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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9882 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3131/2022 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3131/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C. F. ) rapp.tp e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Valerio De Cosa presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, al Viale IO Gramsci, 22;
- ATTORE rapp.ta e difesa in virtù di procura a margine Controparte_1 della comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Pasquale NA,
IO NA e IT NA presso il cui studio è elett.te dom.ta in
Napoli alla Via G. Rossini n. 22;
CONVENUTA
NONCHE'
TE (C.F. ) residente in 80122 CP_2 CP_3 C.F._2
Napoli alla Via Consalvo, 120/B;
- CONVENUTO (Contumace)
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbali e scritti difensivi
- 1 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Parte_1 esponeva che in data 30/10/2016, alle ore 15:30 circa, in Castel Volturno
(Caserta), il conducente del veicolo Fiat Doblò tg. DJ615NY nel procedere a velocità sostenuta lungo Via Scarlatti, non riuscendo ad arrestare tempestivamente la propria marcia, tamponava la bicicletta condotta da egli attore, che lo precedeva regolarmente lungo lo stesso senso di marcia che a seguito del sinistro subiva lesioni per le quali veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno ove vi rimaneva in stato di ricovero per essere dimesso il 02.11.2016 con diagnosi “Frattura amielica post-traumatica della faccetta articolare inferiore destra di C4.
Frattura pluriframmentata della lamina destra di C5 e del peduncolo di C5”; che per effetto delle lesioni aveva riportato postumi invalidanti nella misura del 12% di danno biologico, oltre a 10 giorni di invalidità temporanea totale,
30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 15 giorni di invalidità temporanea parziale al
25%; che il veicolo investitore era assicurato per la r.c.a. con l'ente assicuratore che nonostante le numerose lettere inviate all'ente CP_1 assicuratore erano risultati vani i tentativi di bonario componimento.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che
l'evento dedotto in lite si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Doblò tg. DJ615NY, di proprietà del sig.
[...]
, nella determinazione dell'evento dedotto in lite;
B) per l'effetto, Parte_2 condannare, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 209/05, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4 in solido con il sig. , o soltanto quest'ultimo, quale Parte_2 responsabile civile, al risarcimento dei danni, per le lesioni personali subite, in favore del Sig. , per l'importo complessivo di € 38.653/50, da Parte_1 incrementare tenendo conto della personalizzazione massima pari al 41%, ovvero nella diversa misura che il Giudice adito riterrà equa, per il danno da
- 2 - ingiusta violazione di valori essenziali costituzionalmente tutelati della persona, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
C) condannare, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali e competenze professionali oltre, spese generali, IVA e
C.P.A. con specifica attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 eccepiva la prescrizione del diritto, nonché l'inammissibilità,
l'improcedibilità, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, sospendere il presente giudizio e rimettere tutti gli atti alla Procura della Repubblica competente, affinché svolga tutti gli accertamenti che si riterranno necessari;
2) In subordine, dichiarare la prescrizione del diritto vantato dall'istante per
i motivi suesposti e di cui al punto a;
3) Rigettare la domanda attrice in quanto assolutamente, prescritta, infondata, improponibile ed inammissibile, comunque priva di ogni sostegno probatorio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il convenuto , pur regolarmente citato in giudizio, Parte_2 restava contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., ammessa prova testimoniale, la causa, a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.102025 è stata ivi riservata per la decisione ai sensi del terzo comma di tale disposizione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei , il Parte_2 quale, pur regolarmente convenuto in giudizio con l'atto di citazione introduttivo del giudizio notificatogli in data 2.2.2022, è rimasto contumace.
Ancora preliminarmente, atteso che all'udienza del 24.9.2024, fissata per l'escussione del teste di parte attrice, nessuno compariva per la parte attrice senza giustificato motivo con conseguente decadenza dalla prova e fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2025, va qui
- 3 - confermata la seguente ordinanza emessa all'esito di detta udienza 18.3.2025:
< termini, formulata dalla parte attrice sul presupposto che detta ordinanza “non veniva comunicata all'opponente dalla competente Cancelleria, a mezzo
E.C.” (cfr. istanza 17.3.2025 di parte attrice), debba essere rigettata atteso che l'udienza del 14.5.2024, all'esito della quale veniva emessa l'ordinanza in questione, si è svolta con la presenza del Difensore dell'attore, sicché alcuna comunicazione andava effettuata al medesimo del rinvio ivi disposto in prosieguo prova all'udienza del 24.9.2024 (quest'ultima non presenziata dal
Difensore dell'attore); ritenuto che vada pertanto confermata l'ordinanza
14.5.2024, nonché quella emessa all'udienza del 24.9.2024 di rinvio della causa all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni (…) rigetta l'istanza di parte attrice di rimessione in termini (…)>>.
Nel merito, la domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Invero, nella fattispecie in esame le allegazioni dell'attore circa il sinistro verificatosi il 30.10.2016 nelle circostanze di tempo e di luogo asserite, da cui sarebbero derivate le lesioni personali riportate nelle certificazioni medico-ospedaliere prodotte in atti, risultano del tutto indimostrate.
L'attore, infatti, rinunciando ovvero essendo decaduto dalla prova testimoniale pure ammessa, null'altro ha prodotto a dimostrazione del sinistro per cui è lite, del suo verificarsi e delle relative modalità.
Orbene, la carenza probatoria circa la ricostruzione del sinistro riportata nell'atto di citazione esclude la possibilità di addebitare alcunché alle parti convenute in giudizio, rendendo impossibile affermare alcuna responsabilità nei confronti delle medesime parti convenute.
Invero, secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro stradale, dei quali afferma responsabile il convenuto, deve dare prova
- 4 - del fatto e della sua responsabilità esclusiva o concorrente, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento. Il mancato assolvimento da parte del danneggiato di tale onere probatorio determina quindi il rigetto della domanda con assorbimento di ogni altra eccezione.
La presente decisione, in effetti, può essere assunta in ragione del principio c.d. della ragione più liquida, ossia sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 26242-
3/2014).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm. ii., tenuto conto del valore della causa
(valore indeterminabile complessità bassa), delle questioni trattate, dell'attività svolta (forma semplificata in rito della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_5
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre rimb. forf., Controparte_1 iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, 30.10.2025.
Il giudice onorario Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3131/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C. F. ) rapp.tp e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Valerio De Cosa presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, al Viale IO Gramsci, 22;
- ATTORE rapp.ta e difesa in virtù di procura a margine Controparte_1 della comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Pasquale NA,
IO NA e IT NA presso il cui studio è elett.te dom.ta in
Napoli alla Via G. Rossini n. 22;
CONVENUTA
NONCHE'
TE (C.F. ) residente in 80122 CP_2 CP_3 C.F._2
Napoli alla Via Consalvo, 120/B;
- CONVENUTO (Contumace)
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbali e scritti difensivi
- 1 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Parte_1 esponeva che in data 30/10/2016, alle ore 15:30 circa, in Castel Volturno
(Caserta), il conducente del veicolo Fiat Doblò tg. DJ615NY nel procedere a velocità sostenuta lungo Via Scarlatti, non riuscendo ad arrestare tempestivamente la propria marcia, tamponava la bicicletta condotta da egli attore, che lo precedeva regolarmente lungo lo stesso senso di marcia che a seguito del sinistro subiva lesioni per le quali veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno ove vi rimaneva in stato di ricovero per essere dimesso il 02.11.2016 con diagnosi “Frattura amielica post-traumatica della faccetta articolare inferiore destra di C4.
Frattura pluriframmentata della lamina destra di C5 e del peduncolo di C5”; che per effetto delle lesioni aveva riportato postumi invalidanti nella misura del 12% di danno biologico, oltre a 10 giorni di invalidità temporanea totale,
30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 15 giorni di invalidità temporanea parziale al
25%; che il veicolo investitore era assicurato per la r.c.a. con l'ente assicuratore che nonostante le numerose lettere inviate all'ente CP_1 assicuratore erano risultati vani i tentativi di bonario componimento.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che
l'evento dedotto in lite si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Doblò tg. DJ615NY, di proprietà del sig.
[...]
, nella determinazione dell'evento dedotto in lite;
B) per l'effetto, Parte_2 condannare, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 209/05, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4 in solido con il sig. , o soltanto quest'ultimo, quale Parte_2 responsabile civile, al risarcimento dei danni, per le lesioni personali subite, in favore del Sig. , per l'importo complessivo di € 38.653/50, da Parte_1 incrementare tenendo conto della personalizzazione massima pari al 41%, ovvero nella diversa misura che il Giudice adito riterrà equa, per il danno da
- 2 - ingiusta violazione di valori essenziali costituzionalmente tutelati della persona, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
C) condannare, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali e competenze professionali oltre, spese generali, IVA e
C.P.A. con specifica attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 eccepiva la prescrizione del diritto, nonché l'inammissibilità,
l'improcedibilità, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, sospendere il presente giudizio e rimettere tutti gli atti alla Procura della Repubblica competente, affinché svolga tutti gli accertamenti che si riterranno necessari;
2) In subordine, dichiarare la prescrizione del diritto vantato dall'istante per
i motivi suesposti e di cui al punto a;
3) Rigettare la domanda attrice in quanto assolutamente, prescritta, infondata, improponibile ed inammissibile, comunque priva di ogni sostegno probatorio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il convenuto , pur regolarmente citato in giudizio, Parte_2 restava contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., ammessa prova testimoniale, la causa, a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.102025 è stata ivi riservata per la decisione ai sensi del terzo comma di tale disposizione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei , il Parte_2 quale, pur regolarmente convenuto in giudizio con l'atto di citazione introduttivo del giudizio notificatogli in data 2.2.2022, è rimasto contumace.
Ancora preliminarmente, atteso che all'udienza del 24.9.2024, fissata per l'escussione del teste di parte attrice, nessuno compariva per la parte attrice senza giustificato motivo con conseguente decadenza dalla prova e fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2025, va qui
- 3 - confermata la seguente ordinanza emessa all'esito di detta udienza 18.3.2025:
< termini, formulata dalla parte attrice sul presupposto che detta ordinanza “non veniva comunicata all'opponente dalla competente Cancelleria, a mezzo
E.C.” (cfr. istanza 17.3.2025 di parte attrice), debba essere rigettata atteso che l'udienza del 14.5.2024, all'esito della quale veniva emessa l'ordinanza in questione, si è svolta con la presenza del Difensore dell'attore, sicché alcuna comunicazione andava effettuata al medesimo del rinvio ivi disposto in prosieguo prova all'udienza del 24.9.2024 (quest'ultima non presenziata dal
Difensore dell'attore); ritenuto che vada pertanto confermata l'ordinanza
14.5.2024, nonché quella emessa all'udienza del 24.9.2024 di rinvio della causa all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni (…) rigetta l'istanza di parte attrice di rimessione in termini (…)>>.
Nel merito, la domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Invero, nella fattispecie in esame le allegazioni dell'attore circa il sinistro verificatosi il 30.10.2016 nelle circostanze di tempo e di luogo asserite, da cui sarebbero derivate le lesioni personali riportate nelle certificazioni medico-ospedaliere prodotte in atti, risultano del tutto indimostrate.
L'attore, infatti, rinunciando ovvero essendo decaduto dalla prova testimoniale pure ammessa, null'altro ha prodotto a dimostrazione del sinistro per cui è lite, del suo verificarsi e delle relative modalità.
Orbene, la carenza probatoria circa la ricostruzione del sinistro riportata nell'atto di citazione esclude la possibilità di addebitare alcunché alle parti convenute in giudizio, rendendo impossibile affermare alcuna responsabilità nei confronti delle medesime parti convenute.
Invero, secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro stradale, dei quali afferma responsabile il convenuto, deve dare prova
- 4 - del fatto e della sua responsabilità esclusiva o concorrente, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento. Il mancato assolvimento da parte del danneggiato di tale onere probatorio determina quindi il rigetto della domanda con assorbimento di ogni altra eccezione.
La presente decisione, in effetti, può essere assunta in ragione del principio c.d. della ragione più liquida, ossia sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 26242-
3/2014).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm. ii., tenuto conto del valore della causa
(valore indeterminabile complessità bassa), delle questioni trattate, dell'attività svolta (forma semplificata in rito della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_5
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre rimb. forf., Controparte_1 iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, 30.10.2025.
Il giudice onorario Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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