Articolo 3 della Legge 28 febbraio 1963, n. 306
Articolo 2
Versione
13 aprile 1963
Art. 3.
All'onere di lire 1.590 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963, si provvede con corrispondere riduzione del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni del bilancio.

Entrata in vigore il 13 aprile 1963