Sentenza 17 aprile 2012
Massime • 1
È legittima la decisione con cui il Tribunale del riesame annulli il provvedimento di perquisizione e sequestro delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli "on line" di una compagnia aerea onde identificare per tempo - in base ad una serie di parametri sintomatici desumibili dalle modalità di prenotazione dei voli - i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti (c.d. ovulatori), trattandosi di provvedimento preordinato non tanto ad acquisire elementi di conoscenza in ordine ad una o più "notitiae criminis" determinate quanto a monitorare in modo illimitato, preventivo e permanente il contenuto di un sistema informatico onde pervenire all'accertamento di reati non ancora commessi, ma dei quali si ipotizzi la futura commissione da parte di soggetti da individuarsi; né al riguardo può essere invocato l'art. 248, comma secondo, cod. proc. pen., novellato dalla legge n. 48 del 2008 - per il quale l'autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati, per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici - il quale laddove richiama le banche non può che riferirsi agli istituti di credito e non già alle banche dati, per giunta in continuo aggiornamento automatico, presso qualsiasi altro ente o struttura privata o pubblica, tanto più che il termine banca-dati non risulta mai adoperato dall'ordinamento giuridico italiano che utilizza la diversa dizione di sistema informatico o telematico.
Commentari • 2
- 1. Art. 266 - Condizioni di ammissibilitàhttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 266-bis - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematichehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2012, n. 19618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19618 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 17/04/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 668
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1913/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PISA;
nei confronti di:
1) RYANAIR LTD LN PERS. KOMOREK JULIUSZ;
avverso l'ordinanza a 17/2011 TRIB. LIBERTÀ di PISA, del 23/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Dassi Anna del Foro di Monza in sostituzione dell'avv. Cacciato Giuseppe, per Ryanair l.t.d., che chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa avverso l'ordinanza in data 23.9.2011 del Tribunale del riesame di Pisa con cui veniva accolta la richiesta della compagnia aerea "Ryanair ltd." e conseguentemente annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura medesima delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on line, motivato dall'esigenza di poter identificare per tempo - in base ad una serie di parametri sintomatici desumibili dalle modalità di prenotazione dei voli (soprattutto eseguite last minute, in orario notturno, con rientro programmato entro pochissimi giorni dall'arrivo)- i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti (c.d. ovulatori).
Il tribunale rilevava che il provvedimento di perquisizione e sequestro impugnato mirava non tanto ad acquisire elementi di conoscenza in ordine ad una o più notitiae criminis determinate quanto a monitorare in modo illimitato, preventivo e permanente il contenuto di un sistema informatico onde pervenire per suo tramite all'accertamento di reati non ancora commessi, ma dei quali si ipotizzava la futura commissione da parte di soggetti ancora da individuarsi e negava che la parola "banche" contenuta nel novellato art. 248 c.p.p., comma 2 (richiamato a giustificazione del provvedimento censurato dalla Pubblica Accusa), si potesse riferire anche alle "banche-dati" e non già solo agli "istituti di credito". Il P.M. ricorrente, dopo aver premesso la ricostruzione degli antecedenti dell'emissione del provvedimento de quo, contestava entrambe le suddette argomentazioni del Tribunale, dolendosi dell'inosservanza della disciplina processuale di cui all'art. 248 c.p.p., comma 2 e dell'erronea applicazione della disciplina processuale indicata nell'art. 247 c.p.p., comma 1. È stata depositata una memoria difensiva nell'interesse della Compagnia aerea "Ryanair l.t.d." a confutazione delle argomentazioni prospettate dal ricorrente. Il ricorso è infondato e va respinto. La perquisizione, ai sensi dell'art. 247 c.p.p., comma 2, (introdotto dalla L. n. 48 del 2008), è consentita "quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza". Emerge, quindi, chiaramente, già dal testo letterale della norma, che i dati in questione devono già essere presenti nel sistema informatico al momento in cui viene disposta ed eseguita la perquisizione: e di certo le credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on fine non rientrano in alcuna delle categorie sopra menzionate, non potendosi, in radice, logicamente ritenere "pertinenti al reato", laddove, per giunta, un reato non si sia ancora concretizzato e nemmeno per vaghi tratti delineato. Infatti, "l'ordinamento processuale colloca i provvedimenti di perquisizione e sequestro tra i mezzi di ricerca della prova, tali provvedimenti presuppongono perciò l'esistenza di una "notitia criminis" e l'avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro. Coerentemente con tale collocazione, per l'emissione del provvedimento è richiesta la forma del decreto motivato che deve necessariamente contenere l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione nonché della norma penale che si intende violata, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo di reato..." (Cass. pen. Sez. 6, n. 2473 del 17.6.1997, Rv. 209122 e successive conformi).
Pertanto, è da escludere un preventivo ed indefinito monitoraggio del sistema predetto in attesa dell'eventuale e futura comparsa del dato da acquisire a base delle indagini: si verrebbe altrimenti ad integrare un nuovo ed anomalo strumento di ricerca della prova, con finalità nettamente esplorative, di mera investigazione (paragonabile alle intercettazioni), che nulla ha a che fare con la perquisizione.
Correttamente, inoltre, il Tribunale ha escluso la fondatezza dell'interpretazione offerta dalla Pubblica Accusa del nuovo testo dell'art. 248 c.p.p., comma 2, a giustificazione del provvedimento censurato.
Infatti, la locuzione contenuta nell'art. 248 c.p.p., comma 2 (anch'esso novellato dalla L. n. 48 del 2008) laddove richiama le "banche" (termine già adoperato nel previgente testo della norma in questione) non può che riferirsi, come in precedenza previsto, solo agli istituti di credito, in relazione ai quali è stata estesa la possibilità di esaminare, presso di essi, oltre che "atti, documenti e corrispondenza" (già contemplati in precedenza) anche "dati, informazioni e programmi informatici".
Nulla consente di dilatare estensivamente l'accezione di "banche" fino a comprendere le "banche-dati" presenti, per giunta in continuo aggiornamento automatico, presso qualsiasi altro ente o struttura privata o pubblica, tanto più che, come acutamente rilevato dall'ordinanza impugnata, il termine banca-dati, omologo della corrispondente espressione inglese "data-base", non risulta mai adoperato dall'ordinamento giuridico italiano il quale, laddove ha inteso riferirsi ad un centro di raccolta ed gestione di dati informatici, ha impiegato la diversa specifica dizione di "sistema informatico o telematico" (come nel soprarichiamato art. 247 c.p.p., comma 2 al pari degli artt. 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies,
635 bis, 635 ter, 635 quinquies e 640 ter c.p.).
Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2012