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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
3251/2024 R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. MAMMINO RITA giusta procura in atti;
e da
,nato a [...] il [...] , c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MAMMINO RITA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 10/07/2024, e premettendo di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Pedara il 23.09.2010 e che dalla loro unione sono nati i figli , Persona_1
a Catania il 14.08.2010, e , a Catania il 21.07.2012, hanno chiesto al Tribunale Persona_2
di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 “1. I figli ed verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre e diritto del padre di frequentarle con modalità e tempi di seguito indicati al n. 3, o con eventuali modalità più ampie previo accordo tra i coniugi, nel rispetto reciproco dei loro impegni e delle esigenze delle figlie minori;
2. la casa coniugale, è abitata dalla Sig.ra unitamente ai due figli e il Sig. risiede nella Pt_2 Per_1
nuova residenza in Belpasso Via Casalini n.44 insieme al nucleo familiare e alla compagna dalla quale ha avuto una figlia;
3. il padre potrà tenere con sé i figli ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 21.00 e nel periodo estivo, anche il giovedì nel medesimo orario;
potrà, inoltre, tenerle con sé per il week-end, a settimana alterne, dalle ore 15.30 del sabato alle ore 17.00 della domenica. Il padre potrà tenere con sè i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i coniugi da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo delle festività natalizie, per 4 giorni alternando di anno in anno il periodo di Natale con quello di Capodanno. Nel periodo delle festività di
Pasqua, alterneranno la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. I coniugi concorderanno eventuali espatri dei minori ogni qualvolta sia necessario e opportuno per gli stessi;
4. il padre concorrerà alle spese di mantenimento ordinario dei due figli versando un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da versarsi a mezzo bonifico alla madre, entro i primi 15 giorni di ogni mese, oltre all'assegno unico di euro 350,00 circa, che viene già percepito al 100% dalla madre;
5. in merito alle spese straordinarie (per la cui individuazione si fa riferimento alle linee guida sul mantenimento dei figli siglate dal Tribunale di Catania e l'Ordine Avvocati di Catania nel luglio del
2018), le parti stabiliscono che saranno divise al 50%;
6. la Sig.ra rinuncia a chiedere al Sig. un mantenimento personale anche in caso di un Pt_2 Per_1
proprio futuro stato di disoccupazione;
7. Le parti concordano che l'autovettura intestata al Sig. ed utilizzata dalla , sia trasferita Per_1 Pt_2
con passaggio di proprietà alla Sig.ra a sue cure e spese;
Pt_2
8. le parti prestano il reciproco assenso circa il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, al cui scopo il presente atto farà fede di nulla osta.
All'udienza del 08.01.2025 dinanzi al giudice delegato, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, previa rinuncia alla comparizione personale e non volendosi riconciliare.
2 Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologazione n.1818/2022 del 28.06.2022, depositato il 5/07/2022, emesso nel procedimento n. RG
43/2022) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole, tenuto conto della cessione della metà dell'assegno unico di propria spettanza da parte di Parte_1
(dichiarato in quota parte in euro 175,00).
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3251/2024 R.G.V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pedara il 23.09.2010 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Parte_2
di Pedara atto n. 97, parte II, serie A, anno 2010, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Pedara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 23.04.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente estensore dott.ssa Lidia Greco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
3251/2024 R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. MAMMINO RITA giusta procura in atti;
e da
,nato a [...] il [...] , c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MAMMINO RITA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 10/07/2024, e premettendo di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Pedara il 23.09.2010 e che dalla loro unione sono nati i figli , Persona_1
a Catania il 14.08.2010, e , a Catania il 21.07.2012, hanno chiesto al Tribunale Persona_2
di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 “1. I figli ed verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre e diritto del padre di frequentarle con modalità e tempi di seguito indicati al n. 3, o con eventuali modalità più ampie previo accordo tra i coniugi, nel rispetto reciproco dei loro impegni e delle esigenze delle figlie minori;
2. la casa coniugale, è abitata dalla Sig.ra unitamente ai due figli e il Sig. risiede nella Pt_2 Per_1
nuova residenza in Belpasso Via Casalini n.44 insieme al nucleo familiare e alla compagna dalla quale ha avuto una figlia;
3. il padre potrà tenere con sé i figli ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 21.00 e nel periodo estivo, anche il giovedì nel medesimo orario;
potrà, inoltre, tenerle con sé per il week-end, a settimana alterne, dalle ore 15.30 del sabato alle ore 17.00 della domenica. Il padre potrà tenere con sè i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i coniugi da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo delle festività natalizie, per 4 giorni alternando di anno in anno il periodo di Natale con quello di Capodanno. Nel periodo delle festività di
Pasqua, alterneranno la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. I coniugi concorderanno eventuali espatri dei minori ogni qualvolta sia necessario e opportuno per gli stessi;
4. il padre concorrerà alle spese di mantenimento ordinario dei due figli versando un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da versarsi a mezzo bonifico alla madre, entro i primi 15 giorni di ogni mese, oltre all'assegno unico di euro 350,00 circa, che viene già percepito al 100% dalla madre;
5. in merito alle spese straordinarie (per la cui individuazione si fa riferimento alle linee guida sul mantenimento dei figli siglate dal Tribunale di Catania e l'Ordine Avvocati di Catania nel luglio del
2018), le parti stabiliscono che saranno divise al 50%;
6. la Sig.ra rinuncia a chiedere al Sig. un mantenimento personale anche in caso di un Pt_2 Per_1
proprio futuro stato di disoccupazione;
7. Le parti concordano che l'autovettura intestata al Sig. ed utilizzata dalla , sia trasferita Per_1 Pt_2
con passaggio di proprietà alla Sig.ra a sue cure e spese;
Pt_2
8. le parti prestano il reciproco assenso circa il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, al cui scopo il presente atto farà fede di nulla osta.
All'udienza del 08.01.2025 dinanzi al giudice delegato, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, previa rinuncia alla comparizione personale e non volendosi riconciliare.
2 Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologazione n.1818/2022 del 28.06.2022, depositato il 5/07/2022, emesso nel procedimento n. RG
43/2022) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole, tenuto conto della cessione della metà dell'assegno unico di propria spettanza da parte di Parte_1
(dichiarato in quota parte in euro 175,00).
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3251/2024 R.G.V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pedara il 23.09.2010 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Parte_2
di Pedara atto n. 97, parte II, serie A, anno 2010, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Pedara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 23.04.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente estensore dott.ssa Lidia Greco
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