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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
VE RT, AT
RICCI FILIPPO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 159/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste 74 48122 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025RA0007161 3153 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 S.p.A. ha agito in giudizio contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna, Ufficio Provinciale - Territorio per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale n. 2025RA0007161 notificato via P.E.C. in data 28 gennaio 2025 dall'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Ravenna (d'ora innanzi, “Avviso”, All.to n. 5), avente ad oggetto nuova determinazione di classamento e rendita catastale di immobile sito in
Indirizzo_1
Ha dedotto come unico motivo l'annullabilità dell'Avviso per violazione dell'art. 61 del D.P.R. 1° dicembre
1949, n. 1142 e/o dell'art. 11 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, per erronea considerazione delle caratteristiche oggettive dell'Immobile, anche in rapporto ad unità limitrofe.
L'Ufficio si è costituito con articolata memoria nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La Corte, dopo la discussione, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso deve ritenersi fondato, posto che la classificazione proposta con la “Docfa” del 12/05/2023 - prot. n. RA 0044772, trasmessa dalla Società ricorrente è coerente con una variazione catastale dell'Immobile da negozio (cat. C1) a ufficio (cat. A/10), (con superficie da 71 mq a 108 mq) e con la rendita catastale da euro 3.153,49 a euro 1.198,18).
2.- L'immobile destinato in concreto ad uso ufficio viene invece ritenuto dall'Agenzia Entrate avente destinazione prevalente a negozio commerciale sulla base della svalutazione dei lavori effettuati, incongrua comparazione con immobili limitrofi ed affermazioni contradditorie.
3.- Come emerge dall'Avviso, dopo aver osservato che la variazione di destinazione in ufficio sarebbe stata effettuata “senza nessuna modifica interna di rilievo e soprattutto senza modifiche esterne”, l'Ufficio ha ritenuto che le caratteristiche oggettive dell'Immobile giustifichino il ripristino del precedente classamento, superficie e rendita, “trattandosi di ampio locale con un servizio igienico e due vetrine, accessibile direttamente dalla strada, in una zona a vocazione commerciale, e con finiture proprie del negozio valutate le condizioni estrinseche attraverso l'analisi del contesto urbanistico in cui si colloca l'unità immobiliare in esame, quelle intrinseche (in particolare il classamento attribuito alle unità immobiliari limitrofe con riferimento alle caratteristiche ritenute similari)”. 4.- In realtà, quanto rappresentato dall'Ufficio si pone in contrasto con la situazione di fatto, con le caratteristiche oggettive dell'Immobile e con lo stesso contesto nel quale quest'ultimo si inserisce.
5.- Ed invero, in primo luogo, sono stati effettuati vari lavori non contestati che – contrariamente a quanto affermato nell'Avviso impugnato - risultano coerenti , con la variazione di destinazione da negozio ad Ufficio.
Tali modifiche hanno riguardato sia gli aspetti interni che esterni e, nello specifico: - le due vetrine originali su Indirizzo_1, oscurate per motivi di privacy, che sono state rese funzionali per ambienti ad uso ufficio e salvaguardando i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa di riferimento;
- la realizzazione di una portafinestra su facciata rivolta verso la corte interna, risultante dall'allungamento di apertura finestrata preesistente, per rispettare i prescritti rapporti di areazione e ventilazione, con inserimento di un infisso performante coerente con il contesto per materiale e colore, e di una persiana in legno simile a quelle esistenti al primo piano dell'edificio; - la modifica del prospetto interno e della distribuzione degli spazi, oggetto di interventi strutturali e di nuove opere impiantistiche, elettriche, di riscaldamento raffrescamento, in conformità alle leggi vigenti anche in materia di areazione e illuminazione;
- la creazione di un bagno a norma di Legge
n. 13/89 nel rispetto delle norme igienicosanitarie (All.to n. 8), dotato di antibagno accessibile anche a persone con ridotta capacità deambulatoria, come dimostrano gli elaborati grafici;
- la composizione dei materiali costruttivi di finitura.
6.- Nella zona insistono poi, pacificamente, sia uffici che negozi.
7.- Risulta altresì contraddittorio quanto contestato dall'Ufficio allorchè afferma da una parte che si “tratta di ampio locale” e poi sostiene che non si può comparare con le altre unita limitrofe a vocazione ufficio perché questi ultime sono “locali di ampia metratura”.
8.- Tutti gli interventi edilizi realizzati sono stati pure autorizzati dagli organi competenti ad uso ufficio.
9.- Sulla scorta di tali assorbenti considerazioni il ricorso va accolto con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio resistente alle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
VE RT, AT
RICCI FILIPPO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 159/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste 74 48122 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025RA0007161 3153 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 S.p.A. ha agito in giudizio contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna, Ufficio Provinciale - Territorio per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale n. 2025RA0007161 notificato via P.E.C. in data 28 gennaio 2025 dall'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Ravenna (d'ora innanzi, “Avviso”, All.to n. 5), avente ad oggetto nuova determinazione di classamento e rendita catastale di immobile sito in
Indirizzo_1
Ha dedotto come unico motivo l'annullabilità dell'Avviso per violazione dell'art. 61 del D.P.R. 1° dicembre
1949, n. 1142 e/o dell'art. 11 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, per erronea considerazione delle caratteristiche oggettive dell'Immobile, anche in rapporto ad unità limitrofe.
L'Ufficio si è costituito con articolata memoria nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La Corte, dopo la discussione, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso deve ritenersi fondato, posto che la classificazione proposta con la “Docfa” del 12/05/2023 - prot. n. RA 0044772, trasmessa dalla Società ricorrente è coerente con una variazione catastale dell'Immobile da negozio (cat. C1) a ufficio (cat. A/10), (con superficie da 71 mq a 108 mq) e con la rendita catastale da euro 3.153,49 a euro 1.198,18).
2.- L'immobile destinato in concreto ad uso ufficio viene invece ritenuto dall'Agenzia Entrate avente destinazione prevalente a negozio commerciale sulla base della svalutazione dei lavori effettuati, incongrua comparazione con immobili limitrofi ed affermazioni contradditorie.
3.- Come emerge dall'Avviso, dopo aver osservato che la variazione di destinazione in ufficio sarebbe stata effettuata “senza nessuna modifica interna di rilievo e soprattutto senza modifiche esterne”, l'Ufficio ha ritenuto che le caratteristiche oggettive dell'Immobile giustifichino il ripristino del precedente classamento, superficie e rendita, “trattandosi di ampio locale con un servizio igienico e due vetrine, accessibile direttamente dalla strada, in una zona a vocazione commerciale, e con finiture proprie del negozio valutate le condizioni estrinseche attraverso l'analisi del contesto urbanistico in cui si colloca l'unità immobiliare in esame, quelle intrinseche (in particolare il classamento attribuito alle unità immobiliari limitrofe con riferimento alle caratteristiche ritenute similari)”. 4.- In realtà, quanto rappresentato dall'Ufficio si pone in contrasto con la situazione di fatto, con le caratteristiche oggettive dell'Immobile e con lo stesso contesto nel quale quest'ultimo si inserisce.
5.- Ed invero, in primo luogo, sono stati effettuati vari lavori non contestati che – contrariamente a quanto affermato nell'Avviso impugnato - risultano coerenti , con la variazione di destinazione da negozio ad Ufficio.
Tali modifiche hanno riguardato sia gli aspetti interni che esterni e, nello specifico: - le due vetrine originali su Indirizzo_1, oscurate per motivi di privacy, che sono state rese funzionali per ambienti ad uso ufficio e salvaguardando i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa di riferimento;
- la realizzazione di una portafinestra su facciata rivolta verso la corte interna, risultante dall'allungamento di apertura finestrata preesistente, per rispettare i prescritti rapporti di areazione e ventilazione, con inserimento di un infisso performante coerente con il contesto per materiale e colore, e di una persiana in legno simile a quelle esistenti al primo piano dell'edificio; - la modifica del prospetto interno e della distribuzione degli spazi, oggetto di interventi strutturali e di nuove opere impiantistiche, elettriche, di riscaldamento raffrescamento, in conformità alle leggi vigenti anche in materia di areazione e illuminazione;
- la creazione di un bagno a norma di Legge
n. 13/89 nel rispetto delle norme igienicosanitarie (All.to n. 8), dotato di antibagno accessibile anche a persone con ridotta capacità deambulatoria, come dimostrano gli elaborati grafici;
- la composizione dei materiali costruttivi di finitura.
6.- Nella zona insistono poi, pacificamente, sia uffici che negozi.
7.- Risulta altresì contraddittorio quanto contestato dall'Ufficio allorchè afferma da una parte che si “tratta di ampio locale” e poi sostiene che non si può comparare con le altre unita limitrofe a vocazione ufficio perché questi ultime sono “locali di ampia metratura”.
8.- Tutti gli interventi edilizi realizzati sono stati pure autorizzati dagli organi competenti ad uso ufficio.
9.- Sulla scorta di tali assorbenti considerazioni il ricorso va accolto con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio resistente alle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.