Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUPR 911-1 0 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ZI Oggetto Yuolennità per SEZIONE TERZA CIVILE l'avviamento com: merciale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3457/01 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Fabio MAZZA Consigliere 2415 Cron. Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere Rep. 340 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 15/11/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: EO MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI MARTINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RI EL, domiciliata in ROMA presso LA CORTE Y DI CASSAZIONE, difesa dagli avvocati ALFONSO FALCONE e CLAUDIO FEDERICO quest'ultimo con studio in 80073 CAPRI VIA ACQUAVIVA 20, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 666/00 della Corte d'Appello di 2218 NAPOLI, Sezione 4 Civile, emessa 1'08/03/00 e depositata il 17/03/00 (R.G. 2842/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 28.9.1994 AS EO conve- niva in giudizio innanzi al tribunale di Napoli RM ER per ottenerne la condanna al pagamento della somma di lire 148.143.516, oltre interessi. Esponeva che IA Di PP EO, usu- fruttuaria in Capri di un immobile concesso in locazio- ne per uso commerciale a RM ER, aveva intima- to licenza per finita locazione alla conduttrice;
che il giudizio era stato da lui proseguito nella qualità di proprietario, dopo che alla sua nuda proprietà si era consolidato l'usufrutto a seguito della morte dell'originaria locatrice;
che con sentenza definitiva la locazione era stata dichiarata cessata alla scadenza del 10.11.1985; che esso istante in data 17.1.1994 aveva effettuato offerta reale alla conduttrice della inden- nità per l'avviamento commerciale, nella misura deter- minata con sentenza passata in cosa giudicata, e che la 2 AN offerta era stata rifiutata, onde egli era stato CO- stretto a procedere al deposito della somma;
che solo a seguito di esecuzione forzata aveva ottenuto in data dell'immobile; che la convenu- 9.3.1994 il rilascio ta, oltre che delle spese del procedimento esecutivo di rilascio, era tenuta al pagamento a suo favore anche dei danni subiti per l'occupazione dell'immobile dalla data in cui egli era divenuto proprietario del bene si- no a quella dell'avvenuta sua restituzione%;B che la con- danna della conduttrice veniva richiesta ai sensi della norma dell'art. 1591 C.C. O, in via subordina- ta, in base alla norma dell'art. 2043 ovvero di quella dell'art. 2041 stesso codice. Il tribunale adito condannava la convenuta a pagare la somma di lire 17.000.000 per danni all'immobile non- ché la somma di lire 2.000.000 a titolo di indennità ex art. 1591 C.C. dalla data dell'offerta reale del com- penso per l'avviamento alla data dell'avvenuto rilascio dell'immobile; dichiarava la sua incompetenza a liqui- dare le spese relative al procedimento esecutivo, com- petente essendo il pretore di Capri. Sulla impugnazione di AS EO decideva la Corte di appello di Napoli con la sentenza denunciata in questa sede, che rigettava il gravame. I giudici di appello consideravano che il condutto- 3 pu re che non ha percepito la indennità di avviamento non può ritenersi in mora nella riconsegna dell'immobile locato, giacché solo dal momento in cui il locatore gli versa il compenso per l'indennità ovvero gliene fa of- ferta reale si realizza la sua situazione di inadempi- mento, rilevante per gli effetti di cui all'art. 1591 C.C. Precisavano che non poteva configurarsi la respon- sabilità del conduttore per il fatto che la concreta possibilità di effettuare la offerta reale della somma nella misura spettante si fosse realizzata solo a se- guito di un giudizio di lunga durata dato il diritto del conduttore di contrastare in causa le richieste del locatore. Aggiungevano, infine, che il conduttore anche dopo il periodo di cessazione della locazione aveva il di- ritto di continuare ad utilizzare l'immobile in suo go- dimento fino a quando non aveva ricevuto il pagamento o l'offerta della indennità. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- AS EO, che affida la impugnazione a due So mezzi di doglianza. Resiste con controricorso RM ER. Il ricorrente ha presentato memoria. 4 ра MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1591 e 2043 c.C., 34 e 69 della legge n. 392 del 1978 nonchè la omessa, errata e contraddittoria mo- tivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente censura la decisione del giudice di merito nella parte in cui la Corte napoletana ha escluso la sussistenza della mora del conduttore, circa il suo obbligo di restituzione della cosa locata, sino al mo- mento in cui il locatore non gli abbia corrisposto la dovuta indennità per l'avviamento commerciale ° non gliene abbia fatto offerta reale. Con il secondo motivo -deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2041 C.C. nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione sul pun- to- il ricorrente denuncia che il giudice di merito, ancorché in via gradata, avrebbe dovuto fare applica- zione delle suddette norme. I due motivi non sono fondati ed il ricorso deve, perciò, essere rigettato. In ordine al primo motivo, Osserva questa Corte sulla questione relativa alla conseguenze della che temporanea ineseguibilità del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, derivante dalla mancata cor re- 5 ра sponsione o dalla mancata offerta formale al con dutto- re della indennità per l'avviamento commerciale - ri- spetto all'indirizzo che attribuiva al conduttore stes- so il diritto di ritenzione dell'immobile sino al paga- mento o all'offerta del compenso senza facoltà di usare il bene e con obbligo di risarcire il locatore ove lo avesse, invece, utilizzato (Cass., n. 6270/97), altro indirizzo espresso da questo giudice di legittimità (Cass., n.9747/96; Cass., n.10820/95; Cass., n.2910/96), seguito anche dalla prevalente dottrina, si ispirava al diverso orientamento, che, dal mancato pa- gamento della indennità, faceva derivare una sorta di ultrattività in via di mero fatto del rapporto di loca- prevalentemente strumentale alla zione, in funzione conservazione della impresa del conduttore. Il quale conserva la detenzione dell'immobile non al solo scopo rafforzativo e di garanzia del suo credito per l'avviamento, ma innanzitutto con facoltà di continuare а farne uso secondo la destinazione pattuita nel con- tratto risolto e con l'obbligo , perciò, di corrispon- dere il canone nella misura prevista e senza che da ciò possa derivare alcuna responsabilità a suo carico a ti- tolo di maggior danno da ritardata restituzione. Il contrasto, che si era venuto a creare, è stato composto dalla sentenza n.1177 del 2000 delle Sezioni 6 ри Unite, che ha privilegiato il suddetto secondo indiriz- ZO, stabilendo che il conduttore, che rifiuta la resti- tuzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locato- re la indennità che gli spetta, è obbligato al solo pa- gamento del corrispettivo, in quanto anche l'obbligo del locatore di pagare il compenso per l'avviamento ha natura contrattuale. Del suddetto principio il giudice di merito ha corretta applicazione e la decisione sul punto fatto non è censurabile. Riconosciuta, per le ragioni innanzi esposte, la interdipendenza tra le obbligazioni del locatore e del conduttore, risulta, di conseguenza, infondato anche il secondo motivo di doglianza, poiché il rifiuto di con- segna del bene locato prima della corresponsione о dell'offerta della indennità costituisce comportamento che la legge autorizza, il quale non si pone in viola- zione della norma di cui all'art. 2043 c.c. e non rea- lizza alcun indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in relazione ad una utilizzazione dell'immobile in corri- spettivo della quale continua ad essere pagato il cano- ne. Sussistono giusti motivi per compensare interamen- te tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
7 ри La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 15 novembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERS EST. П ритисний зи ні I C E iello M E A R aria E C M N sa A tt.s C IL o Depositata in Cancelleria D jogat 24.1.07 г IL C EL ERE CI Dott.ssa Maria Aiello COSTE SUPREMA CASSAZIONE Siatesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 1-3-2003 Serie 4 91 n. 10338 versate € 1 11 Soposta in calce alla copia autentica (an. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) IL COLLABORATCHED CANCELLERIA Roberto Ricci R