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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/08/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2508/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2508/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via del Sale n. 36, rappresentato e difeso dall'avv. RUGGERI ROBERTA (C.F
), ed elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Cremona, Corso C.F._2
Campi n. 3
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ENRICO CISTRIANI del foro di Cremona;
CONVENUTO
e nei confronti di
(C. F. – P. Iva ), con sede in Cremona (CR) Via Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Persico n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA
GENESI (C.F ) presso cui è elettivamente domiciliato in Cremona, Via Brescia C.F._3
n. 81;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_4 tempore, con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230, rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA
MATTEO FORMICA (C.F. ), e presso il suo studio in Milano, Via della C.F._4
Guastalla n. 1, elettivamente domiciliata;
TERZI CHIAMATI
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 03/04/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito e in accoglimento della
[...]
domanda: 1) in linea principale dichiarare tenuta e quindi condannare parte convenuta, ex art. 2051
C.C., per negligente ed omessa custodia della strada, al pagamento a favore del sig. Parte_1 della somma di euro € 18. 263,09 per le causali di cui in premessa a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore ovvero quella maggior o minor somma risultante in corso di causa a seguito di CTU medico – legale;
2) in via subordinata dichiarare tenuta e quindi condannare parte convenuta, ex art. 2043 C.C., a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore e quantificati nella somma di € 18.263,09 ovvero in quella maggiore e minore risultante in corso di causa atteso che lo stato dei luoghi in cui si è verificato l'evento è da ritenersi pericoloso e costituente insidia stradale. Il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino all'effettivo saldo. 3) condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite della presente causa”.
Si è costituito in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale adito: in via preliminare Attesa la necessità, per le ragioni esposte in narrativa, di estendere il contradditorio nei confronti del terzo garante, autorizzare la chiamata in causa di
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cremona Via Persico n. CP_2
31, provvedendo a differire l'udienza di comparizione onde espletare gli adempimenti di rito. in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per i motivi dedotti in CP_1 narrativa. nel merito in via principale Nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale, respingere per il meglio le domande tutte formulate nei confronti del , siccome infondate in Controparte_1 fatto e in diritto. in via subordinata Nell'ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti del convenuto, accertare e dichiarare l'obbligo di di manlevare il Controparte_2
per ogni obbligo risarcitorio che allo stesso dovesse eventualmente competere nei Controparte_1 confronti di parte attrice. In ogni caso, con la rifusione di spese e compensi professionali”.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituito dunque a sua volta chiedendo: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge così giudicare: - in via preliminare autorizzare la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c,
pagina 2 di 9 della società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_3
Brescia Via Lamarmora n. 230, P.IVA e C.F. per i motivi esposti in premessa. Per P.IVA_4
l'effetto disporsi lo spostamento della prima udienza di comparizione per consentire la citazione della terza chiamata nel rispetto dei termini di legge. - in via principale nel merito respingere ogni domanda diretta, indiretta, di manleva, di garanzia o di regresso, da chiunque proposta nei confronti di
[...]
perché infondata in fatto e in diritto per le motivazioni espresse in narrativa. Spese ed CP_2
onorari di lite totalmente rifusi alla terza chiamata per le ragioni esposte nel presente atto sia in punto an che in punto quantum. Comunque interamente compensate tra le parti, anche laddove le domande attoree vengano considerevolmente ridimensionate all'esito del presente giudizio. in via subordinata: nella remota e denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio emerga una responsabilità o corresponsabilità anche in via solidale di nella causazione dei danni lamentati Controparte_2 dall'attore, dirsi tenuta la terza chiamata in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, a tenere indenne e/o manlevare e/o rimborsare da ogni pronuncia Controparte_2 di esborso e per l'effetto condannarla a rifondere in via diretta, indiretta, di garanzia, di manleva, di regresso o rivalsa ad quanto la stessa sia tenuta a pagare al Sig. Controparte_2 Parte_1
al termine della presente causa, per le ragioni esposte in narrativa. Spese ed onorari di causa rifusi o comunque interamente compensati tra le parti, anche laddove le domande attoree vengano considerevolmente ridimensionate all'esito del presente giudizio”.
Autorizzata l'ulteriore chiamata del terzo, si è costituito dunque a sua volta Controparte_3 chiedendo: “Voglia l'On. Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, rigettare ogni domanda nei confronti della terza chiamata sia quella in manleva di sia Controparte_3 CP_2
quelle, eventuali, dell'attore o del convenuto , perché comunque tutte infondate in Controparte_1 fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente giudizio”.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, lo svolgimento delle prove testimoniali, nonché tramite l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 3/4/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, e il Giudice, ritenuta la causa matura, ha trattenuto la stessa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusive e di replica.
Le domande proposte da non possono essere accolte, per le ragioni che seguono. Parte_1
pagina 3 di 9 Parte attrice ha avanzato domanda di responsabilità dell'Ente convenuto sotto il doppio profilo dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c. (responsabilità poi estesa da convenuto al terzo chiamato, e poi all'ulteriore terzo chiamato).
Per quanto attiene al rapporto tra le due tipologie di responsabilità, la giurisprudenza ha costantemente affermato l'intrinseca diversità dell'azione di responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., da quella fondata sul principio generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c., rilevando che sul piano probatorio l'applicabilità di una o dell'altra norma richiede accertamenti diversi.
Nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., sarà infatti necessario un accertamento sul concreto comportamento omissivo o commissivo del responsabile, con l'attribuzione dell'onere della prova a carico del danneggiato, il quale dovrà attivarsi per dimostrare e provare sia l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, sia il nesso causale con il danno, ove l'anomalia del manto stradale rivesta le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile dal danneggiato usando un comportamento cauto e conforme all'uso della cosa secondo l'ordinaria diligenza.
Viceversa, nel caso di danno cagionato da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sarà invece irrilevante un'indagine sul comportamento del custode, trattandosi di una responsabilità – di natura sostanzialmente oggettiva - prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, il cui fondamento è costituito dal rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal caso fortuito, con un evidente vantaggio processuale per il danneggiato, dato dall'inversione dell'onere della prova: il danneggiante sarà tenuto invece, per esonerarsi dalla responsabilità, a provare il caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass.
10860/2012), e che libera da responsabilità il custode ogni qualvolta sia dotato di un autonomo impulso causale, in modo tale da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno che concretamente si è verificato (Cass. 5796/1998; Cass. 5031/1998; Cass.
4237/1990).
Queste due norme si pongono in particolare rapporto tra loro, nel senso che l'art. 2051 c.c. è norma di responsabilità speciale rispetto al dettato generale dell'art. 2043 c.c..
Per diverso tempo si è discusso del fondamento giuridico della responsabilità della Pubblica
Amministrazione per i danni prodotti dalle insidie stradali, ma l'evoluzione giurisprudenziale, tuttavia, ha portato oggi a riconoscere la piena applicabilità alla Pubblica Amministrazione del disposto dell'art. 2051 c.c.
pagina 4 di 9 Ad ogni modo, ove la mancanza dei presupposti (ad esempio, l'oggettiva impossibilità della custodia) renda inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'Amministrazione Pubblica potrà essere comunque tenuta, se ne ricorrano i requisiti, a rispondere dei danni causati dai beni demaniali agli utenti della strada, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c.
Orbene, la domanda di responsabilità avanzata da parte attrice non può ritenersi accoglibile, nè in applicazione dei requisiti e presupposti di cui all'art. 2051 c.c, nè con riferimento, in subordine, alla generale responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c.
Infatti, da un lato, l'attore appare non aver raggiunto pienamente la prova su di lui incombente in ordine allo svolgimento dei fatti per come dedotti (e dunque del fatto dannoso e del nesso di causalità tra l'insidia stradale ed il danno subito), dall'altro lato, in ogni caso, si ritiene che la condotta del danneggiato e le caratteristiche intrinseche della cosa costituiscano il caso fortuito volto ad interrompere il nesso di causa suddetto. E ciò anche ad escludere la responsabilità aquiliana generale.
Con riguardo al difetto di prova del fatto dannoso e del nesso di causa, infatti, si rileva che l'attore non ha fornito (neppure con l'escussione dei testi ammessi) la prova rigorosa che il motociclo che lui guidava sia effettivamente sbandato e caduto a seguito dell'urto contro la rottura del manto stradale per cui è causa.
Invero, nessuno dei testi intimati dall'attore può dirsi testimone oculare dell'evento dannoso: a) la teste moglie dell'attore, è intervenuta sul luogo del sinistro solo successivamente Testimone_1 all'evento, a seguito di telefonata del marito, trovandolo per terra vicino al luogo del sinistro, e dunque le sue dichiarazioni sulla dinamica dell'incidente sono de relato actoris e dunque prive di valore probatorio;
b) anche le dichiarazioni del teste (“ricordo che il veicolo era Testimone_2
estremamente danneggiato in particolare nella parte posteriore in quanto probabilmente aveva impattato con il cavalletto su una buca abbastanza profonda e questo impatto aveva stortato il telaio nella parte posteriore e poi nella caduta aveva stortato anche la parte anteriore”) sono verosimilmente de relato actoris, non essendo neppure lui presente al momento del fatto, e peraltro inammissibilmente valutative sul punto – peraltro, si precisa, alcuna valutazione (comunque inammissibile per un teste) sulla “compatibilità” dei danni subiti dal mezzo con la caduta dello stesso nella buca di cui è causa, neppure visionata a quanto consta dal meccanico, si può evincere dalle sue dichiarazioni;
c) infine, il teste , per sua ammissione, ha “visto l'ultima fase del Testimone_3
sinistro in quanto, mentre ero in auto e stavo uscendo da via Palio dell'Oca verso via Platina, ho visto giungere dalla mia destra uno scooter (che poi ho scoperto essere condotto dal che conoscevo Pt_1
pagina 5 di 9 di vista in quanto vicini di casa), che manifestava delle difficoltà di gestione e zigzagava, poi dopo pochi metri è caduto sull'asfalto” e dunque non ha evidentemente assistito al motivo per cui l'attore avrebbe perso l'equilibrio, essendo anche le sue dichiarazioni sul punto de relato actoris (“Si lamentava che aveva perso il controllo a causa della buca che c'era pochi metri prima”).
In altre parole, mentre può dirsi provato che l'attore stava percorrendo la via Platina e che è caduto, perdendo l'equilibrio del proprio mezzo, qualche metro dopo la deformazione del manto stradale per cui è causa, non è stata raggiunta prova della causa di tale caduta, ossia che la caduta fosse stata provocata proprio da tale deformazione.
Le dichiarazioni dei testi sono meramente indiziarie e alla prova del fatto non noto potrebbe giungersi solo tramite presunzioni, che tuttavia non appaiono gravi precise e concordanti, essendo rimasta provata solo una caduta nei pressi della sconnessione stradale ma essendo anche astrattamente possibili altre diverse cause (distrazione, imperizia nella guida del ciclomotore) che possono aver provocato la caduta stessa.
In ogni caso, anche a voler ritenere provato lo svolgimento dei fatti come narrati dall'attore, con riguardo invece all'interruzione del nesso di causa, va premesso che il caso fortuito deve essere inteso in senso ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa fondante il danno, tenuto conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione ed uso.
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U. ord. n. 20943/2022) “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
pagina 6 di 9 comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
La condotta della vittima, quindi, esclude la responsabilità del custode ove sia consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e sia accertato che, mediante l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso causale tra lo stesso bene in custodia e il danno (Cass. 25837/2017; Cass. 3793/2014). Peraltro, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. 12174/2016; Cass. n. 11946/2013; v. poi Cass. ord. n. 20341/2020, in cui la sentenza impugnata è stata quindi ritenuta corretta laddove aveva attribuito rilievo al fatto, emerso dall'interrogatorio dell'odierna ricorrente, che ella attraversasse
"abitualmente" il tratto di strada luogo del sinistro, e che conoscesse "lo stato dissesto" dello stesso).
Ci si deve dunque chiedere se, nonostante la presenza dell'insidia sul manto stradale, la condotta diligente ed avveduta della vittima avrebbe comunque portato la stessa alle medesime conseguenze occorse.
A questa domanda non può darsi una risposta positiva, in quanto deve essere valorizzata la circostanza per cui l'attore frequentasse abitualmente e dunque conoscesse molto bene lo stato dei luoghi in questione.
Invero: a) l'attore all'epoca del sinistro era titolare del ristorante “Il Violino” sito in Cremona Via
Sicardo Vescovo n. 3, quindi ivi si recava quotidianamente;
b) Il sinistro si è verificato in prossimità del civico n. 54 di Via Platina, ossia in corrispondenza dell'imbocco di Via Sicardo Vescovo, strada a senso unico di marcia in cui si trova il ristorante Il Violino e a cui si accede esclusivamente, con auto e motocicli, da Via Platina;
c) l'attore, come da lui stesso dedotto, svolgeva personalmente e con il mezzo per cui è causa l'attività di delivery, la quale, nel periodo del coronavirus 2020-2021, era nella prospettazione dello stesso attore (che ne chiede il risarcimento) una fonte di reddito costante e continua.
Per cui è evidente che al ritorno dalle consegne, e per recarsi al lavoro sullo scooter (che utilizzava per lavorare, appunto, quindi si esclude vi si recasse a piedi o in bicicletta) il percorresse quella Pt_1
strada spessissimo, se non quotidianamente.
E' dunque chiaro che fosse a conoscenza del mancato completamento dei lavori di copertura del manto stradale ed in ogni caso delle condizioni dei luoghi (secondo il teste peraltro, molto discusse e Tes_3
pagina 7 di 9 chiacchierate nel quartiere, e dunque verosimilmente anche con chi nel quartiere aveva un esercizio commerciale: “ricordo che all'epoca tutti i residenti della zona si lamentavano delle condizioni di quei lavori che era stati oggetto già prima di un intervento di riempimento della parte di asfalto asportata ma era calato evidentemente il livello”) e che quindi la sua condotta di guida in quel punto avrebbe dovuto essere maggiormente accorta, in modo da evitare un pericolo conosciuto, perché incontrato quotidianamente, e dunque assolutamente prevedibile.
A parere di questo Giudice, in concreto, la condotta colposa del può ritenersi totalmente Pt_1
interruttiva del nesso di causalità occorso, per le ragioni su spiegate, ossia che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile con la adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, che ben conosceva lo stato dei luoghi. In seguito a tale conoscenza gravava su di lui la prova della non visibilità e non prevedibilità. Detto onere non è stato da lui adempiuto (Cass. n. 10096/2013).
Anche con riferimento all'art. 2043 c.c., peraltro, è comunque necessaria la verifica del nesso causale tra condotta e danno, per cui – anche in questo caso può dirsi accertato il fattore esterno costituito dal fatto dello stesso danneggiato che ha rotto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (c.f.r. Cass. n.
5494/2014; Cass. n. 5910/2011; e Cass. n. 22284/2006).
La domanda di risarcimento dei danni proposta in questa sede deve essere quindi rigettata, con assorbimento delle ulteriori questioni dedotte dalle parti.
Le spese di lite (tra l'attore ed il convenuto seguono dunque la soccombenza, e Controparte_1 sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e ss. mod..
Gli onorari del CTU, sempre per il principio di soccombenza, vanno definitivamente posti a carico di parte attrice nella misura già liquidata con separato decreto in corso di causa.
Si ritiene invece di poter dichiarare integralmente compensate (in ragione del fatto che, escluso in nuce il presupposto del risarcimento, non è stato necessario accertare l'effettiva responsabilità del convenuto ovvero dei due soggetti chiamati in causa dallo stesso) le spese tra l'attore, il convenuto e i terzi chiamati e Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2508/2021:
RIGETTA le domande avanzate da Parte_1
pagina 8 di 9 CONDANNA a rifondere al in persona del Sindaco pro tempore, le Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e c.p.a. come per legge.
PONE definitivamente l'onorario dei CTU a carico di parte attrice nella misura già liquidata con separato decreto in corso di causa.
DICHIARA la compensazione integrale delle spese nei confronti dei terzi chiamati in causa.
Così deciso in Cremona, il 8 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2508/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via del Sale n. 36, rappresentato e difeso dall'avv. RUGGERI ROBERTA (C.F
), ed elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Cremona, Corso C.F._2
Campi n. 3
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ENRICO CISTRIANI del foro di Cremona;
CONVENUTO
e nei confronti di
(C. F. – P. Iva ), con sede in Cremona (CR) Via Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Persico n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA
GENESI (C.F ) presso cui è elettivamente domiciliato in Cremona, Via Brescia C.F._3
n. 81;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_4 tempore, con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230, rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA
MATTEO FORMICA (C.F. ), e presso il suo studio in Milano, Via della C.F._4
Guastalla n. 1, elettivamente domiciliata;
TERZI CHIAMATI
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 03/04/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito e in accoglimento della
[...]
domanda: 1) in linea principale dichiarare tenuta e quindi condannare parte convenuta, ex art. 2051
C.C., per negligente ed omessa custodia della strada, al pagamento a favore del sig. Parte_1 della somma di euro € 18. 263,09 per le causali di cui in premessa a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore ovvero quella maggior o minor somma risultante in corso di causa a seguito di CTU medico – legale;
2) in via subordinata dichiarare tenuta e quindi condannare parte convenuta, ex art. 2043 C.C., a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore e quantificati nella somma di € 18.263,09 ovvero in quella maggiore e minore risultante in corso di causa atteso che lo stato dei luoghi in cui si è verificato l'evento è da ritenersi pericoloso e costituente insidia stradale. Il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino all'effettivo saldo. 3) condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite della presente causa”.
Si è costituito in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale adito: in via preliminare Attesa la necessità, per le ragioni esposte in narrativa, di estendere il contradditorio nei confronti del terzo garante, autorizzare la chiamata in causa di
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cremona Via Persico n. CP_2
31, provvedendo a differire l'udienza di comparizione onde espletare gli adempimenti di rito. in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per i motivi dedotti in CP_1 narrativa. nel merito in via principale Nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale, respingere per il meglio le domande tutte formulate nei confronti del , siccome infondate in Controparte_1 fatto e in diritto. in via subordinata Nell'ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti del convenuto, accertare e dichiarare l'obbligo di di manlevare il Controparte_2
per ogni obbligo risarcitorio che allo stesso dovesse eventualmente competere nei Controparte_1 confronti di parte attrice. In ogni caso, con la rifusione di spese e compensi professionali”.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituito dunque a sua volta chiedendo: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge così giudicare: - in via preliminare autorizzare la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c,
pagina 2 di 9 della società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_3
Brescia Via Lamarmora n. 230, P.IVA e C.F. per i motivi esposti in premessa. Per P.IVA_4
l'effetto disporsi lo spostamento della prima udienza di comparizione per consentire la citazione della terza chiamata nel rispetto dei termini di legge. - in via principale nel merito respingere ogni domanda diretta, indiretta, di manleva, di garanzia o di regresso, da chiunque proposta nei confronti di
[...]
perché infondata in fatto e in diritto per le motivazioni espresse in narrativa. Spese ed CP_2
onorari di lite totalmente rifusi alla terza chiamata per le ragioni esposte nel presente atto sia in punto an che in punto quantum. Comunque interamente compensate tra le parti, anche laddove le domande attoree vengano considerevolmente ridimensionate all'esito del presente giudizio. in via subordinata: nella remota e denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio emerga una responsabilità o corresponsabilità anche in via solidale di nella causazione dei danni lamentati Controparte_2 dall'attore, dirsi tenuta la terza chiamata in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, a tenere indenne e/o manlevare e/o rimborsare da ogni pronuncia Controparte_2 di esborso e per l'effetto condannarla a rifondere in via diretta, indiretta, di garanzia, di manleva, di regresso o rivalsa ad quanto la stessa sia tenuta a pagare al Sig. Controparte_2 Parte_1
al termine della presente causa, per le ragioni esposte in narrativa. Spese ed onorari di causa rifusi o comunque interamente compensati tra le parti, anche laddove le domande attoree vengano considerevolmente ridimensionate all'esito del presente giudizio”.
Autorizzata l'ulteriore chiamata del terzo, si è costituito dunque a sua volta Controparte_3 chiedendo: “Voglia l'On. Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, rigettare ogni domanda nei confronti della terza chiamata sia quella in manleva di sia Controparte_3 CP_2
quelle, eventuali, dell'attore o del convenuto , perché comunque tutte infondate in Controparte_1 fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente giudizio”.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, lo svolgimento delle prove testimoniali, nonché tramite l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 3/4/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, e il Giudice, ritenuta la causa matura, ha trattenuto la stessa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusive e di replica.
Le domande proposte da non possono essere accolte, per le ragioni che seguono. Parte_1
pagina 3 di 9 Parte attrice ha avanzato domanda di responsabilità dell'Ente convenuto sotto il doppio profilo dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c. (responsabilità poi estesa da convenuto al terzo chiamato, e poi all'ulteriore terzo chiamato).
Per quanto attiene al rapporto tra le due tipologie di responsabilità, la giurisprudenza ha costantemente affermato l'intrinseca diversità dell'azione di responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., da quella fondata sul principio generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c., rilevando che sul piano probatorio l'applicabilità di una o dell'altra norma richiede accertamenti diversi.
Nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., sarà infatti necessario un accertamento sul concreto comportamento omissivo o commissivo del responsabile, con l'attribuzione dell'onere della prova a carico del danneggiato, il quale dovrà attivarsi per dimostrare e provare sia l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, sia il nesso causale con il danno, ove l'anomalia del manto stradale rivesta le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile dal danneggiato usando un comportamento cauto e conforme all'uso della cosa secondo l'ordinaria diligenza.
Viceversa, nel caso di danno cagionato da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sarà invece irrilevante un'indagine sul comportamento del custode, trattandosi di una responsabilità – di natura sostanzialmente oggettiva - prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, il cui fondamento è costituito dal rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal caso fortuito, con un evidente vantaggio processuale per il danneggiato, dato dall'inversione dell'onere della prova: il danneggiante sarà tenuto invece, per esonerarsi dalla responsabilità, a provare il caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass.
10860/2012), e che libera da responsabilità il custode ogni qualvolta sia dotato di un autonomo impulso causale, in modo tale da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno che concretamente si è verificato (Cass. 5796/1998; Cass. 5031/1998; Cass.
4237/1990).
Queste due norme si pongono in particolare rapporto tra loro, nel senso che l'art. 2051 c.c. è norma di responsabilità speciale rispetto al dettato generale dell'art. 2043 c.c..
Per diverso tempo si è discusso del fondamento giuridico della responsabilità della Pubblica
Amministrazione per i danni prodotti dalle insidie stradali, ma l'evoluzione giurisprudenziale, tuttavia, ha portato oggi a riconoscere la piena applicabilità alla Pubblica Amministrazione del disposto dell'art. 2051 c.c.
pagina 4 di 9 Ad ogni modo, ove la mancanza dei presupposti (ad esempio, l'oggettiva impossibilità della custodia) renda inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'Amministrazione Pubblica potrà essere comunque tenuta, se ne ricorrano i requisiti, a rispondere dei danni causati dai beni demaniali agli utenti della strada, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c.
Orbene, la domanda di responsabilità avanzata da parte attrice non può ritenersi accoglibile, nè in applicazione dei requisiti e presupposti di cui all'art. 2051 c.c, nè con riferimento, in subordine, alla generale responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c.
Infatti, da un lato, l'attore appare non aver raggiunto pienamente la prova su di lui incombente in ordine allo svolgimento dei fatti per come dedotti (e dunque del fatto dannoso e del nesso di causalità tra l'insidia stradale ed il danno subito), dall'altro lato, in ogni caso, si ritiene che la condotta del danneggiato e le caratteristiche intrinseche della cosa costituiscano il caso fortuito volto ad interrompere il nesso di causa suddetto. E ciò anche ad escludere la responsabilità aquiliana generale.
Con riguardo al difetto di prova del fatto dannoso e del nesso di causa, infatti, si rileva che l'attore non ha fornito (neppure con l'escussione dei testi ammessi) la prova rigorosa che il motociclo che lui guidava sia effettivamente sbandato e caduto a seguito dell'urto contro la rottura del manto stradale per cui è causa.
Invero, nessuno dei testi intimati dall'attore può dirsi testimone oculare dell'evento dannoso: a) la teste moglie dell'attore, è intervenuta sul luogo del sinistro solo successivamente Testimone_1 all'evento, a seguito di telefonata del marito, trovandolo per terra vicino al luogo del sinistro, e dunque le sue dichiarazioni sulla dinamica dell'incidente sono de relato actoris e dunque prive di valore probatorio;
b) anche le dichiarazioni del teste (“ricordo che il veicolo era Testimone_2
estremamente danneggiato in particolare nella parte posteriore in quanto probabilmente aveva impattato con il cavalletto su una buca abbastanza profonda e questo impatto aveva stortato il telaio nella parte posteriore e poi nella caduta aveva stortato anche la parte anteriore”) sono verosimilmente de relato actoris, non essendo neppure lui presente al momento del fatto, e peraltro inammissibilmente valutative sul punto – peraltro, si precisa, alcuna valutazione (comunque inammissibile per un teste) sulla “compatibilità” dei danni subiti dal mezzo con la caduta dello stesso nella buca di cui è causa, neppure visionata a quanto consta dal meccanico, si può evincere dalle sue dichiarazioni;
c) infine, il teste , per sua ammissione, ha “visto l'ultima fase del Testimone_3
sinistro in quanto, mentre ero in auto e stavo uscendo da via Palio dell'Oca verso via Platina, ho visto giungere dalla mia destra uno scooter (che poi ho scoperto essere condotto dal che conoscevo Pt_1
pagina 5 di 9 di vista in quanto vicini di casa), che manifestava delle difficoltà di gestione e zigzagava, poi dopo pochi metri è caduto sull'asfalto” e dunque non ha evidentemente assistito al motivo per cui l'attore avrebbe perso l'equilibrio, essendo anche le sue dichiarazioni sul punto de relato actoris (“Si lamentava che aveva perso il controllo a causa della buca che c'era pochi metri prima”).
In altre parole, mentre può dirsi provato che l'attore stava percorrendo la via Platina e che è caduto, perdendo l'equilibrio del proprio mezzo, qualche metro dopo la deformazione del manto stradale per cui è causa, non è stata raggiunta prova della causa di tale caduta, ossia che la caduta fosse stata provocata proprio da tale deformazione.
Le dichiarazioni dei testi sono meramente indiziarie e alla prova del fatto non noto potrebbe giungersi solo tramite presunzioni, che tuttavia non appaiono gravi precise e concordanti, essendo rimasta provata solo una caduta nei pressi della sconnessione stradale ma essendo anche astrattamente possibili altre diverse cause (distrazione, imperizia nella guida del ciclomotore) che possono aver provocato la caduta stessa.
In ogni caso, anche a voler ritenere provato lo svolgimento dei fatti come narrati dall'attore, con riguardo invece all'interruzione del nesso di causa, va premesso che il caso fortuito deve essere inteso in senso ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa fondante il danno, tenuto conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione ed uso.
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U. ord. n. 20943/2022) “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
pagina 6 di 9 comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
La condotta della vittima, quindi, esclude la responsabilità del custode ove sia consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e sia accertato che, mediante l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso causale tra lo stesso bene in custodia e il danno (Cass. 25837/2017; Cass. 3793/2014). Peraltro, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. 12174/2016; Cass. n. 11946/2013; v. poi Cass. ord. n. 20341/2020, in cui la sentenza impugnata è stata quindi ritenuta corretta laddove aveva attribuito rilievo al fatto, emerso dall'interrogatorio dell'odierna ricorrente, che ella attraversasse
"abitualmente" il tratto di strada luogo del sinistro, e che conoscesse "lo stato dissesto" dello stesso).
Ci si deve dunque chiedere se, nonostante la presenza dell'insidia sul manto stradale, la condotta diligente ed avveduta della vittima avrebbe comunque portato la stessa alle medesime conseguenze occorse.
A questa domanda non può darsi una risposta positiva, in quanto deve essere valorizzata la circostanza per cui l'attore frequentasse abitualmente e dunque conoscesse molto bene lo stato dei luoghi in questione.
Invero: a) l'attore all'epoca del sinistro era titolare del ristorante “Il Violino” sito in Cremona Via
Sicardo Vescovo n. 3, quindi ivi si recava quotidianamente;
b) Il sinistro si è verificato in prossimità del civico n. 54 di Via Platina, ossia in corrispondenza dell'imbocco di Via Sicardo Vescovo, strada a senso unico di marcia in cui si trova il ristorante Il Violino e a cui si accede esclusivamente, con auto e motocicli, da Via Platina;
c) l'attore, come da lui stesso dedotto, svolgeva personalmente e con il mezzo per cui è causa l'attività di delivery, la quale, nel periodo del coronavirus 2020-2021, era nella prospettazione dello stesso attore (che ne chiede il risarcimento) una fonte di reddito costante e continua.
Per cui è evidente che al ritorno dalle consegne, e per recarsi al lavoro sullo scooter (che utilizzava per lavorare, appunto, quindi si esclude vi si recasse a piedi o in bicicletta) il percorresse quella Pt_1
strada spessissimo, se non quotidianamente.
E' dunque chiaro che fosse a conoscenza del mancato completamento dei lavori di copertura del manto stradale ed in ogni caso delle condizioni dei luoghi (secondo il teste peraltro, molto discusse e Tes_3
pagina 7 di 9 chiacchierate nel quartiere, e dunque verosimilmente anche con chi nel quartiere aveva un esercizio commerciale: “ricordo che all'epoca tutti i residenti della zona si lamentavano delle condizioni di quei lavori che era stati oggetto già prima di un intervento di riempimento della parte di asfalto asportata ma era calato evidentemente il livello”) e che quindi la sua condotta di guida in quel punto avrebbe dovuto essere maggiormente accorta, in modo da evitare un pericolo conosciuto, perché incontrato quotidianamente, e dunque assolutamente prevedibile.
A parere di questo Giudice, in concreto, la condotta colposa del può ritenersi totalmente Pt_1
interruttiva del nesso di causalità occorso, per le ragioni su spiegate, ossia che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile con la adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, che ben conosceva lo stato dei luoghi. In seguito a tale conoscenza gravava su di lui la prova della non visibilità e non prevedibilità. Detto onere non è stato da lui adempiuto (Cass. n. 10096/2013).
Anche con riferimento all'art. 2043 c.c., peraltro, è comunque necessaria la verifica del nesso causale tra condotta e danno, per cui – anche in questo caso può dirsi accertato il fattore esterno costituito dal fatto dello stesso danneggiato che ha rotto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (c.f.r. Cass. n.
5494/2014; Cass. n. 5910/2011; e Cass. n. 22284/2006).
La domanda di risarcimento dei danni proposta in questa sede deve essere quindi rigettata, con assorbimento delle ulteriori questioni dedotte dalle parti.
Le spese di lite (tra l'attore ed il convenuto seguono dunque la soccombenza, e Controparte_1 sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e ss. mod..
Gli onorari del CTU, sempre per il principio di soccombenza, vanno definitivamente posti a carico di parte attrice nella misura già liquidata con separato decreto in corso di causa.
Si ritiene invece di poter dichiarare integralmente compensate (in ragione del fatto che, escluso in nuce il presupposto del risarcimento, non è stato necessario accertare l'effettiva responsabilità del convenuto ovvero dei due soggetti chiamati in causa dallo stesso) le spese tra l'attore, il convenuto e i terzi chiamati e Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2508/2021:
RIGETTA le domande avanzate da Parte_1
pagina 8 di 9 CONDANNA a rifondere al in persona del Sindaco pro tempore, le Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e c.p.a. come per legge.
PONE definitivamente l'onorario dei CTU a carico di parte attrice nella misura già liquidata con separato decreto in corso di causa.
DICHIARA la compensazione integrale delle spese nei confronti dei terzi chiamati in causa.
Così deciso in Cremona, il 8 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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