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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3894/2024 depositato il 01/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023512787000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023512787000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023512787000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023512787000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023512787000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2538/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna intimazione di pagamento n. 296 2024 90235127 87/000 per € 25.841,26 deducendo i seguenti motivi di ricorso:
Prescrizione: sostiene che per violazioni del Codice della Strada e tasse automobilistiche si applica il termine quinquennale, non decennale.
Difetto di motivazione: cartelle prive di descrizione analitica dei tributi e degli accessori.
Decadenza IVA: mancata notifica entro i termini ex art. 25 DPR 602/73.
Vizi di notifica: mai ricevute le cartelle prodromiche, notifiche irregolari (PEC non conforme, violazione art. 138 ss. c.p.c.).
Non debenza interessi: carenza di motivazione sugli interessi (richiamo SS.UU. 22281/2022).
Erroneo calcolo interessi di mora e illegittimità dei provvedimenti ministeriali.
Illegittimità aggio: violazione art. 17 D.Lgs. 112/1999 e art. 107 TFUE.
Controdeduzioni Agenzia Entrate
Eccezioni preliminari:
Difetto di legittimazione passiva per alcune cartelle.rileva che l'intimazione non è atto dell'Ufficio, ma dell'Agente della riscossione.
Nel merito:
Cartelle regolarmente notificate e non impugnate nei termini con cristallizzazione della pretesa cristallizzata.
Nessuna prescrizione o decadenza è maturata perché le iscrizioni a ruolo sono tempestive.
La Motivazione è sufficiente:è l anormativa ministeriale che prevede tale configurazione.
Interessi applicati ex lege (artt. 20 e 30 DPR 602/73).
Conclusioni: chiede il rigetto ricorso e la condanna alle spese.
Controdeduzioni Agenzia Entrate Riscossione
Oppone il difetto di giurisdizione per alcune cartelle (non tributarie) ela tardività dle ricorso.
Nel merito rileva quanto segue:
Notifiche regolari (PEC e consegna diretta).
Nessuna prescrizione: termine decennale per tributi erariali, sospensione Covid.
Legittimità motivazione e procedura.
Conclusioni: chiede il rigetto ricorso, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – peraltro sollevato anche dalla stessa nelle sue controdeduzioni - estranea alla controversia circoscritta , ai sensi dell'art. 19 3° comma del dlgs 546/92 ai vizi della cartella prospettabili in sede di ricorso avverso l'avviso di intimazione per effetto ed a seguito della sua mancata notifica, atto comunque di esclusiva competenza del concessionario della riscossione . Infatti non si può risalire ancora piu' a monte nel procedimento di accertamento del tributo fino al ruolo emesso dall'Agenzia che ha comunque valore interno e ciò sia alla luce della giurisprudenza della Cassazione ( v. sentenza 13848 del 23.7.2004) che alla luce della legge
156/2005 che ha sancito la rilevanza esclusiva della notifica della cartella.
Ciò premesso, si osserva che, alla luce della documentazione fornita da ADER le cartelle sottese all'intimazione, risultano regolarmente notificate e non sono state impugnate nei termini, con conseguente definitività della pretesa.
Preso atto che l'intimazione contiene violazioni al codice della strada e carichi INPS- per i quali sussiste difetto di giurisdizione e anche un avviso di addebito emesso dal Comne di Palermo che non è stato neanche convenuto in giudizio con conseguente inammissibilità della domanda ai sensi del comma 6/bis dell'art. 14 dlgs 546/92 formulata peraltro in forma generica, si osserva che la prescrizione per i tributi erariali è decennale ex art. 2946 c.c.. oltre al computo di ulteriori 24 mesi per sospensione Covid ex art. 68 D.L. 18/2020.
In ordine ai vizi propri dell'intimazione sollevati dalla parte ricorrente si osserva quanto segue.
Motivazione: l'intimazione è atto vincolato ex art. 50 DPR 602/73, contenente gli elementi essenziali. Tra
l'altro la stessa è sufficientemente analitica per permettere la difesa del contribuente, tenuto conto anche che le cartelle prodromiche sono state regolarmente notificate.
Interessi e aggio: essi risultano applicati in conformità alle norme vigenti (artt. 20 e 30 DPR 602/73; art. 17 D.Lgs. 112/1999).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo e di ADER nella misura di € 400,00 a favore di ciascuno di essi, oltre accessori di legge. Palermo, 13.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3894/2024 depositato il 01/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023512787000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023512787000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023512787000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023512787000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023512787000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2538/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna intimazione di pagamento n. 296 2024 90235127 87/000 per € 25.841,26 deducendo i seguenti motivi di ricorso:
Prescrizione: sostiene che per violazioni del Codice della Strada e tasse automobilistiche si applica il termine quinquennale, non decennale.
Difetto di motivazione: cartelle prive di descrizione analitica dei tributi e degli accessori.
Decadenza IVA: mancata notifica entro i termini ex art. 25 DPR 602/73.
Vizi di notifica: mai ricevute le cartelle prodromiche, notifiche irregolari (PEC non conforme, violazione art. 138 ss. c.p.c.).
Non debenza interessi: carenza di motivazione sugli interessi (richiamo SS.UU. 22281/2022).
Erroneo calcolo interessi di mora e illegittimità dei provvedimenti ministeriali.
Illegittimità aggio: violazione art. 17 D.Lgs. 112/1999 e art. 107 TFUE.
Controdeduzioni Agenzia Entrate
Eccezioni preliminari:
Difetto di legittimazione passiva per alcune cartelle.rileva che l'intimazione non è atto dell'Ufficio, ma dell'Agente della riscossione.
Nel merito:
Cartelle regolarmente notificate e non impugnate nei termini con cristallizzazione della pretesa cristallizzata.
Nessuna prescrizione o decadenza è maturata perché le iscrizioni a ruolo sono tempestive.
La Motivazione è sufficiente:è l anormativa ministeriale che prevede tale configurazione.
Interessi applicati ex lege (artt. 20 e 30 DPR 602/73).
Conclusioni: chiede il rigetto ricorso e la condanna alle spese.
Controdeduzioni Agenzia Entrate Riscossione
Oppone il difetto di giurisdizione per alcune cartelle (non tributarie) ela tardività dle ricorso.
Nel merito rileva quanto segue:
Notifiche regolari (PEC e consegna diretta).
Nessuna prescrizione: termine decennale per tributi erariali, sospensione Covid.
Legittimità motivazione e procedura.
Conclusioni: chiede il rigetto ricorso, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – peraltro sollevato anche dalla stessa nelle sue controdeduzioni - estranea alla controversia circoscritta , ai sensi dell'art. 19 3° comma del dlgs 546/92 ai vizi della cartella prospettabili in sede di ricorso avverso l'avviso di intimazione per effetto ed a seguito della sua mancata notifica, atto comunque di esclusiva competenza del concessionario della riscossione . Infatti non si può risalire ancora piu' a monte nel procedimento di accertamento del tributo fino al ruolo emesso dall'Agenzia che ha comunque valore interno e ciò sia alla luce della giurisprudenza della Cassazione ( v. sentenza 13848 del 23.7.2004) che alla luce della legge
156/2005 che ha sancito la rilevanza esclusiva della notifica della cartella.
Ciò premesso, si osserva che, alla luce della documentazione fornita da ADER le cartelle sottese all'intimazione, risultano regolarmente notificate e non sono state impugnate nei termini, con conseguente definitività della pretesa.
Preso atto che l'intimazione contiene violazioni al codice della strada e carichi INPS- per i quali sussiste difetto di giurisdizione e anche un avviso di addebito emesso dal Comne di Palermo che non è stato neanche convenuto in giudizio con conseguente inammissibilità della domanda ai sensi del comma 6/bis dell'art. 14 dlgs 546/92 formulata peraltro in forma generica, si osserva che la prescrizione per i tributi erariali è decennale ex art. 2946 c.c.. oltre al computo di ulteriori 24 mesi per sospensione Covid ex art. 68 D.L. 18/2020.
In ordine ai vizi propri dell'intimazione sollevati dalla parte ricorrente si osserva quanto segue.
Motivazione: l'intimazione è atto vincolato ex art. 50 DPR 602/73, contenente gli elementi essenziali. Tra
l'altro la stessa è sufficientemente analitica per permettere la difesa del contribuente, tenuto conto anche che le cartelle prodromiche sono state regolarmente notificate.
Interessi e aggio: essi risultano applicati in conformità alle norme vigenti (artt. 20 e 30 DPR 602/73; art. 17 D.Lgs. 112/1999).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo e di ADER nella misura di € 400,00 a favore di ciascuno di essi, oltre accessori di legge. Palermo, 13.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito