Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 68525 ISNIS IV N 8 TIV 9861/5/9 S 'N REPUBBLICA ITALIANA O C ONVERSIO N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Dott. Massimo 0 0 2 2 1 /0 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco R.G.N. 3104/00 Cron. 357 Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 24/05/02 Dott. Vittorio RAGONESI Dott. Francesco TIRELLI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo RTE SUPALMA DI C SSAZIONE rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente CAMPIONE CIVILE N. 68525
contro
LA TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta delega in calce;
2002 - controricorrente 2375 avversO la sentenza n. 143/98 della Commissione -1- tributaria regionale di GENOVA, depositata il 14/12/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- La Corte, vista la memoria della resistente,considerato : che il Ministero delle Finanze ricorre contro la decisione della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 143/12/98, del 14.12.98, che aveva annullato l' avviso di accertamento emesso ,ai sensi dell'art. 38 DPR 600/73,per l'anno 1990 a carico di NE : RL sul presupposto della non applicabilità retroattiva dei coefficienti presuntivi di reddito di cui ai D.M 10.9.92 e 19.11.92 introdotti dalla legge 413/91; che la giurisprudenza di questa Corte ha in ripetute circostanze affermato che in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, e' legittima l'applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi dell'articolo I della legge n. 413 del 1991, posto che, rimanendo sul piano dell'accertamento e delle prove, l'applicabilità dei cosiddetti redditometri agli anni anteriori deve ritenersi insita nell'articolo 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.(Cass 12843/95; Cass 2510/00;Cass 13415/00); che il ricorso è pertanto,manifestamente fondato per cui merita accoglimento con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR Liguria anche per le spesedel presente gintizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR Liguria. A I A R R U T I B T I A T R A E M 5 - . . B N L B A L 1 . T A 3 1 . N I E S I L E S N D . R 6 D 1 . P 4 A 2 / 9 6 8 . / E S T N E E A G D E R T S R I Z N A O I E Roma 24.05.02 Il Cons.est. Il Presidente Сятнее дети IL CANCELLIERE C) Amaldo Casanc Чаш DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 2003 Oggi 0 . 3 0 IL CANCELLIERE C1 wolerCasano