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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 820/2025 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
ER UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta l'08 febbraio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 820 dell'anno 2023
T R A
(C.F.: elettivamente domiciliata in Massafra (TA) alla Via Parte_1 C.F._1
Col. Scarano, 82, presso lo studio dell'Avv. Emilia Zanframundo(C.F.: ), dalla C.F._2
quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
e, successivamente, anche dall'
Avv. Cataldo Giannattasio come da documentazione in atti;
Ingiunta ed opponente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Controparte_1
Altamura (BA) alla Via Ottavio Serena n°13 (p.i.- ), elettivamente domiciliata in Gravina P.IVA_1
in Puglia (Bari) alla Via Gorizia n°34 e, occorrendo, in Taranto al Corso Italia n.254 (c/o studio legale avv. Maria Rubino), presso e nello studio dell'avv. Antonio MASIELLO CodiceFiscale_3
che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Ricorrente per ingiunzione ed opposta
(c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._4
1 Crotone n. 12;
Convenuto contumace
E N E I C O N F R O N T I D I
con sede legale in Milano al Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, (CF- Parte_3
e per essa, quale mandataria, con sede legale in Verona, Viale P.IVA_2 Parte_4
dell'Agricoltura n. 7 (CF – P.IVA ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e P.IVA_3 P.IVA_4
difesa dall'Avv. Antonio Masiello ( ed elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_5
studio dello stesso avvocato in Gravina in Puglia (Bari) alla Via Gorizia n.34 e, occorrendo, in Taranto
alla Via U. De Carolis n.144 (c/o studio legale avv. Maria Rubino) come da documentazione in atti;
Intervenuta ex art. 111 cpc
Ove all'udienza del 12 settembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori dell'11
novembre 2025 e del 01 dicembre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
2 Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza
3 istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 4 decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Tribunale di Taranto il sig. Parte_1 Pt_2
e la chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] Controparte_1
conclusioni:
[1. in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di
credito vantato dall'opposto nei confronti della sig.ra ; 2. rigettare il ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2214/2022 e pedissequo precetto;
3. condannare il sig. al pagamento Parte_2
della somma richiesta dalla e manlevare da ogni Controparte_1
responsabilità e posizione debitoria la sig.ra ; 4. con vittoria di spese ed onorari Parte_1
legali.]
Così argomentava l'opponente le proprie richieste:
[In data 07.07.2009 mediante atto pubblico a firma del Notaio dott. la Persona_1 [...]
, concedeva agli allora coniugi sig. e sig.ra Controparte_1 Parte_2
un finanziamento a titolo di mutuo fondiario dell'importo di €. 130.000,00 sul Parte_1
conto cointestato dei coniugi identificato con numero 187 109071-9,per l'acquisto dell'immobile
familiare sito in Taranto alla via Dante n. 217 identificato al Catasto Foglio di Mappa n.244
Particella n. 1763.
Successivamente, e precisamente in data 04.01.2022, a mezzo di raccomandata AR la
[...]
comunicava ai mutuatari, visto il mancato pagamento dei canoni Controparte_1 mensili, della decadenza del termine dei benefici e della costituzione in mora per le somme dovute.
Tale inadempienza deriva dal fatto che la sig.ra è attualmente ancora in fase di Parte_1
separazione giudiziale dal sig. , il quale al tempo della stipula del mutuo era Parte_2
comproprietario delle quote societarie dell'azienda di famiglia e che al momento della separa-zione
giudiziale è diventato un umile dipendente dell'impresa gestita a tutt'oggi dalla propria famiglia.
Orbene, la sig.ra vedendosi arrivare la lettera di messa in mora per mancato pagamento Parte_1
del mutuo ipotecario, provvedeva a richiedere, tramite il suo legale di fiducia dell'epoca Avv.
SC Viggiano, la relativa documentazione del mutuo alla Banca per cercare, nonostante le sue
difficoltà economiche visto che non ha un proprio reddito, di non perdere i relativi benefici.
Vedendo nessuna risposta e decaduti i termini entro i quali l'istituto di credito era obbligato a
rispondere in base alle norme del TUB, attraverso l'avvocato Cataldo Giannattasio, propone-va
ricorso innanzi all'Arbitrato Bancario nei confronti della CP_2 Controparte_1
per non aver formulato una risposta nei termini previsti dalla Legge.
[...]
Si costituiva in giudizio la , la quale sosteneva le proprie difese sul fatto che aveva ri-sposto CP_1
e che la domanda fosse generica.
Di tale risposta la mia assistita ne veniva a conoscenza solo nel giudizio innanzi all'ABF in virtù del
fatto che nelle more, essendo venuto meno il rapporto di fiducia con l'avv. Viggiano,non la metteva
a conoscenza della risposta della banca.
Successivamente in data 09.09.2022 a firma dell'avv. Giannattasio, la sig.ra formulava un Parte_1
sollecito per la mancata risposta della per una proposta fatta per saldare le rate pregresse. CP_1
Tale proposta era stata fatta anche a firma del sig. , padre della sig.ra Persona_2 [...]
, il quale vedendo il comportamento sleale dell'ex coniuge della figlia e preoccupato della Parte_1
precaria situazione della figlia e dei suoi nipoti cercava di risolvere parzialmente la situazione.
A tale proposta l'Istituto di Credito non rispose nonostante il sollecito ed in fatti proprio per questo la mia assistita ha proposto nuovamente ricorso innanzi l'ABF per sottolineare il comportamento
6 omissivo della stessa. CP_1
Con Decreto ingiuntivo n.2214/2022 del 21.12.2022 immediatamente esecutivo emesso dal
Tribunale di Taranto, in data 12.01.2023, unitamente al precetto ingiungeva ed intimava la sig.ra
in solido con il suo ex coniuge sig, al pagamento di €. 95.892,11 Parte_1 Parte_2
oltrespese di giustizia.
V'è da rilevare chela sig.ra nonostante le sue gravi difficoltà economiche, comunicando Parte_1
con la nel richiedere prima la documentazione del mutuo prima, e facendo pervenire una CP_1
proposta con l'aiuto del padre manifestando le difficoltà dopo, ha sempre avuto e manifestato
l'intenzione di pagare nonostante la mancanza di reddito visto che si trova ad essere coobbligata
per il sol fatto che all'epoca era in regime di comunione dei beni
Alla luce di quanto innanzi esposto, pertanto, è evidente che la sig.ra a causa di Parte_1
una sua mancata fonte di reddito in quanto il suo ex coniuge sig. era l'unico percettore Pt_2
di reddito nel nucleo familiare, sia impossibilitata a provvedere al pagamento di tale cifra anche se,
nonostante le sue difficoltà economiche, fece reperire alla Banca una proposta che non fu presa
in considerazione.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando Controparte_1
le seguenti conclusioni:
[1) Rigettare la spiegata opposizione, siccome infondata in fatto e diritto, in parte generica e,
comunque, non provata e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) Condannare
l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la : Controparte_1
[Con atto pubblico, rogato in data 07/07/2009 dal notaio Dott. (repertorio Persona_1
n.67903 – raccolta n.10526), registrato a Taranto il 09/07/2009 al n. 235/1T Mod 71ME e spedito in
forma esecutiva in data 22/07/2009, la accordava ai Controparte_1
signori e un finanziamento, a titolo di mutuo fondiario, Parte_2 Parte_1
identificato con il codice di rapporto n.06/187/38906, dell'importo originario di €.130.000,00, alle
7 condizioni tutte riportate nel rogito e negli allegati: documento di sintesi “A”, capitolato “B” e piano
di ammortamento “C”, che si offre in produzione (all. doc. n.1). A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, rinvenienti dal mutuo de quo, i mutuatari concedevano alla Banca
mutuante, sino alla concorrenza dell'importo di €. 221.000,00, un'ipoteca, assistita dai privilegi e
benefici sostanziali e procedurali previsti dal Capo VI, Sezione I ed in particolare dall'art.39 del TUB,
su di un immobile di loro comproprietà, in ragione di ½ cadauno, regolarmente iscritta, presso
l'Agenzia del Territorio di Taranto, in data 10/07/2009 (registro generale n.18953 – registro
particolare n.5193), la cui nota si deposita (all. doc. n.2);
I mutuatari si impegnavano a restituire la somma mutuata, maggiorata di interessi, regolati a tasso
variabile, entro trent'anni, mediante il pagamento di n.360 rate mensili posticipate, da pagarsi senza
interruzioni, scadenti: la prima il 31 agosto 2009 e l'ultima il 31 luglio 2029.
L'importo delle singole rate di ammortamento era comprensivo di una quota capitale, secondo la
tabella allegata al rogito, sotto la lettera “C” ed una quota interessi a tasso variabile, così
conteggiata: per la prima rata, sull'importo del capitale mutuato applicando il tasso dei 3,245%; di
talché, l'importo di tale rata veniva pattuito in €.565,41, di cui €.213,87 per quota capitale ed
€.351,54 per quota interessi;
per le rate successive, sul capitale residuo, risultante dalla richiamata
tabella, maggiorando di volta in volta di punti 2,10 il tasso Euribor a tre mesi.
Le parti, inoltre, stabilivano, in caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto
in dipendenza del mutuo, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del
contratto, l'applicazione di interessi di mora, in favore della , nella misura del tasso CP_1
contrattuale vigente, maggiorato di tre punti in ragione d'anno, con la precisazione che su detti
interessi non sarebbe stata applicata alcuna capitalizzazione (art. 6 – contratto di mutuo).
Con lettera raccomandata AR del 04/01/2022, stante il mancato pagamento di diverse rate, la Banca
ricorrente, dopo aver rivolto inviti bonari, comunicava ai mutuatari l'intervenuta decadenza dal
beneficio del termine, nonché la costituzione in mora per le somme dovute (all. doc. n.3).
Persistendo l'inadempimento, in data 12/10/2022, la posizione riferita al contratto di mutuo,
8 identificata con il codice di rapporto n.06/187/38906, veniva scritturata a sofferenza e la medesima
presentava un saldo debitore, nei confronti della Banca, pari ad €.95.892,11, oltre interessi di mora, regolati al TAN del 5,312%, a far data dal 13/10/2022 all'integrale soddisfo, giusta attestazione ex
art. 50 TUB, resa in calce all'estratto conto a sofferenza dal Dirigente responsabile della Banca
ricorrente (all. doc. n.4).
Sulla base di tali premesse e della documentazione offerta in produzione, la Banca convenuta
richiedeva ed otteneva dall'intestata Autorità Giudiziaria, il Decreto Ingiuntivo oggetto della
presente opposizione.
In diritto Sorvolando sulle eccezioni in rito, relative alla redazione dell'atto di citazione, così come
ex adverso confezionato e notificato, da ritenersi sanate con la costituzione della parte convenuta –
opposta e con riguardo al merito della vicenda, si fa rilevare che parte opponente, con la spiegata
opposizione, eccepisce, in maniera assai generica, l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla
Banca nei suoi confronti, allegando motivazioni prive di fondamento giuridico, che attengono a
situazioni riconducibili a vicende famigliari, avulse dal titolo negoziale azionato nella fase monitoria.
In particolare, parte attrice-opponente riferisce che l'inadempimento contrattuale è stato
determinato dalla condizione venutasi a creare a seguito dall'avvenuta separazione giudiziale dal
proprio coniuge , nonché dal cambiamento in peius della condizione lavorativa di Parte_2
quest'ultimo, modificata, da comproprietario di quote societarie, a dipendente della stessa azienda
di famiglia ove precedentemente rivestiva la carica di socio.
Inoltre, la signora , ad ulteriore fondamento delle proprie domande, ha Parte_1
rappresentato una sua pregressa volontà di voler regolarizzare la debitoria de qua, mai definita a
causa di una mancata interlocuzione con la Banca opposta, determinata, a suo dire, dalla
“negligenza” delle figure professionali, a cui precedentemente aveva affidato la gestione della sua
posizione giuridica ovvero dal “comportamento omissivo” tenuto della Controparte_1
(Sic !!!).
[...]
Ciò posto, è evidente, nel caso di specie, la mancanza di qualsiasi fondamento giuridico a sostegno
9 dell'intrapresa opposizione, posto che né la condizione personale di separazione giudiziale, né la
semplice (dichiarata) volontà a voler definire in via bonaria la debitoria, possono costituire ragioni giuridicamente rilevanti al fine di provare l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla
[...]
nei suoi confronti. Controparte_1
Invero, parte attrice fonda l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.2214/2022, immediatamente
esecutivo, su questioni non rilevanti ai fini giuridici ed oltretutto non supportate da alcuna base
documentale.
Di contro, la , convenuta opposta, sin dalla fase monitoria, ha Controparte_1
dato prova della fonte negoziale del proprio credito e dell'esatta quantificazione dello stesso,
mediante la produzione del contratto di mutuo fondiario quietanzato, rogato in data 07/07/2009,
corredato dal documento di sintesi, dal capitolato e dalla tabella di ammortamento, dalla
comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, nonché dall'attestazione ex art. 50 TUB, resa
dal Dirigente responsabile in calce all'estratto conto a sofferenza.
Con particolare riferimento all'efficacia probatoria del titolo negoziale, costituito da atto pubblico,
giova rammentare che: “l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto
dall'istituto di credito mediante la produzione in giudizio dell'atto dell'istituto notarile di erogazione
e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare
la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive
dell'obbligazione restitutoria” (Corte di Cassazione, sez. I., sentenza 06 novembre 2019, n.28526).
Ebbene, allo stato, controparte non ha fornito prova dell'esistenza di fatti impeditivi e/o modificativi
del credito azionato dalla in via monitoria, limitandosi ad eccepire circostanze, irrilevanti ai CP_1
fini del presente giudizio.
Con riferimento all'efficacia probatoria dell'estratto conto ex art. 50 TUB, prodotto nel giudizio
monitorio (denominato “estratto conto a sofferenza”), si fa rilevare che esso contiene: l'esatta indicazione della rate scadute e il relativo termine di scadenza, l'importo relativo al capitale insoluto
e residuo, l'importo degli interessi maturati e applicati, l'indicazione del tasso di mora applicato e le
10 spese accessorie. Pertanto, nell'attestazione sono indicati - seppur sinteticamente – tutte le voci che
compongono il totale del credito vantato dalla convenuta. CP_1
Di talché la spiegata opposizione sembrerebbe, allo stato, per davvero infondata in fatto e diritto e
come tale meritevole delle sorti del rigetto.]
Nel corso del processo dispiegava intervento volontario la , come Parte_3
rappresentata in epigrafe della comparsa di costituzione e risposta, rassegnando le seguenti conclusioni:
[facendo proprie tutte le richieste, difese e deduzioni, nonché confermando le conclusioni rassegnate
ed articolate dal proprio dante causa , della quale chiede Controparte_1
disporsi l'estromissione, previo assenso di parte opponente.]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di . Parte_2
II.- Genus numquam perit. L'ordinamento giuridico vigente purtroppo si adatta all'antico brocardo romanistico per significare l'inidoneità di situazioni caratterizzate da carenza di liquidità finanziaria a costituire giustificazione dell'inadempimento delle obbligazioni.
L'art. 1218 cc, sotto la rubrica [ responsabilità del debitore ] così infatti dispone: [Il debitore che non
esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile].
L'opponente ha riconosciuto espressamente sia lo status di condebitrice in solido Parte_1
con il sig. , coniuge in regime di separazione, sia l'inadempimento consumato in Parte_2
danno della creditrice opposta, in forza del mutuo di cui ha beneficiato unitamente al condebitore solidale.
A giustificazione ha addotto circostanze certamente rilevanti e dolorose sotto il profilo umano e morale, ma che, purtroppo, non sono riconosciute dal diritto vigente e comunque non rientrano
11 nella nozione delineata dall'art. 1218 come esimente dalla responsabilità contrattuale: dura lex sed
lex.
L'opposizione, purtroppo per la sig.ra , non può che essere rigettata, stante anche Parte_1
le richieste processuali formulate dalla opposta.
II.- Deve essere accolta parzialmente la domanda di manleva proposta contro , Parte_2
essendo l'immobile acquistato in proprietà di ambo gli ex coniugi in misura paritaria, ed avendo il corrispettivo di acquisto, cui il mutuo contratto era destinato ad estinguere in funzione solutoria, la propria causa giustificatrice nel corrispondente incremento patrimoniale che registrava il patrimonio degli acquirenti mutuatari.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta, deve sentirsi Parte_2
condannare al pagamento in favore di della metà delle somme oggetto del D.I. Parte_1
opposto n. 2214/2022; oltre alla metà delle spese e competenze il cui pagamento è stato ingiunto col medesimo D.I. opposto.
III.- ha eccepito la carenza di legittimazione della e Parte_1 Parte_3
non ha consentito alla estromissione della opposta originariamente convenuta che, pertanto, non può essere disposta ostandovi il disposto dell'art. 111 comma 3 cpc ( In ogni caso il successore a
titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può essere estromesso ).
Ne consegue che in fase esecutiva la sig.ra potrà far valere le proprie eccezioni, mentre il CP_3
rigetto della opposizione per infondatezza non duplica il debito della opponente, essendo sempre ben individuato e specificato il rapporto obbligatorio nel Decreto Ingiuntivo opposto che ha accolto la domanda di condanna proposta nella speciale forma monitoria di cui agli artt. 633 e seguenti cpc.
IV.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della opponente ai sensi
12 dell'art. 91 cpc. ed a favore della opposta e della interventrice, col vincolo della solidarietà attiva tra loro;
V.- Il sig. deve sentirsi condannare al pagamento in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
delle spese e competenze di lite della domanda di manleva.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di;
Parte_2
b) rigetta l'opposizione proposta da avverso il D.I. n. 2214/2022; Parte_1
c) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna l'opponente a rifondere spese e competenze di lite in favore della opposta e della interventrice, col vincolo della solidarietà attiva tra loro, liquidandole in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) in accoglimento della domanda di manleva condanna al pagamento in favore di Parte_2
della metà della sorte capitale, interessi, spese e competenze portate dal D.I. Parte_1
opposto n. 2214/2022;
e) visto ed applicato l 'art. 91 cpc condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese e competenze della domanda di manleva, liquidandole in euro 4000,00 per
[...]
compensi professionali, oltre accessori come per legge;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 09 dicembre 2025;
Il giudice dott. ER UN
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
ER UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta l'08 febbraio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 820 dell'anno 2023
T R A
(C.F.: elettivamente domiciliata in Massafra (TA) alla Via Parte_1 C.F._1
Col. Scarano, 82, presso lo studio dell'Avv. Emilia Zanframundo(C.F.: ), dalla C.F._2
quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
e, successivamente, anche dall'
Avv. Cataldo Giannattasio come da documentazione in atti;
Ingiunta ed opponente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Controparte_1
Altamura (BA) alla Via Ottavio Serena n°13 (p.i.- ), elettivamente domiciliata in Gravina P.IVA_1
in Puglia (Bari) alla Via Gorizia n°34 e, occorrendo, in Taranto al Corso Italia n.254 (c/o studio legale avv. Maria Rubino), presso e nello studio dell'avv. Antonio MASIELLO CodiceFiscale_3
che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Ricorrente per ingiunzione ed opposta
(c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._4
1 Crotone n. 12;
Convenuto contumace
E N E I C O N F R O N T I D I
con sede legale in Milano al Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, (CF- Parte_3
e per essa, quale mandataria, con sede legale in Verona, Viale P.IVA_2 Parte_4
dell'Agricoltura n. 7 (CF – P.IVA ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e P.IVA_3 P.IVA_4
difesa dall'Avv. Antonio Masiello ( ed elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_5
studio dello stesso avvocato in Gravina in Puglia (Bari) alla Via Gorizia n.34 e, occorrendo, in Taranto
alla Via U. De Carolis n.144 (c/o studio legale avv. Maria Rubino) come da documentazione in atti;
Intervenuta ex art. 111 cpc
Ove all'udienza del 12 settembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori dell'11
novembre 2025 e del 01 dicembre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
2 Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza
3 istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 4 decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Tribunale di Taranto il sig. Parte_1 Pt_2
e la chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] Controparte_1
conclusioni:
[1. in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di
credito vantato dall'opposto nei confronti della sig.ra ; 2. rigettare il ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2214/2022 e pedissequo precetto;
3. condannare il sig. al pagamento Parte_2
della somma richiesta dalla e manlevare da ogni Controparte_1
responsabilità e posizione debitoria la sig.ra ; 4. con vittoria di spese ed onorari Parte_1
legali.]
Così argomentava l'opponente le proprie richieste:
[In data 07.07.2009 mediante atto pubblico a firma del Notaio dott. la Persona_1 [...]
, concedeva agli allora coniugi sig. e sig.ra Controparte_1 Parte_2
un finanziamento a titolo di mutuo fondiario dell'importo di €. 130.000,00 sul Parte_1
conto cointestato dei coniugi identificato con numero 187 109071-9,per l'acquisto dell'immobile
familiare sito in Taranto alla via Dante n. 217 identificato al Catasto Foglio di Mappa n.244
Particella n. 1763.
Successivamente, e precisamente in data 04.01.2022, a mezzo di raccomandata AR la
[...]
comunicava ai mutuatari, visto il mancato pagamento dei canoni Controparte_1 mensili, della decadenza del termine dei benefici e della costituzione in mora per le somme dovute.
Tale inadempienza deriva dal fatto che la sig.ra è attualmente ancora in fase di Parte_1
separazione giudiziale dal sig. , il quale al tempo della stipula del mutuo era Parte_2
comproprietario delle quote societarie dell'azienda di famiglia e che al momento della separa-zione
giudiziale è diventato un umile dipendente dell'impresa gestita a tutt'oggi dalla propria famiglia.
Orbene, la sig.ra vedendosi arrivare la lettera di messa in mora per mancato pagamento Parte_1
del mutuo ipotecario, provvedeva a richiedere, tramite il suo legale di fiducia dell'epoca Avv.
SC Viggiano, la relativa documentazione del mutuo alla Banca per cercare, nonostante le sue
difficoltà economiche visto che non ha un proprio reddito, di non perdere i relativi benefici.
Vedendo nessuna risposta e decaduti i termini entro i quali l'istituto di credito era obbligato a
rispondere in base alle norme del TUB, attraverso l'avvocato Cataldo Giannattasio, propone-va
ricorso innanzi all'Arbitrato Bancario nei confronti della CP_2 Controparte_1
per non aver formulato una risposta nei termini previsti dalla Legge.
[...]
Si costituiva in giudizio la , la quale sosteneva le proprie difese sul fatto che aveva ri-sposto CP_1
e che la domanda fosse generica.
Di tale risposta la mia assistita ne veniva a conoscenza solo nel giudizio innanzi all'ABF in virtù del
fatto che nelle more, essendo venuto meno il rapporto di fiducia con l'avv. Viggiano,non la metteva
a conoscenza della risposta della banca.
Successivamente in data 09.09.2022 a firma dell'avv. Giannattasio, la sig.ra formulava un Parte_1
sollecito per la mancata risposta della per una proposta fatta per saldare le rate pregresse. CP_1
Tale proposta era stata fatta anche a firma del sig. , padre della sig.ra Persona_2 [...]
, il quale vedendo il comportamento sleale dell'ex coniuge della figlia e preoccupato della Parte_1
precaria situazione della figlia e dei suoi nipoti cercava di risolvere parzialmente la situazione.
A tale proposta l'Istituto di Credito non rispose nonostante il sollecito ed in fatti proprio per questo la mia assistita ha proposto nuovamente ricorso innanzi l'ABF per sottolineare il comportamento
6 omissivo della stessa. CP_1
Con Decreto ingiuntivo n.2214/2022 del 21.12.2022 immediatamente esecutivo emesso dal
Tribunale di Taranto, in data 12.01.2023, unitamente al precetto ingiungeva ed intimava la sig.ra
in solido con il suo ex coniuge sig, al pagamento di €. 95.892,11 Parte_1 Parte_2
oltrespese di giustizia.
V'è da rilevare chela sig.ra nonostante le sue gravi difficoltà economiche, comunicando Parte_1
con la nel richiedere prima la documentazione del mutuo prima, e facendo pervenire una CP_1
proposta con l'aiuto del padre manifestando le difficoltà dopo, ha sempre avuto e manifestato
l'intenzione di pagare nonostante la mancanza di reddito visto che si trova ad essere coobbligata
per il sol fatto che all'epoca era in regime di comunione dei beni
Alla luce di quanto innanzi esposto, pertanto, è evidente che la sig.ra a causa di Parte_1
una sua mancata fonte di reddito in quanto il suo ex coniuge sig. era l'unico percettore Pt_2
di reddito nel nucleo familiare, sia impossibilitata a provvedere al pagamento di tale cifra anche se,
nonostante le sue difficoltà economiche, fece reperire alla Banca una proposta che non fu presa
in considerazione.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando Controparte_1
le seguenti conclusioni:
[1) Rigettare la spiegata opposizione, siccome infondata in fatto e diritto, in parte generica e,
comunque, non provata e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) Condannare
l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la : Controparte_1
[Con atto pubblico, rogato in data 07/07/2009 dal notaio Dott. (repertorio Persona_1
n.67903 – raccolta n.10526), registrato a Taranto il 09/07/2009 al n. 235/1T Mod 71ME e spedito in
forma esecutiva in data 22/07/2009, la accordava ai Controparte_1
signori e un finanziamento, a titolo di mutuo fondiario, Parte_2 Parte_1
identificato con il codice di rapporto n.06/187/38906, dell'importo originario di €.130.000,00, alle
7 condizioni tutte riportate nel rogito e negli allegati: documento di sintesi “A”, capitolato “B” e piano
di ammortamento “C”, che si offre in produzione (all. doc. n.1). A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, rinvenienti dal mutuo de quo, i mutuatari concedevano alla Banca
mutuante, sino alla concorrenza dell'importo di €. 221.000,00, un'ipoteca, assistita dai privilegi e
benefici sostanziali e procedurali previsti dal Capo VI, Sezione I ed in particolare dall'art.39 del TUB,
su di un immobile di loro comproprietà, in ragione di ½ cadauno, regolarmente iscritta, presso
l'Agenzia del Territorio di Taranto, in data 10/07/2009 (registro generale n.18953 – registro
particolare n.5193), la cui nota si deposita (all. doc. n.2);
I mutuatari si impegnavano a restituire la somma mutuata, maggiorata di interessi, regolati a tasso
variabile, entro trent'anni, mediante il pagamento di n.360 rate mensili posticipate, da pagarsi senza
interruzioni, scadenti: la prima il 31 agosto 2009 e l'ultima il 31 luglio 2029.
L'importo delle singole rate di ammortamento era comprensivo di una quota capitale, secondo la
tabella allegata al rogito, sotto la lettera “C” ed una quota interessi a tasso variabile, così
conteggiata: per la prima rata, sull'importo del capitale mutuato applicando il tasso dei 3,245%; di
talché, l'importo di tale rata veniva pattuito in €.565,41, di cui €.213,87 per quota capitale ed
€.351,54 per quota interessi;
per le rate successive, sul capitale residuo, risultante dalla richiamata
tabella, maggiorando di volta in volta di punti 2,10 il tasso Euribor a tre mesi.
Le parti, inoltre, stabilivano, in caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto
in dipendenza del mutuo, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del
contratto, l'applicazione di interessi di mora, in favore della , nella misura del tasso CP_1
contrattuale vigente, maggiorato di tre punti in ragione d'anno, con la precisazione che su detti
interessi non sarebbe stata applicata alcuna capitalizzazione (art. 6 – contratto di mutuo).
Con lettera raccomandata AR del 04/01/2022, stante il mancato pagamento di diverse rate, la Banca
ricorrente, dopo aver rivolto inviti bonari, comunicava ai mutuatari l'intervenuta decadenza dal
beneficio del termine, nonché la costituzione in mora per le somme dovute (all. doc. n.3).
Persistendo l'inadempimento, in data 12/10/2022, la posizione riferita al contratto di mutuo,
8 identificata con il codice di rapporto n.06/187/38906, veniva scritturata a sofferenza e la medesima
presentava un saldo debitore, nei confronti della Banca, pari ad €.95.892,11, oltre interessi di mora, regolati al TAN del 5,312%, a far data dal 13/10/2022 all'integrale soddisfo, giusta attestazione ex
art. 50 TUB, resa in calce all'estratto conto a sofferenza dal Dirigente responsabile della Banca
ricorrente (all. doc. n.4).
Sulla base di tali premesse e della documentazione offerta in produzione, la Banca convenuta
richiedeva ed otteneva dall'intestata Autorità Giudiziaria, il Decreto Ingiuntivo oggetto della
presente opposizione.
In diritto Sorvolando sulle eccezioni in rito, relative alla redazione dell'atto di citazione, così come
ex adverso confezionato e notificato, da ritenersi sanate con la costituzione della parte convenuta –
opposta e con riguardo al merito della vicenda, si fa rilevare che parte opponente, con la spiegata
opposizione, eccepisce, in maniera assai generica, l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla
Banca nei suoi confronti, allegando motivazioni prive di fondamento giuridico, che attengono a
situazioni riconducibili a vicende famigliari, avulse dal titolo negoziale azionato nella fase monitoria.
In particolare, parte attrice-opponente riferisce che l'inadempimento contrattuale è stato
determinato dalla condizione venutasi a creare a seguito dall'avvenuta separazione giudiziale dal
proprio coniuge , nonché dal cambiamento in peius della condizione lavorativa di Parte_2
quest'ultimo, modificata, da comproprietario di quote societarie, a dipendente della stessa azienda
di famiglia ove precedentemente rivestiva la carica di socio.
Inoltre, la signora , ad ulteriore fondamento delle proprie domande, ha Parte_1
rappresentato una sua pregressa volontà di voler regolarizzare la debitoria de qua, mai definita a
causa di una mancata interlocuzione con la Banca opposta, determinata, a suo dire, dalla
“negligenza” delle figure professionali, a cui precedentemente aveva affidato la gestione della sua
posizione giuridica ovvero dal “comportamento omissivo” tenuto della Controparte_1
(Sic !!!).
[...]
Ciò posto, è evidente, nel caso di specie, la mancanza di qualsiasi fondamento giuridico a sostegno
9 dell'intrapresa opposizione, posto che né la condizione personale di separazione giudiziale, né la
semplice (dichiarata) volontà a voler definire in via bonaria la debitoria, possono costituire ragioni giuridicamente rilevanti al fine di provare l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla
[...]
nei suoi confronti. Controparte_1
Invero, parte attrice fonda l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.2214/2022, immediatamente
esecutivo, su questioni non rilevanti ai fini giuridici ed oltretutto non supportate da alcuna base
documentale.
Di contro, la , convenuta opposta, sin dalla fase monitoria, ha Controparte_1
dato prova della fonte negoziale del proprio credito e dell'esatta quantificazione dello stesso,
mediante la produzione del contratto di mutuo fondiario quietanzato, rogato in data 07/07/2009,
corredato dal documento di sintesi, dal capitolato e dalla tabella di ammortamento, dalla
comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, nonché dall'attestazione ex art. 50 TUB, resa
dal Dirigente responsabile in calce all'estratto conto a sofferenza.
Con particolare riferimento all'efficacia probatoria del titolo negoziale, costituito da atto pubblico,
giova rammentare che: “l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto
dall'istituto di credito mediante la produzione in giudizio dell'atto dell'istituto notarile di erogazione
e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare
la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive
dell'obbligazione restitutoria” (Corte di Cassazione, sez. I., sentenza 06 novembre 2019, n.28526).
Ebbene, allo stato, controparte non ha fornito prova dell'esistenza di fatti impeditivi e/o modificativi
del credito azionato dalla in via monitoria, limitandosi ad eccepire circostanze, irrilevanti ai CP_1
fini del presente giudizio.
Con riferimento all'efficacia probatoria dell'estratto conto ex art. 50 TUB, prodotto nel giudizio
monitorio (denominato “estratto conto a sofferenza”), si fa rilevare che esso contiene: l'esatta indicazione della rate scadute e il relativo termine di scadenza, l'importo relativo al capitale insoluto
e residuo, l'importo degli interessi maturati e applicati, l'indicazione del tasso di mora applicato e le
10 spese accessorie. Pertanto, nell'attestazione sono indicati - seppur sinteticamente – tutte le voci che
compongono il totale del credito vantato dalla convenuta. CP_1
Di talché la spiegata opposizione sembrerebbe, allo stato, per davvero infondata in fatto e diritto e
come tale meritevole delle sorti del rigetto.]
Nel corso del processo dispiegava intervento volontario la , come Parte_3
rappresentata in epigrafe della comparsa di costituzione e risposta, rassegnando le seguenti conclusioni:
[facendo proprie tutte le richieste, difese e deduzioni, nonché confermando le conclusioni rassegnate
ed articolate dal proprio dante causa , della quale chiede Controparte_1
disporsi l'estromissione, previo assenso di parte opponente.]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di . Parte_2
II.- Genus numquam perit. L'ordinamento giuridico vigente purtroppo si adatta all'antico brocardo romanistico per significare l'inidoneità di situazioni caratterizzate da carenza di liquidità finanziaria a costituire giustificazione dell'inadempimento delle obbligazioni.
L'art. 1218 cc, sotto la rubrica [ responsabilità del debitore ] così infatti dispone: [Il debitore che non
esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile].
L'opponente ha riconosciuto espressamente sia lo status di condebitrice in solido Parte_1
con il sig. , coniuge in regime di separazione, sia l'inadempimento consumato in Parte_2
danno della creditrice opposta, in forza del mutuo di cui ha beneficiato unitamente al condebitore solidale.
A giustificazione ha addotto circostanze certamente rilevanti e dolorose sotto il profilo umano e morale, ma che, purtroppo, non sono riconosciute dal diritto vigente e comunque non rientrano
11 nella nozione delineata dall'art. 1218 come esimente dalla responsabilità contrattuale: dura lex sed
lex.
L'opposizione, purtroppo per la sig.ra , non può che essere rigettata, stante anche Parte_1
le richieste processuali formulate dalla opposta.
II.- Deve essere accolta parzialmente la domanda di manleva proposta contro , Parte_2
essendo l'immobile acquistato in proprietà di ambo gli ex coniugi in misura paritaria, ed avendo il corrispettivo di acquisto, cui il mutuo contratto era destinato ad estinguere in funzione solutoria, la propria causa giustificatrice nel corrispondente incremento patrimoniale che registrava il patrimonio degli acquirenti mutuatari.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta, deve sentirsi Parte_2
condannare al pagamento in favore di della metà delle somme oggetto del D.I. Parte_1
opposto n. 2214/2022; oltre alla metà delle spese e competenze il cui pagamento è stato ingiunto col medesimo D.I. opposto.
III.- ha eccepito la carenza di legittimazione della e Parte_1 Parte_3
non ha consentito alla estromissione della opposta originariamente convenuta che, pertanto, non può essere disposta ostandovi il disposto dell'art. 111 comma 3 cpc ( In ogni caso il successore a
titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può essere estromesso ).
Ne consegue che in fase esecutiva la sig.ra potrà far valere le proprie eccezioni, mentre il CP_3
rigetto della opposizione per infondatezza non duplica il debito della opponente, essendo sempre ben individuato e specificato il rapporto obbligatorio nel Decreto Ingiuntivo opposto che ha accolto la domanda di condanna proposta nella speciale forma monitoria di cui agli artt. 633 e seguenti cpc.
IV.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della opponente ai sensi
12 dell'art. 91 cpc. ed a favore della opposta e della interventrice, col vincolo della solidarietà attiva tra loro;
V.- Il sig. deve sentirsi condannare al pagamento in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
delle spese e competenze di lite della domanda di manleva.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di;
Parte_2
b) rigetta l'opposizione proposta da avverso il D.I. n. 2214/2022; Parte_1
c) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna l'opponente a rifondere spese e competenze di lite in favore della opposta e della interventrice, col vincolo della solidarietà attiva tra loro, liquidandole in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) in accoglimento della domanda di manleva condanna al pagamento in favore di Parte_2
della metà della sorte capitale, interessi, spese e competenze portate dal D.I. Parte_1
opposto n. 2214/2022;
e) visto ed applicato l 'art. 91 cpc condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese e competenze della domanda di manleva, liquidandole in euro 4000,00 per
[...]
compensi professionali, oltre accessori come per legge;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 09 dicembre 2025;
Il giudice dott. ER UN
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5