Articolo 2 della Legge 22 settembre 2023, n. 141
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 ottobre 2023
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Atto stesso.
Entrata in vigore il 14 ottobre 2023