Civile n. 30770/2021 del 29/10/2021, oltre a Cass. 19.02.2019 n. 4841, secondo la quale: “l'emissione della ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 898/1986 per indebita percezione dei premi carico del mediante esposizione di dati e notizie falsi compete al Ministero delle Controparte_2 Risorse Agricole trattandosi di materia attribuita allo Stato e non alle regioni anche qualora spettino a queste ultime l'esame e l'accertamento dell'indebito conseguito”.
La parte motiva della sentenza chiarisce: “Il collegio intende dare continuità a tali pronunce e al principio di diritto massimato in occasione della sentenza n. 4841 del 2019 secondo cui: «L'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 2 e 3 della I. n. 898 del 1986, per indebita percezione di premi a carico del mediante esposizione di dati e notizie false compete al Controparte_2 Ministero delle risorse agricole (poi sostituito da quello delle politiche agricole), trattandosi di materia attribuita allo Stato e non alle Regioni, anche qualora spettino a queste ultime l'esame e l'accertamento dell'indebito conseguito, salvo il caso in cui gli illeciti contestati siano riconducibili a funzioni amministrative delegate alle stesse Regioni ex art. 4, comma 1, lett. c), della citata I. n. 898 del 1986.”.
pagina 4 di 6 La massima richiamata in Sentenza, del resto, aggiunge: “L'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986, per indebita percezione di premi a carico del
[...]
mediante esposizione di dati e notizie false compete al Ministero delle risorse Controparte_2 agricole (poi sostituito da quello delle politiche agricole), trattandosi di materia attribuita allo Stato e non alle Regioni, anche qualora spettino a queste ultime l'esame e l'accertamento dell'indebito conseguito, salvo il caso in cui gli illeciti contestati siano riconducibili a funzioni amministrative delegate alle stesse Regioni ex art. 4, comma 1, lett. c), della citata l. n. 898 del 1986.”
L'art. 4 comma 1, lett. c), della Legge n. 898 del 1986 dispone infatti: “c) l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato;
nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza- ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;
”.
La nel richiamare, oltre ai pareri n. 1663/2005 e n. 2991/2012 del Consiglio di Stato, CP_1 la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 9/11/2012 prot. n. 28986, confermata dall'Amministrazione centrale con la successiva nota prot. n. 3906 del 21/02/2014, riteneva, per contro, che si sarebbe dovuta riconoscere, agli organismi regionali, la competenza sanzionatoria in materia di Piani di Sviluppo rurale e di Piani Operativi regionali e che pertanto la nell'applicare la sanzione amministrativa in questione, aveva legittimamente CP_1 esercitato la propria attività sanzionatoria.
Riteneva infatti la resistente che in materia di misure connesse ai Piani di Sviluppo Rurale, la competenza sanzionatoria fosse attribuita alle Regioni senza alcuna eccezione, mentre, in tema di misure collegate alla P.A.C., la relativa competenza dovesse essere ripartita tra Stato e Regioni, nel caso in cui gli Organismi pagatori regionali fossero stati, o meno, istituiti.
La prospettazione non appare convincente.
Innanzitutto le due sentenze della S.C. richiamate in precedenza sono riferite non solo ai contributi P.A.C. ma anche ai contributi erogati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, considerato che si trattava di cause di opposizione ad Ordinanza di ingiunzione la cui sanzione era stata applicata, quanto alla 4841/2019, “… per aver indebitamente percepito, mediante esposizione di dati e notizie falsi, vale a dire la residenza in Comune ricompreso in zone svantaggiate, contributi relativi all'annualità 2005-2006 a carico del e del Fondo Europeo Agricolo per lo Controparte_2 Sviluppo Rurale.” e, quanto alla 33770 del 2021, “… per aver indebitamente percepito, mediante esposizione di dati e notizie falsi (residenza in comune ricompreso in zone svantaggiate), contributi relativi alle annualità (OMISSIS) a carico del fondo Europeo agricolo di garanzia e fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale”.
Inoltre, il trasferimento di competenze dal Ministero alle Regioni non può che avvenire attraverso l'istituzione degli organismi regionali pagatori, in quanto l'art. 4 comma 1, lett. c), in precedenza riprodotto, fa riferimento alle “materie di competenza delle regioni”, senza distinguere in alcun modo le varie tipologie di aiuti comunitari, riferendosi espressamente alle “funzioni amministrative ad esse delegate”, motivo per cui deve ritenersi che il trasferimento di competenze dal Ministero alle Regioni non possa che avvenire attraverso l'istituzione degli organismi regionali pagatori presso la Regione.
Del resto, sull'apposito sito del Ministero competente, nella sezione “Organismi pagatori” si precisa che: “L'Organismo pagatore ha la funzione di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi i FEAGA e FEASR. L'Organismo pagatore, a tal fine, è riconosciuto dallo Stato membro dall'autorità competente designata a livello ministeriale (D.M. 07/11/2022)” e dalla stessa fonte, seppur priva di valore normativo, emerge che, presso la regione non risulta istituito un Organismo regionale CP_1 pagatore e che quindi le relative funzioni avrebbero dovuto essere esercitate dall'organismo pagatore pagina 5 di 6 nazionale Agea, preposta alla gestione ed al controllo delle spese finanziate dai fondi europei, quali appunto il FEAGA e il FEASR.
Stante il consueto criterio di ripartizione dell'onere prova era dunque la che avrebbe dovuto CP_1 dare conto della propria competenza ad emettere i provvedimenti opposti.
La difesa resistente, invece, non ha prodotto nei termini previsti alcun documento che attesti il contrario, sia con riferimento al riconoscimento della qualità di Organo pagatore ai sensi dell'art. 3 del D.M. 07/11/2022, che a titolo di riconoscimento provvisorio, ai sensi del successivo art. 4 (si noti che l'O.I. opposta in questa sede è stata emanata dalla Regione il 6 giugno 2023).
Del resto, il richiamo di parte resistente alle comunicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 9/11/2012 prot. n. 28986 e del 21/02/2014 n. 3906, nonché ai pareri del Consiglio di Stato n. 1663/2005 e 2991/2012, possono ritenersi superati dalle sentenze della Suprema Corte di cui si è detto sopra, di cui l'ultima pronunciata nel 2021.
Per tutto quanto precede i ricorsi debbono essere accolti, dovendosi ritenere la censura attorea assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso.
Quanto alle spese, considerata l'obiettiva difficoltà di individuare la competenza ad emettere l'O.I. opposta ed il mutamento della giurisprudenza sulla questione, si ritiene di dover integralmente compensare le spese tra le parti ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
P. Q. M.
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 6062 del 06/06/2023 e n. 6063 del 06/06/2023, entrambe emanate dalla nei confronti rispettivamente di CP_1
in proprio e nella sua qualità di titolare della omonima impresa Parte_1 individuale ” e di . Parte_1 Parte_2
− Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 17 novembre 2025
Il Giudice On. di Tribunale
LO CI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3048/2023 tra
Parte_1 Ricorrente e
CP_1
Resistente
Oggi 17 novembre 2025 ad ore 11,35 innanzi al dott. LO CI, sono comparsi:
Per l'avv. BACCHI ALESSANDRO, oggi sostituito dall'avv. CHIARA Parte_1 CALGARO, la quale si riporta a tutti gli scritti e conclusioni depositati ed insiste per l'accoglimento dell'eccezione di legittimazione attiva della controparte ad emettere i provvedimenti opposti
Per l'avv. SIMONE CINZIA oggi sostituito dall'avv. ALESSANDRA CP_1 CIMBELLI la quale si riporta ai propri riscritti e conclusioni e quanto al dedotto difetto di legittimazione attiva della deduce l'insistenza della stessa sia in virtù delle giurisprudenza di CP_1 legittimità anche recente, nonché della DGR 1675 del 20028 con la quale è stato stipulato un protocollo di intesa con cui vengono delegate alla l'esecuzione di attività previste dalla CP_1 normativa comunitaria nell'ambito dello sviluppo rurale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 13,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 13,18, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. LO CI
pagina 1 di 6 Causa R.G. n. 3048/2023 (cause riunite 3048/2023 e 3049/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. LO CI, in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 17 novembre 2025, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3048/2023 - cause riunite 3049/2023 e 3048/2023, promosse da:
(R.G. 3048/2023), CF: in proprio e nella sua Parte_1 C.F._1 qualità di titolare della omonima impresa individuale “ ”, obbligata in Parte_1 solido (P.IVA: , con sede legale in Passaggio di Bettona Via Torte 93, rappresentate e P.IVA_1 difese dall'Avv. Alessandro Bacchi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Perugia Via Baglioni 36 giusta delega apposta in calce al ricorso – comunicazioni;
Email_1
e da:
(R.G. 3049/2023), CF: , quale obbligato principale Parte_2 C.F._2 concorrente nella violazione, residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bacchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia Via Baglioni 36 giusta delega apposta in calce al ricorso – comunicazioni ( ; Email_1
- ricorrenti
contro
:
, P.IVA , in persona della Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_1 P.IVA_2 dom.ta per la carica presso la sede dell'Ente sita in Perugia, Corso Vannucci, 96 Perugia, rappresentata e difesa dal Dr. Stefano Strona e dalla Dr.ssa Cinzia Simone, giusta delega in atti.
-resistente
Conclusioni parte ricorrente e impresa individuale “ Parte_1 Parte_1 : “…In rito
[...]
Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa il difetto di legittimazione attiva e per l'effetto annullare e/o dichiarare nullo e comunque illegittimo ed inefficace il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e consequenziale In via preliminare di merito
Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa l'intervenuta prescrizione ex legge 689/1981 e per l'effetto annullare e /o dichiarare nullo e /o illegittimo il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e consequenziale In via subordinata
pagina 2 di 6 Sospendere per le ragioni espresse in narrativa il giudizio in attesa che diventi definitivo il giudizio presupposto pendente davanti alla Corte dei Conti RG 60252/2022 Nel merito
Annullare per le ragioni espresse in narrativa il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposte e consequenziale In via subordinata di merito
Rideterminare il quantum debeatur sulla scorta dell'annullamento della Corte dei Conti secondo la sentenza di cui in atti e per l'effetto rideterminare le sanzioni di legge applicando il minimo tabellare. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Conclusioni parte ricorrente : “… In rito Parte_2
Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa il difetto di legittimazione attiva e per l'effetto annullare e/o dichiarare nullo e comunque illegittimo ed inefficace il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e consequenziale In via preliminare di merito
Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa l'intervenuta prescrizione ex legge 689/1981 e per l'effetto annullare e /o dichiarare nullo e /o illegittimo il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e consequenziale In via subordinata
Sospendere per le ragioni espresse in narrativa il giudizio in attesa che diventi definitivo il giudizio presupposto pendente davanti alla Corte dei Conti RG 60252/2022. Nel merito
Annullare per le ragioni espresse in narrativa il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposte e consequenziale In via subordinata di merito
Rideterminare il quantum debeatur sulla scorta dell'annullamento della Corte dei Conti secondo la sentenza di cui in atti e per l'effetto rideterminare le sanzioni di legge applicando il minimo tabellare.”.
Conclusioni parte resistente per entrambi i ricorsi: “… in via preliminare voglia il Giudice adito, respinte le contrarie eccezioni del ricorrente, confermare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata, respingendo il ricorso.”. oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981 - opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato il 13 luglio 2023, la Sig.ra in proprio e nella sua qualità di titolare della omonima Parte_1 impresa individuale , ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1 n. 6062 del 06/06/2023, notificata in data 13 giugno 2023, di importo pari ad euro 150.000,00, oltre spese di notifica e, con ulteriore ricorso, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_2 ingiunzione n. 6063 del 06/06/2023, notificata in data 13 giugno 2023, di importo pari ad euro 150.000,00, oltre spese di notifica.
I provvedimenti opposti facevano seguito, al presupposto verbale di accertamento n. 2019PG12000017 del 14/05/2019, elevato dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Assisi e notificato il 14 maggio 2019, nei confronti di con il quale era stata contestata alla parte ricorrente ed alla Parte_1 obbligata in solido la violazione dell'art. 2 della legge n. 898/1986, come sanzionata dall'art. 3 della medesima legge.
pagina 3 di 6 Con ulteriore verbale di accertamento n. 2019PG12000018 del 14/05/2019, elevato dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Assisi e notificato il 14 maggio 2019, era sato contestata, a , quale Parte_2 concorrente nella violazione, la stessa violazione di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986, come sanzionata dall'art. 3 della medesima legge.
La parte proponeva i seguenti motivi di ricorso:
- il difetto di legittimazione attiva della ad emanare l'O.I. opposta;
CP_1
- la prescrizione della violazione;
- la necessità di sospendere il procedimento;
- la legittimità della condotta.
La resistente Amministrazione nel costituirsi in entrambi i giudizi contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto delle opposizioni.
All'udienza del 15 settembre 2025 le cause, stante la sussistenza di identità oggettiva e parzialmente soggettiva, venivano riunite e, istruite sulla base delle sole produzioni documentali in atti, la causa così riunita è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c. e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Ai ricorrenti è stata contestata la violazione di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986, che, al comma 1, recita: “1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del
[...]
e del è punito con la Controparte_2 CP_2 Controparte_3 reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.”.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono il difetto di legittimazione della ad CP_1 emanare le Ordinanze di Ingiunzione opposte ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 898/1986, ritenendo competente il Ministero delle Risorse Agricole.
Il motivo è fondato.
A sostegno della propria tesi i ricorrenti richiamano la sentenza della S.C., Sez. Civile n. 30770/2021 del 29/10/2021, oltre a Cass. 19.02.2019 n. 4841, secondo la quale: “l'emissione della ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 898/1986 per indebita percezione dei premi carico del mediante esposizione di dati e notizie falsi compete al Ministero delle Controparte_2 Risorse Agricole trattandosi di materia attribuita allo Stato e non alle regioni anche qualora spettino a queste ultime l'esame e l'accertamento dell'indebito conseguito”.
La parte motiva della sentenza chiarisce: “Il collegio intende dare continuità a tali pronunce e al principio di diritto massimato in occasione della sentenza n. 4841 del 2019 secondo cui: «L'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 2 e 3 della I. n. 898 del 1986, per indebita percezione di premi a carico del mediante esposizione di dati e notizie false compete al Controparte_2 Ministero delle risorse agricole (poi sostituito da quello delle politiche agricole), trattandosi di materia attribuita allo Stato e non alle Regioni, anche qualora spettino a queste ultime l'esame e l'accertamento dell'indebito conseguito, salvo il caso in cui gli illeciti contestati siano riconducibili a funzioni amministrative delegate alle stesse Regioni ex art. 4, comma 1, lett. c), della citata I. n. 898 del 1986.”.
pagina 4 di 6 La massima richiamata in Sentenza, del resto, aggiunge: “L'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986, per indebita percezione di premi a carico del
[...]
mediante esposizione di dati e notizie false compete al Ministero delle risorse Controparte_2 agricole (poi sostituito da quello delle politiche agricole), trattandosi di materia attribuita allo Stato e non alle Regioni, anche qualora spettino a queste ultime l'esame e l'accertamento dell'indebito conseguito, salvo il caso in cui gli illeciti contestati siano riconducibili a funzioni amministrative delegate alle stesse Regioni ex art. 4, comma 1, lett. c), della citata l. n. 898 del 1986.”
L'art. 4 comma 1, lett. c), della Legge n. 898 del 1986 dispone infatti: “c) l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato;
nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza- ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;
”.
La nel richiamare, oltre ai pareri n. 1663/2005 e n. 2991/2012 del Consiglio di Stato, CP_1 la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 9/11/2012 prot. n. 28986, confermata dall'Amministrazione centrale con la successiva nota prot. n. 3906 del 21/02/2014, riteneva, per contro, che si sarebbe dovuta riconoscere, agli organismi regionali, la competenza sanzionatoria in materia di Piani di Sviluppo rurale e di Piani Operativi regionali e che pertanto la nell'applicare la sanzione amministrativa in questione, aveva legittimamente CP_1 esercitato la propria attività sanzionatoria.
Riteneva infatti la resistente che in materia di misure connesse ai Piani di Sviluppo Rurale, la competenza sanzionatoria fosse attribuita alle Regioni senza alcuna eccezione, mentre, in tema di misure collegate alla P.A.C., la relativa competenza dovesse essere ripartita tra Stato e Regioni, nel caso in cui gli Organismi pagatori regionali fossero stati, o meno, istituiti.
La prospettazione non appare convincente.
Innanzitutto le due sentenze della S.C. richiamate in precedenza sono riferite non solo ai contributi P.A.C. ma anche ai contributi erogati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, considerato che si trattava di cause di opposizione ad Ordinanza di ingiunzione la cui sanzione era stata applicata, quanto alla 4841/2019, “… per aver indebitamente percepito, mediante esposizione di dati e notizie falsi, vale a dire la residenza in Comune ricompreso in zone svantaggiate, contributi relativi all'annualità 2005-2006 a carico del e del Fondo Europeo Agricolo per lo Controparte_2 Sviluppo Rurale.” e, quanto alla 33770 del 2021, “… per aver indebitamente percepito, mediante esposizione di dati e notizie falsi (residenza in comune ricompreso in zone svantaggiate), contributi relativi alle annualità (OMISSIS) a carico del fondo Europeo agricolo di garanzia e fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale”.
Inoltre, il trasferimento di competenze dal Ministero alle Regioni non può che avvenire attraverso l'istituzione degli organismi regionali pagatori, in quanto l'art. 4 comma 1, lett. c), in precedenza riprodotto, fa riferimento alle “materie di competenza delle regioni”, senza distinguere in alcun modo le varie tipologie di aiuti comunitari, riferendosi espressamente alle “funzioni amministrative ad esse delegate”, motivo per cui deve ritenersi che il trasferimento di competenze dal Ministero alle Regioni non possa che avvenire attraverso l'istituzione degli organismi regionali pagatori presso la Regione.
Del resto, sull'apposito sito del Ministero competente, nella sezione “Organismi pagatori” si precisa che: “L'Organismo pagatore ha la funzione di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi i FEAGA e FEASR. L'Organismo pagatore, a tal fine, è riconosciuto dallo Stato membro dall'autorità competente designata a livello ministeriale (D.M. 07/11/2022)” e dalla stessa fonte, seppur priva di valore normativo, emerge che, presso la regione non risulta istituito un Organismo regionale CP_1 pagatore e che quindi le relative funzioni avrebbero dovuto essere esercitate dall'organismo pagatore pagina 5 di 6 nazionale Agea, preposta alla gestione ed al controllo delle spese finanziate dai fondi europei, quali appunto il FEAGA e il FEASR.
Stante il consueto criterio di ripartizione dell'onere prova era dunque la che avrebbe dovuto CP_1 dare conto della propria competenza ad emettere i provvedimenti opposti.
La difesa resistente, invece, non ha prodotto nei termini previsti alcun documento che attesti il contrario, sia con riferimento al riconoscimento della qualità di Organo pagatore ai sensi dell'art. 3 del D.M. 07/11/2022, che a titolo di riconoscimento provvisorio, ai sensi del successivo art. 4 (si noti che l'O.I. opposta in questa sede è stata emanata dalla Regione il 6 giugno 2023).
Del resto, il richiamo di parte resistente alle comunicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 9/11/2012 prot. n. 28986 e del 21/02/2014 n. 3906, nonché ai pareri del Consiglio di Stato n. 1663/2005 e 2991/2012, possono ritenersi superati dalle sentenze della Suprema Corte di cui si è detto sopra, di cui l'ultima pronunciata nel 2021.
Per tutto quanto precede i ricorsi debbono essere accolti, dovendosi ritenere la censura attorea assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso.
Quanto alle spese, considerata l'obiettiva difficoltà di individuare la competenza ad emettere l'O.I. opposta ed il mutamento della giurisprudenza sulla questione, si ritiene di dover integralmente compensare le spese tra le parti ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
P. Q. M.
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 6062 del 06/06/2023 e n. 6063 del 06/06/2023, entrambe emanate dalla nei confronti rispettivamente di CP_1
in proprio e nella sua qualità di titolare della omonima impresa Parte_1 individuale ” e di . Parte_1 Parte_2
− Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 17 novembre 2025
Il Giudice On. di Tribunale
LO CI
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