Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00423/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04850/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4850 del 2022, proposto da PP CC, rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Comune di Forio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovannangelo Patalano, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
- del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, in via Diaz 11;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Forio – Provincia di Napoli – Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale – UFFICIO TECNICO – 5° Settore prot. 27245 del 08.08.2022, con il quale è stata comunicata la necessaria acquisizione preventiva o contestuale dell’autorizzazione paesaggistica in relazione alla CILA presentata dal ricorrente ed acquisita al prot. 24367 del 18.07.2022, con contestuale diffida dal dare inizio ai lavori da ritenersi abusivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forio e del Ministero della cultura-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , del cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. MM BO e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 4850 del 2022, notificato in data 14.10.2022 e depositato in data 20.10.2022, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento, previa adozione di misure cautelari: a) del provvedimento del Comune di Forio – Provincia di Napoli – Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale – ufficio tecnico – 5° Settore prot. 27245 del 08.08.2022, con il quale è stata comunicata la necessaria acquisizione preventiva o contestuale dell’autorizzazione paesaggistica in relazione alla c.i.l.a. presentata dal ricorrente ed acquisita al prot. 24367 del 18.07.2022, con contestuale diffida dal dare inizio ai lavori da ritenersi abusivi; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per l’interesse della ricorrente”.
1.1. Con il predetto atto introduttivo la parte ricorrente propone tre doglianze: con la prima censura quest’ultima lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria con riguardo al provvedimento impugnato e afferma la non necessarietà, nella specie, dell’autorizzazione paesaggistica; con la seconda censura si duole della violazione delle garanzie partecipative al procedimento amministrativo in questione; da ultimo, con la terza censura evidenzia come gli interventi in contestazione siano, in ogni caso, passibili di sanatoria paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004.
2. In data 26.10.2022, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione statale intimata.
3. In data 03.11.2022, con atto di mero stile, si è costituito l’ente locale intimato il quale, in data 04.11.2022, ha depositato una memoria ove ha insistito per il rigetto del ricorso, evidenziando come la realizzazione del cancello rientra tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata di cui all’allegato B, par. B.21, in quanto lo stesso è stato realizzato ex novo , in posizione diversa e più avanzata rispetto al cancelletto preesistente, ed in ogni caso presenta caratteristiche morfo-tipologiche del tutto diverse rispetto a quest’ultimo; mentre l’intervento di “disfacimento e rifacimento di tratti dell’intonaco esterno alle facciate” rientra, pur sempre tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata, di cui al predetto allegato B. Inoltre, l’ente locale resistente evidenzia come il potere inibitorio attivato sia un potere vincolato che rinviene il suo fondamento nell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 e che, pertanto, nonostante il difetto di contraddittorio endoprocedimentale, non avrebbe potuto avere contenuto diverso (cfr. art. 21- octies , comma 2 L. 241/1990). Infine, con riguardo all’ultima censura, l’ente locale evidenzia come la circostanza che gli interventi oggetto della c.i.l.a. non siano tali da creare/aumentare superfici e/o volumi e dunque possano essere eventualmente sanati ai sensi del citato art. 164 non determina de plano la compatibilità paesaggistica degli stessi, la quale deve necessariamente essere vagliata dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo. E comunque, la possibilità di sanatoria non esime il soggetto privato dal richiedere ex ante tale valutazione di compatibilità al fine di legittimare l’intervento ed evitare sanzioni.
4. All’esito dell’udienza camerale del 08.11.2022, il Collegio, con l’ordinanza n. 1948 del 10.11.2022, ha respinto l’istanza cautelare.
5. In data 24.10.2025, la parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse posto che, quanto al cancello, la stessa ha chiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167, comma 4, lett. a9 del d.lgs. n. 42 del 2004, mentre – quanto all’intonaco – non ha più interesse all’effettuazione di tale ultimo intervento di rifacimento peraltro mai realizzato.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25.11.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ebbene, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente dalla parte ricorrente. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
8. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4- bis c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
EL NT, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
MM BO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MM BO | EL NT |
IL SEGRETARIO