Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 163
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 5-ter, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997

    L'Ufficio ha tenuto conto di quanto argomentato e prodotto in fase precontenziosa, dandone esplicitamente atto e motivando nell'avviso di accertamento controverso in merito alle ragioni della non accogliibilità delle contestazioni sollevate dalla contribuente.

  • Rigettato
    Ripresa afferente al conto "fatture da ricevere"

    La registrazione delle "fatture da ricevere" configura un riconoscimento di debito che interrompe la prescrizione. Tuttavia, la mancata emissione della fattura da parte dei soci per un periodo così prolungato, rimessa alla decisione arbitraria del committente di non provvedere al pagamento, rende il componente negativo aleatorio e privo del requisito della certezza. La società ha dedotto il costo senza che vi fosse tassazione in capo ai soci, ottenendo un risparmio di imposta indebito. Il mancato pagamento degli onorari fatturati in anni successivi a quelli contestati e non quelli precedenti è poco credibile e privo di giustificazione.

  • Accolto
    Ripresa delle perdite su crediti considerate non documentate

    L'art. 101, comma 5, TUIR prevede la deducibilità delle perdite su crediti di modesta entità se non saldati entro sei mesi dalla scadenza. La ricorrente non ha rinunciato all'impugnazione del rilievo limitatamente ai crediti di modesta entità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 163
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 163
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo