TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8853 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10180 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti UGO ODIERNA ed ALFONSO Parte_1 LEPERINO RICORRENTE E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ANNA CARBONE RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato Il 29.04.24 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la precitata convenuta, assumendo: di essere dipendente della ed inquadrato nella “Area degli Istruttori” di cui Controparte_1 all'art. 12 CCNL 2019-2021, nell'ambito della quale è confluita (v. tabella B CCNL 2019-2021) la categoria C1, assegnato alla Unità Operativa Dirigenziale 501892 – STAFF – Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
– Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza; rilevava, inoltre, di prestare la propria attività lavorativa in 4 giorni ovvero: primo giorno dalle 8.00 alle 20.00, secondo e terzo giorno dalle 20:00 alle 8.00 e quarto giorno riposo percependo l'indennità giornaliera di turno e l'indennità condizioni di lavoro che, tuttavia, non venivano analogamente corrisposta per le giornate in cui aveva goduto delle ferie. Tanto premesso, concludeva: ”A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di turno” e della
“indennità condizioni di lavoro”, anche previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la
“nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 70 bis, comma 2, del CCNL 2019-2021, dell'art. 30, comma 6, del CCNL 2019-2021, degli artt. 16, commi 11 e 15, e 18, comma 6, del CCDI del 2021, dell'art. 38 del CCNL 2019-2021; e, per l'effetto B) Condannare la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal giugno 2021 ad oggi, oltre interessi legali, con riserva di quantificazione in separata sede;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro.” Si costituiva la convenuta che contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Questo giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altre pronunzie di questo stesso Ufficio, considerato che le problematiche in esse affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, si rileva che la norma contrattuale invocata, comma 5 dell'art. 30 citato che si riporta: “5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.” L'indennità condizioni di lavoro, invece, è prevista dall'art 70 bis del CCNL “1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori.” Il CCDI del 2021 all'art. 16 in relazione alle attività di cui alla Fascia C) – “a) svolgimento di attività di addetto alle attrezzature di ufficio (ad es. fotocopiatrice stampante, fax. etc); b) svolgimento di attività che prevedono l'accesso con frequenza presso locali disagiati o rumorosi
o privi di aerazione e di luce naturale;
c) svolgimento di attività che prevede il recarsi presso edifici e/o luoghi diversi da quelli in cui ha sede la propria struttura di appartenenza;
d) svolgimento di attività di addetto ai laboratori”. Per entrambi le parti sociali hanno statuito nel CCNL che siano dovute, la prima, in caso di effettiva prestazione in turno (v. comma 6 art. 30 CCNL 2019-2021) e la seconda solo in caso di “effettivo svolgimento delle attività”. L'art. 38 del CCNL 2019-2021 ove al comma 1 stabilisce che “Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità”., confermando quindi la mancata inclusione delle stesse nella retribuzione dovuta nelle giornate di ferie. Il ricorrente svolge attività operando su turni lavorativi. La doglianza di cui al ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità turno. La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020) ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nella specie, l'indennità turno è corrisposta per coloro che espletano attività in turni, mentre l'altro è riconosciuta in ragione dello svolgimento di lavorazioni in situazione di disagio, Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Wi.), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, dal momento che “tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare”. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Wi.) con le mansioni svolte;
lo indica tra l'altro la rubrica dell'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro”. Considerato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, , C- Per_1 619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi Per_2 citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216). Va, altresì, evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie. Ciò posto, in merito al quantum della maggiorazione spettante considerando il computo dell'indennità di turno, va detto che, nella citata sentenza Z.J.R. Lock del 22 maggio 2014, la Corte di Giustizia ha ritenuto certamente dissuasiva dall'esercizio del diritto al godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione pari al 60%, ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale possano avere un effetto dissuasivo (cfr. punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione). Come rilevato dalla pronuncia della Cassazione civile sez. lav. del 23/06/2022 n. 20216, il diritto europeo invocato da parte ricorrente si applica limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane (28 giorni). Per i giorni eccedenti tale durata minima, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, , C-341/15, Persona_3 punto 39), per cui la normativa Europea e i principi giurisprudenziali eurounitari sopra riportati non sono invocabili. Pertanto, per i giorni oggetto di domanda, eccedenti la durata tutelata a livello europeo, non deve essere riconosciuta la voce retributiva rivendicata, in quanto per gli stessi non si può procedere alla disapplicazione o all'annullamento del CCNL di categoria per contrasto col diritto UE, spettando agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione. Deve, inoltre, rilevarsi che la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva, non esclude la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. La contrattazione collettiva, pur nell'autonomia riservata in determinate materie, è pur sempre subordinata alla normativa comunitaria. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia. Alla luce delle svolte considerazioni ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso, il ricorso va accolto e la va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore del ricorrente, per il periodo richiesto nel ricorso, delle conseguenziali differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di turno” e della “indennità condizioni di lavoro e per l'effetto condanna la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente da quantificarsi in separato giudizio oltre interessi legali, dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in complessivi € 1315,00 oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Napoli, il 1/12/2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli