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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 893/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7796/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Trebisacce (P.I. e C.F.: P.IVA_1), rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1
, ha depositato il 21 dicembre 2024 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa rituale notifica effettuata in pari data al Comune di Trebisacce – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'atto di accertamento n. 447, afferente IMU anno 2020, a lei notificato il 19 dicembre 2024, con il quale le era stato richiesto il versamento al netto di interessi e sanzioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della somma di euro 4.486,00 in rapporto a numerosi immobili analiticamente indicati.
A fondamento del gravame, la ricorrente ha posto una articolata congerie di censure:
1) l'esistenza di giudicato esterno alla luce di precedenti pronunce con conseguente nullità dell'atto opposto;
2) la nullità dell'avviso di accertamento firmato digitalmente e notificato in forma cartacea privo di attestazione di conformità all'originale;
3) l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto emesso in assenza di contraddittorio preventivo;
la violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990, degli artt. 53, comma 1 e 97, comma 1 Cost. e dei principi dl collaborazione e buona fede;
4) l'illegittimità dell'avviso di accertamento per assenza del contraddittorio preventivo;
5) l'illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione;
6) il difetto di prova;
7) l'illegittimità della pretesa tributaria, avuto riguardo alla natura degli immobili tassati “beni merce”.
Il Comune di Trebisacce non si è costituito in giudizio.
La parte ricorrente ha depositato memorie.
All'odierna udienza, dopo rituale discussione, il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1
Non può trovare applicazione nel caso di specie la sussistenza di alcun vincolo di giudicato.
Non ignora la Corte il principio secondo il quale “se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso il riesame;
tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente” (Cass. Civ. Sez. V, 29 marzo 2025 n. 8291).
Deve però osservare questo Giudice che nella vicenda in esame difetta la prova del fatto che le decisioni allegate dalla ricorrente afferiscano ai medesimi beni indicati in seno all'atto di accertamento oggi in rilievo.
Nulla è rinvenibile in atti in tal senso.
Ergo, non può ritenersi che le pronunce allegate afferiscano al “medesimo rapporto giuridico” e possano così assurgere a livello di giudicato. §2
Nessuna nullità è dato riscontrare nell'invio di documento cartaceo recante sottoscrizione operata ai sensi delle norme vigenti dettate dal CAD.
Nessun dubbio sussiste circa l'attribuibilità dell'atto al Comune di Trebisacce, apprezzandosi anche la genericità delle contestazioni in relazione alla sua autenticità.
§3-4
Non ricorre l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di preventivo contraddittorio.
Giova preliminarmente osservare che dal 18 gennaio 2024, è entrato in vigore il Dlgs n. 219/2023, con connessa operatività del dettato del nuovo art. 6 bis della Legge 212/2000.
La norma citata espressamente prevede:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Nel caso di specie pare essersi a cospetto di atto automatizzato ovvero sostanzialmente automatizzato, di pronta liquidazione, senza alcuna necessità di interlocuzione preliminare a fronte della automaticità delle determinazioni derivanti da dati oggetti offerti dai dati catastali menzionati e dalle delibere comunali.
§5
Non sussiste alcun difetto di motivazione, posto che nel provvedimento gravato è dato atto:
degli immobili e delle relative indicazioni catastali;
dell'aliquota applicata;
del periodo di possesso;
della ubicazione dei beni tassati;
della superficie;
dello stimato valore di mercato al metro quadrato;
della misura dell'imposta dovuta;
della normativa applicabile;
delle delibere determinative dei valori;
delle dichiarazioni e versamenti operati.
Tanto rende priva di fondamento l'argomentazione svolta dalla ricorrente in parte qua.
§6
La prova della fondatezza della imposizione è data dalla incontestata detenzione degli immobili da parte della ricorrente.
§7
In ultimo, deve rilevarsi la carenza dei presupposti per la invalidazione del provvedimento in relazione alla natura di “beni merci” degli immobili in questione.
Vengono in rilievo le argomentazioni spese sul punto dalla Suprema Corte: “2.1 L'art 2 d.l. 102/2013 prevede l'esenzione dall'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2.2 Ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo «ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta,
a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma» 2.3 Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
2.4 Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass nr 15407/2017 nr.
4333/2016 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.
2.5 Non è quindi praticabile l'operazione ermeneutica compiuta dalla CTR che in sostanza ha reputato non doveroso lo specifico e formale onere del contribuente di comunicare all'Ente impositore gli estremi degli immobili, oggetto di beneficio fiscale, avendo già il Comune, sin dalla data dei permessi di costruire «contezza dello stato e dei dati degli immobili oggetto di esenzione IMU».
2.6 L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio” (Cass. Civ. Sez. V, Ord. n. 21465 del 6/10/2020).
E posto che non sussiste alcuna dimostrazione della presentazione della specifica istanza, nessuna esenzione era ed è possibile invocare.
Nulla per le spese in difetto di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Biagio Politano, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7796/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Trebisacce (P.I. e C.F.: P.IVA_1), rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1
, ha depositato il 21 dicembre 2024 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa rituale notifica effettuata in pari data al Comune di Trebisacce – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'atto di accertamento n. 447, afferente IMU anno 2020, a lei notificato il 19 dicembre 2024, con il quale le era stato richiesto il versamento al netto di interessi e sanzioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della somma di euro 4.486,00 in rapporto a numerosi immobili analiticamente indicati.
A fondamento del gravame, la ricorrente ha posto una articolata congerie di censure:
1) l'esistenza di giudicato esterno alla luce di precedenti pronunce con conseguente nullità dell'atto opposto;
2) la nullità dell'avviso di accertamento firmato digitalmente e notificato in forma cartacea privo di attestazione di conformità all'originale;
3) l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto emesso in assenza di contraddittorio preventivo;
la violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990, degli artt. 53, comma 1 e 97, comma 1 Cost. e dei principi dl collaborazione e buona fede;
4) l'illegittimità dell'avviso di accertamento per assenza del contraddittorio preventivo;
5) l'illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione;
6) il difetto di prova;
7) l'illegittimità della pretesa tributaria, avuto riguardo alla natura degli immobili tassati “beni merce”.
Il Comune di Trebisacce non si è costituito in giudizio.
La parte ricorrente ha depositato memorie.
All'odierna udienza, dopo rituale discussione, il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1
Non può trovare applicazione nel caso di specie la sussistenza di alcun vincolo di giudicato.
Non ignora la Corte il principio secondo il quale “se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso il riesame;
tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente” (Cass. Civ. Sez. V, 29 marzo 2025 n. 8291).
Deve però osservare questo Giudice che nella vicenda in esame difetta la prova del fatto che le decisioni allegate dalla ricorrente afferiscano ai medesimi beni indicati in seno all'atto di accertamento oggi in rilievo.
Nulla è rinvenibile in atti in tal senso.
Ergo, non può ritenersi che le pronunce allegate afferiscano al “medesimo rapporto giuridico” e possano così assurgere a livello di giudicato. §2
Nessuna nullità è dato riscontrare nell'invio di documento cartaceo recante sottoscrizione operata ai sensi delle norme vigenti dettate dal CAD.
Nessun dubbio sussiste circa l'attribuibilità dell'atto al Comune di Trebisacce, apprezzandosi anche la genericità delle contestazioni in relazione alla sua autenticità.
§3-4
Non ricorre l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di preventivo contraddittorio.
Giova preliminarmente osservare che dal 18 gennaio 2024, è entrato in vigore il Dlgs n. 219/2023, con connessa operatività del dettato del nuovo art. 6 bis della Legge 212/2000.
La norma citata espressamente prevede:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Nel caso di specie pare essersi a cospetto di atto automatizzato ovvero sostanzialmente automatizzato, di pronta liquidazione, senza alcuna necessità di interlocuzione preliminare a fronte della automaticità delle determinazioni derivanti da dati oggetti offerti dai dati catastali menzionati e dalle delibere comunali.
§5
Non sussiste alcun difetto di motivazione, posto che nel provvedimento gravato è dato atto:
degli immobili e delle relative indicazioni catastali;
dell'aliquota applicata;
del periodo di possesso;
della ubicazione dei beni tassati;
della superficie;
dello stimato valore di mercato al metro quadrato;
della misura dell'imposta dovuta;
della normativa applicabile;
delle delibere determinative dei valori;
delle dichiarazioni e versamenti operati.
Tanto rende priva di fondamento l'argomentazione svolta dalla ricorrente in parte qua.
§6
La prova della fondatezza della imposizione è data dalla incontestata detenzione degli immobili da parte della ricorrente.
§7
In ultimo, deve rilevarsi la carenza dei presupposti per la invalidazione del provvedimento in relazione alla natura di “beni merci” degli immobili in questione.
Vengono in rilievo le argomentazioni spese sul punto dalla Suprema Corte: “2.1 L'art 2 d.l. 102/2013 prevede l'esenzione dall'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2.2 Ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo «ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta,
a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma» 2.3 Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
2.4 Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass nr 15407/2017 nr.
4333/2016 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.
2.5 Non è quindi praticabile l'operazione ermeneutica compiuta dalla CTR che in sostanza ha reputato non doveroso lo specifico e formale onere del contribuente di comunicare all'Ente impositore gli estremi degli immobili, oggetto di beneficio fiscale, avendo già il Comune, sin dalla data dei permessi di costruire «contezza dello stato e dei dati degli immobili oggetto di esenzione IMU».
2.6 L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio” (Cass. Civ. Sez. V, Ord. n. 21465 del 6/10/2020).
E posto che non sussiste alcuna dimostrazione della presentazione della specifica istanza, nessuna esenzione era ed è possibile invocare.
Nulla per le spese in difetto di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Biagio Politano, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.