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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GL IE IA RI, Presidente
OL LA, RE
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1683/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E020801650-2024 REDDITO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E020801650-2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803117-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803117-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803117-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803126-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803126-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803126-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803125-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803125-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803125-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
La difesa di parte ricorrente dichiara di rinunciare all'impugnazione di tutti i rilievi eccetto quello sul numero 1 e numero 3 (perdite su credito).
L'ufficio accetta la rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l. nonché i soci Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7E020801650-2024 relativo al periodo d'imposta 2018, notificato il 28.06.2024, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – DPI di Torino;
la società esercita l'attività di ““servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti”. I singoli soci, dottori commercialisti, hanno, altresì, proposto autonomi ricorsi (iscritti ai R.G. N. 67/25, 68/25 e 69/25) avverso gli avvisi di accertamento n.
T7E010803125/2024, n. T7E010803126/2024 e n. n. T7E010803117/2024, loro notificati in data 30.10.2024 per IRPEF per l'anno di imposta 2018 in conseguenza all'accertamento della società per imputazione del maggior reddito ai soci in percentuale delle rispettive quote, per trasparenza. I quattro ricorsi sono stati riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, essendo tutti basati sugli stessi motivi di impugnazione. L'avviso nei confronti della società è stato emesso a seguito di incongruenze riscontrate dall'Ufficio tra l'ammontare dei componenti negativi contabilizzati e poi dedotti nella dichiarazione Mod. Unico SP presentata nel 2019
e l'ammontare delle operazioni passive ricostruite attraverso le comunicazioni delle operazioni rilevanti IVA ex art. 21 del D.L. 78/2010 (c.d. Spesometro). L'Ufficio invitava la società contribuente a fornire giustificazioni ed a trasmettere le scritture contabili e la società ottemperava;
a seguito delle criticità rilevate nella contabilità prodotta, l'Ufficio notificava alla parte, ai sensi dell'art.
5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, l'invito a comparire a seguito del quale si svolgeva ampio contraddittorio con la contribuente, la quale riteneva opportuno sanare la propria posizione in riferimento all'IVA, attraverso l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento speciale e regolarizzava il rilievo relativo all'IVA indebitamente detratta, pari ad Euro 57.631,08=. La società non sanava, invece, gli altri rilievi, mossi ai fini delle imposte dirette, presentando memoria difensiva. L'Ufficio emetteva l'avviso impugnato contenente i seguenti rilievi:
-l'insussistenza di passività pari ad Euro 85.560,00, iscritte come “Fatture da ricevere” in anni precedenti al
2018 (riferite al 2006, 2008, 2011 e 2016) derivanti da cosiddetti “proforma” emessi per prestazioni rese alla società dai soci professionisti, ma mai fatturate da questi ultimi alla società, in quanto da quest'ultima non saldate, per cui da stornare, in quanto ritenute sopravvenienze attive tassabili ex art. 88 del TUIR;
- Indeducibilità di costi relativi a “Spese per prestazioni alberghiere e ristoranti”, per euro 8.557,97 in quanto non inerenti;
- Indeducibilità di costi relativi a “Spese di rappresentanza”, per euro 9.586,63 in quanto non inerenti;
- Indeducibilità di costi relativi a “Perdite su crediti”, per euro 8.645,49 in quanto non documentati;
- Indeducibilità di costi relativi a “Spese, perdite e sopravvenienze passive deducibili”, per euro 4.727,00 in quanto non documentati;
- Indeducibilità di “Costi per autoveicoli” per euro 6.858,40 (limite deducibilità ex lege del 20%) e per euro
7.840,50, atteso il superamento della quota di deducibilità dell'ammortamento ordinario e del super- ammortamento in relazione ai veicoli aziendali fiscalmente ammessa;
- Indeducibilità di costi relativi a “Spese di viaggio”, per Euro 5.252,99 in quanto non inerenti.
I motivi posti a base dei ricorsi sono i seguenti:
- In via principale. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art.
5-ter, comma 3, D.Lgs.
n. 218/1997, vigente ratione temporis in quanto l'Ufficio non ha motivato il non accoglimento delle difese contenute nella memoria.
- Quanto alla ripresa afferente al conto “fatture da ricevere”. Insussistenza dei presupposti di legge necessari all'emersione di una sopravvenienza attiva. Infondatezza del recupero. In particolare, i ricorrenti hanno contestato che si sia verificata una sopravvenienza attiva” per i crediti maturati dai soci – commercialisti e revisori contabili - per le prestazioni dagli stessi rese negli anni inclusi tra il 2006 e il 2016 a favore dei committenti della società. Si tratta di tutti i servizi che, nel corso di tali periodi di imposta, Società_1 ha reso ai propri clienti, conseguentemente emettendo fattura nei loro confronti e regolarmente assoggettando a tassazione i ricavi che ne sono derivati, pari: per il 2006, ad euro 172.502; per il 2008, ad euro 176.173; per il 2011, ad euro 228.464. L'ente impositore, con l'atto impugnato, è pervenuto a riprendere a tassazione gli importi che Società_1 ha portato in deduzione, a fronte dei crediti maturati da propri soci, non nell'annualità accertata, ma nel 2006, nel 2008, nel 2011 e nel 2016; ed ha giustificato tale ripresa in ragione della necessità di contabilizzare, nel periodo di imposta oggetto di accertamento, sopravvenienze attive di importo corrispondente agli stessi crediti. L'emersione di tali sopravvenienze nell'annualità accertata dipenderebbe dal fatto che sarebbe “non plausibile” la mancata regolarizzazione (nel 2024, e non sei anni addietro, ossia nel 2018, anno per il quale è stato emesso l'atto impugnato) dei debiti verso i soci, dice l'Ufficio “peraltro soggetti ai termini di prescrizione”. I ricorrenti affermano che la prescrizione non è maturata anche perché ci sono stati atti interruttivi, non da ultimo il fatto che i crediti sono stati riportati nella contabilità della società senza soluzione di continuità, che mai i soci hanno rinunciato ai loro crediti e che il mancato pagamento è dipeso da problemi contingenti (acquisto dell'immobile da parte della società che ha richiesto molta liquidità).
- Quanto alla ripresa afferente alle spese per alberghi e ristoranti. Sussistenza dei requisiti di legge per la relativa deduzione. Infondatezza del recupero.
- Quanto al recupero afferente alle spese di rappresentanza. Sussistenza dei requisiti di legge per la deduzione. Infondatezza della ripresa.
- Quanto alla ripresa delle perdite su crediti considerate non documentate. Infondatezza, in fatto e in diritto, del recupero.
- Quanto alla ripresa delle sopravvenienze passive ritenute indeducibili. Infondatezza, in fatto e in diritto, del recupero.
- Quanto al recupero afferente ai costi connessi alla disponibilità e all'utilizzo delle autovetture strumentali.
Illegittimità per carenza di motivazione.
- L'ultimo recupero attiene alle spese di viaggio contabilizzate dalla società, che l'Ufficio ritiene indeducibili in quanto non inerenti.
Nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia ha chiesto il rigetto del ricorso ribadendo tutte le eccezioni e le motivazioni contenute nell'avviso impugnato.
All'udienza del 12.02.2026, il difensore della società ha rinunciato all'impugnazione di tutti i rilievi di cui agli atti impugnati, ad eccezione del rilievo 1 e del rilievo quello inerente alle perdite su crediti e, quindi la Corte, udito il relatore e i rappresentanti delle parti, come da verbale, ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte, con riferimento al primo motivo di ricorso, con il quale è stata eccepita la Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art.
5-ter, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997, vigente ratione temporis in quanto l'Ufficio non avrebbe motivato il non accoglimento delle difese contenute nella memoria, ne rileva l'infondatezza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla lettura della motivazione dell'atto impugnato emerge che l'Ufficio ha tenuto conto di quanto argomentato e prodotto in fase precontenziosa, dandone esplicitamente atto e motivando nell'avviso di accertamento controverso in merito alle ragioni della non accogliibilità delle contestazioni sollevate dalla contribuente. Per quanto attiene al merito, a seguito dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione dei rilievi sopra indicati, il thema decidendum si limita alla ripresa afferente al conto “fatture da ricevere e a quello afferente alla perdita per crediti di modesta entità. Per quanto attiene al primo dei suddetti rilievi, è circostanza pacifica che i debiti portati dalle pro forma non ancora pagate, sono state puntualmente iscritti nella contabilità e a bilancio. Ebbene, contrariamente a quanto affermato dall'Agenzia, tale circostanza, pacificamente, configura un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.. Questo atto interrompe la prescrizione, facendo decorrere da capo il termine. Peraltro, nonostante i crediti portati dalle c.d. proposte di parcelle o pro forma non possono considerarsi prescritti, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 109 comma 1 TUIR, i componenti negativi, ai fini della loro deducibilità, devono essere certi e la mancata emissione della fattura da parte del prestatore dei servizi - nel caso che ci occupa da parte dei soci - per un periodo così prolungato, rimessa alla decisione arbitraria del committente di non provvedere al pagamento delle relative prestazioni, rende il componente negativo aleatorio e, pertanto, privo del requisito della certezza, tenuto anche conto che, a fronte del riporto del componente negativo, non
è stato assoggettato a tassazione alcun componente positivo, che è il rilievo in esame contestato. La ratio della registrazione delle “fatture da ricevere” non è quella di consentire abusi, ma è legata alla necessità di evitare disallineamenti per fatti economici realizzati a ridosso del termine di chiusura dell'esercizio fiscale, presupponendo il sostenimento di costi certi, debiti riconosciuti e determinati, da collocare temporalmente alla data di emissione della fattura. La ricorrente ha dedotto il costo nel momento in cui è stata emessa la parcella, ma, non provvedendo al pagamento per quasi 20 anni, per ragioni di asserita pianificazione dei rapporti tra i soci negli anni, ha ottenuto un risparmio di imposta indebito, avendo sottratto materia imponibile
(per effetto della deduzione del costo per competenza) in assenza della tassazione in capo ai soci, rinviata sine die in assenza del pagamento. Va altresì rilevato che, effettivamente non è credibile e risulta priva di giustificazione il fatto che la società abbia corrisposto ai soci gli onorari fatturati in anni successivi a quelli contestati e non quelli precedenti di anni. Correttamente, pertanto, l'Ufficio le ha considerate sopravvenienze attive tassabili.
Per quanto attiene all'altro rilievo, la Corte precisa che l'oggetto di impugnazione concerne le perdite su crediti portate in deduzione dalla società, ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR per il complessivo importo di euro 8.3645,49. Hanno, però, precisato e documentato i ricorrenti che in tale cifra sono confluiti una serie di crediti di importo unitariamente inferiore ad euro 2.500. L'art. 101, comma 5, TUIR per detti crediti prevede la deducibilità a titolo di perdita, laddove non siano saldati entro i 6 mesi successi alla scadenza per il pagamento. In base a tale disposizione, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da “elementi certi e precisi” ma gli “elementi certi e precisi” sussistono in ogni caso quando il credito sia “di modesta entità” e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
il credito si considera
“di modesta entità” quando ammonta ad un importo non superiore a 2.500 euro. Pertanto, poiché la ricorrente non ha rinunciato all'impugnazione del rilievo in esame ma limitatamente ai crediti di modesta entità, così limitato il rilievo, il ricorso viene accolto ed il rilievo parzialmente annullato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla deduzione delle perdite sui soli crediti inferiori a 2500 euro;
rigetta nel resto le doglianze avanzate sul rilievo n. 3; Rigetta altresì il ricorso quanto ai motivi sul rilievo n. 1, concernente la ripresa sul conto fatture da ricevere. Dichiara cessata la materia del contendere su tutto il resto a seguito di intervenuta rinuncia al ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 15.000,00 complessivi e di cui solo il 50% ( quindi euro 7500,00 ) viene posto a loro carico per la soccombenza parziale .
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GL IE IA RI, Presidente
OL LA, RE
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1683/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E020801650-2024 REDDITO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E020801650-2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803117-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803117-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803117-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803126-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803126-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803126-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803125-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803125-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010803125-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
La difesa di parte ricorrente dichiara di rinunciare all'impugnazione di tutti i rilievi eccetto quello sul numero 1 e numero 3 (perdite su credito).
L'ufficio accetta la rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l. nonché i soci Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7E020801650-2024 relativo al periodo d'imposta 2018, notificato il 28.06.2024, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – DPI di Torino;
la società esercita l'attività di ““servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti”. I singoli soci, dottori commercialisti, hanno, altresì, proposto autonomi ricorsi (iscritti ai R.G. N. 67/25, 68/25 e 69/25) avverso gli avvisi di accertamento n.
T7E010803125/2024, n. T7E010803126/2024 e n. n. T7E010803117/2024, loro notificati in data 30.10.2024 per IRPEF per l'anno di imposta 2018 in conseguenza all'accertamento della società per imputazione del maggior reddito ai soci in percentuale delle rispettive quote, per trasparenza. I quattro ricorsi sono stati riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, essendo tutti basati sugli stessi motivi di impugnazione. L'avviso nei confronti della società è stato emesso a seguito di incongruenze riscontrate dall'Ufficio tra l'ammontare dei componenti negativi contabilizzati e poi dedotti nella dichiarazione Mod. Unico SP presentata nel 2019
e l'ammontare delle operazioni passive ricostruite attraverso le comunicazioni delle operazioni rilevanti IVA ex art. 21 del D.L. 78/2010 (c.d. Spesometro). L'Ufficio invitava la società contribuente a fornire giustificazioni ed a trasmettere le scritture contabili e la società ottemperava;
a seguito delle criticità rilevate nella contabilità prodotta, l'Ufficio notificava alla parte, ai sensi dell'art.
5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, l'invito a comparire a seguito del quale si svolgeva ampio contraddittorio con la contribuente, la quale riteneva opportuno sanare la propria posizione in riferimento all'IVA, attraverso l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento speciale e regolarizzava il rilievo relativo all'IVA indebitamente detratta, pari ad Euro 57.631,08=. La società non sanava, invece, gli altri rilievi, mossi ai fini delle imposte dirette, presentando memoria difensiva. L'Ufficio emetteva l'avviso impugnato contenente i seguenti rilievi:
-l'insussistenza di passività pari ad Euro 85.560,00, iscritte come “Fatture da ricevere” in anni precedenti al
2018 (riferite al 2006, 2008, 2011 e 2016) derivanti da cosiddetti “proforma” emessi per prestazioni rese alla società dai soci professionisti, ma mai fatturate da questi ultimi alla società, in quanto da quest'ultima non saldate, per cui da stornare, in quanto ritenute sopravvenienze attive tassabili ex art. 88 del TUIR;
- Indeducibilità di costi relativi a “Spese per prestazioni alberghiere e ristoranti”, per euro 8.557,97 in quanto non inerenti;
- Indeducibilità di costi relativi a “Spese di rappresentanza”, per euro 9.586,63 in quanto non inerenti;
- Indeducibilità di costi relativi a “Perdite su crediti”, per euro 8.645,49 in quanto non documentati;
- Indeducibilità di costi relativi a “Spese, perdite e sopravvenienze passive deducibili”, per euro 4.727,00 in quanto non documentati;
- Indeducibilità di “Costi per autoveicoli” per euro 6.858,40 (limite deducibilità ex lege del 20%) e per euro
7.840,50, atteso il superamento della quota di deducibilità dell'ammortamento ordinario e del super- ammortamento in relazione ai veicoli aziendali fiscalmente ammessa;
- Indeducibilità di costi relativi a “Spese di viaggio”, per Euro 5.252,99 in quanto non inerenti.
I motivi posti a base dei ricorsi sono i seguenti:
- In via principale. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art.
5-ter, comma 3, D.Lgs.
n. 218/1997, vigente ratione temporis in quanto l'Ufficio non ha motivato il non accoglimento delle difese contenute nella memoria.
- Quanto alla ripresa afferente al conto “fatture da ricevere”. Insussistenza dei presupposti di legge necessari all'emersione di una sopravvenienza attiva. Infondatezza del recupero. In particolare, i ricorrenti hanno contestato che si sia verificata una sopravvenienza attiva” per i crediti maturati dai soci – commercialisti e revisori contabili - per le prestazioni dagli stessi rese negli anni inclusi tra il 2006 e il 2016 a favore dei committenti della società. Si tratta di tutti i servizi che, nel corso di tali periodi di imposta, Società_1 ha reso ai propri clienti, conseguentemente emettendo fattura nei loro confronti e regolarmente assoggettando a tassazione i ricavi che ne sono derivati, pari: per il 2006, ad euro 172.502; per il 2008, ad euro 176.173; per il 2011, ad euro 228.464. L'ente impositore, con l'atto impugnato, è pervenuto a riprendere a tassazione gli importi che Società_1 ha portato in deduzione, a fronte dei crediti maturati da propri soci, non nell'annualità accertata, ma nel 2006, nel 2008, nel 2011 e nel 2016; ed ha giustificato tale ripresa in ragione della necessità di contabilizzare, nel periodo di imposta oggetto di accertamento, sopravvenienze attive di importo corrispondente agli stessi crediti. L'emersione di tali sopravvenienze nell'annualità accertata dipenderebbe dal fatto che sarebbe “non plausibile” la mancata regolarizzazione (nel 2024, e non sei anni addietro, ossia nel 2018, anno per il quale è stato emesso l'atto impugnato) dei debiti verso i soci, dice l'Ufficio “peraltro soggetti ai termini di prescrizione”. I ricorrenti affermano che la prescrizione non è maturata anche perché ci sono stati atti interruttivi, non da ultimo il fatto che i crediti sono stati riportati nella contabilità della società senza soluzione di continuità, che mai i soci hanno rinunciato ai loro crediti e che il mancato pagamento è dipeso da problemi contingenti (acquisto dell'immobile da parte della società che ha richiesto molta liquidità).
- Quanto alla ripresa afferente alle spese per alberghi e ristoranti. Sussistenza dei requisiti di legge per la relativa deduzione. Infondatezza del recupero.
- Quanto al recupero afferente alle spese di rappresentanza. Sussistenza dei requisiti di legge per la deduzione. Infondatezza della ripresa.
- Quanto alla ripresa delle perdite su crediti considerate non documentate. Infondatezza, in fatto e in diritto, del recupero.
- Quanto alla ripresa delle sopravvenienze passive ritenute indeducibili. Infondatezza, in fatto e in diritto, del recupero.
- Quanto al recupero afferente ai costi connessi alla disponibilità e all'utilizzo delle autovetture strumentali.
Illegittimità per carenza di motivazione.
- L'ultimo recupero attiene alle spese di viaggio contabilizzate dalla società, che l'Ufficio ritiene indeducibili in quanto non inerenti.
Nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia ha chiesto il rigetto del ricorso ribadendo tutte le eccezioni e le motivazioni contenute nell'avviso impugnato.
All'udienza del 12.02.2026, il difensore della società ha rinunciato all'impugnazione di tutti i rilievi di cui agli atti impugnati, ad eccezione del rilievo 1 e del rilievo quello inerente alle perdite su crediti e, quindi la Corte, udito il relatore e i rappresentanti delle parti, come da verbale, ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte, con riferimento al primo motivo di ricorso, con il quale è stata eccepita la Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art.
5-ter, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997, vigente ratione temporis in quanto l'Ufficio non avrebbe motivato il non accoglimento delle difese contenute nella memoria, ne rileva l'infondatezza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla lettura della motivazione dell'atto impugnato emerge che l'Ufficio ha tenuto conto di quanto argomentato e prodotto in fase precontenziosa, dandone esplicitamente atto e motivando nell'avviso di accertamento controverso in merito alle ragioni della non accogliibilità delle contestazioni sollevate dalla contribuente. Per quanto attiene al merito, a seguito dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione dei rilievi sopra indicati, il thema decidendum si limita alla ripresa afferente al conto “fatture da ricevere e a quello afferente alla perdita per crediti di modesta entità. Per quanto attiene al primo dei suddetti rilievi, è circostanza pacifica che i debiti portati dalle pro forma non ancora pagate, sono state puntualmente iscritti nella contabilità e a bilancio. Ebbene, contrariamente a quanto affermato dall'Agenzia, tale circostanza, pacificamente, configura un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.. Questo atto interrompe la prescrizione, facendo decorrere da capo il termine. Peraltro, nonostante i crediti portati dalle c.d. proposte di parcelle o pro forma non possono considerarsi prescritti, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 109 comma 1 TUIR, i componenti negativi, ai fini della loro deducibilità, devono essere certi e la mancata emissione della fattura da parte del prestatore dei servizi - nel caso che ci occupa da parte dei soci - per un periodo così prolungato, rimessa alla decisione arbitraria del committente di non provvedere al pagamento delle relative prestazioni, rende il componente negativo aleatorio e, pertanto, privo del requisito della certezza, tenuto anche conto che, a fronte del riporto del componente negativo, non
è stato assoggettato a tassazione alcun componente positivo, che è il rilievo in esame contestato. La ratio della registrazione delle “fatture da ricevere” non è quella di consentire abusi, ma è legata alla necessità di evitare disallineamenti per fatti economici realizzati a ridosso del termine di chiusura dell'esercizio fiscale, presupponendo il sostenimento di costi certi, debiti riconosciuti e determinati, da collocare temporalmente alla data di emissione della fattura. La ricorrente ha dedotto il costo nel momento in cui è stata emessa la parcella, ma, non provvedendo al pagamento per quasi 20 anni, per ragioni di asserita pianificazione dei rapporti tra i soci negli anni, ha ottenuto un risparmio di imposta indebito, avendo sottratto materia imponibile
(per effetto della deduzione del costo per competenza) in assenza della tassazione in capo ai soci, rinviata sine die in assenza del pagamento. Va altresì rilevato che, effettivamente non è credibile e risulta priva di giustificazione il fatto che la società abbia corrisposto ai soci gli onorari fatturati in anni successivi a quelli contestati e non quelli precedenti di anni. Correttamente, pertanto, l'Ufficio le ha considerate sopravvenienze attive tassabili.
Per quanto attiene all'altro rilievo, la Corte precisa che l'oggetto di impugnazione concerne le perdite su crediti portate in deduzione dalla società, ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR per il complessivo importo di euro 8.3645,49. Hanno, però, precisato e documentato i ricorrenti che in tale cifra sono confluiti una serie di crediti di importo unitariamente inferiore ad euro 2.500. L'art. 101, comma 5, TUIR per detti crediti prevede la deducibilità a titolo di perdita, laddove non siano saldati entro i 6 mesi successi alla scadenza per il pagamento. In base a tale disposizione, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da “elementi certi e precisi” ma gli “elementi certi e precisi” sussistono in ogni caso quando il credito sia “di modesta entità” e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
il credito si considera
“di modesta entità” quando ammonta ad un importo non superiore a 2.500 euro. Pertanto, poiché la ricorrente non ha rinunciato all'impugnazione del rilievo in esame ma limitatamente ai crediti di modesta entità, così limitato il rilievo, il ricorso viene accolto ed il rilievo parzialmente annullato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla deduzione delle perdite sui soli crediti inferiori a 2500 euro;
rigetta nel resto le doglianze avanzate sul rilievo n. 3; Rigetta altresì il ricorso quanto ai motivi sul rilievo n. 1, concernente la ripresa sul conto fatture da ricevere. Dichiara cessata la materia del contendere su tutto il resto a seguito di intervenuta rinuncia al ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 15.000,00 complessivi e di cui solo il 50% ( quindi euro 7500,00 ) viene posto a loro carico per la soccombenza parziale .