Sentenza 28 settembre 2016
Massime • 1
In tema di capacità del giudice, i giudici onorari, in base all'art. 43-bis ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all'art. 550 cod. proc. pen., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2016, n. 55119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55119 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2016 |
Testo completo
55 1 1 9/ 1 6 2088 Sent. n. CAMERA UDIENZA REPUBBLICA ITALIANA DI CONSIGLIO DEL 28/09/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 12487/2016 TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. ALDO FIALE Presidente Dott. RENATO GRILLO Consigliere Consigliere Dott.ssa ELISABETTA ROSI Dott. ALDO ACETO Consigliere Consigliere Rel. Dott.ssa ANTONELLA DI STASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NO PI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/02/2016 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10.2.2016, depositata in data 11.2.2016, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Di TI ET di sospensione o revoca dell'ordine di ingiunzione a demolire n. 27/2000 RED emesso per la demolizione di opere abusive dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata in relazione alla sentenza della Pretura Circondariale di Torre Annunziata del 3.3.1999 passata in giudicato il 13.6.1999. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Di TI ET, per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen: Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 43 bis Ord. Giud. poiché la procedura esecutiva non rientrerebbe tra le specifiche competenze che la legge attribuisca ai Giudici onorari, competenze fissate in relazione alle ipotesi tassative di cui all'art. 550 cod. proc. pen. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla istanza difensiva di revoca o sospensione dell'ordine a demolire fondata sulla pendenza di Я pratica di condono. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, argomentando che la mera presentazione di istanza di condono non costituisce elemento per ritenere che l'abuso in questione possa essere sanato in tempi brevi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'art.43 bis co. 3, lett. b) dell'ord. giud. prevede che, nell'assegnazione dei giudici onorari, debba essere seguito il criterio di non affidare agli stessi, nella materia penale, oltre che le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc.pen. Nella specie, il procedimento di esecuzione ha riguardato l'ordine di demolizione disposto in relazione all'art. 44 Dpr n. 380/2001 e 2 Ha, quindi, riguardato reato rientrante nei limiti di quanto espressamente prescritto dall'art. 550 cit. (che, appunto, finisce, in forza del richiamo ad esso operato dall'art. 43 bis cit., per limitare la assegnazione dei giudici ordinari ai processi di cui alle contravvenzioni e ai delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni oltre che per una serie di reati specificamente richiamati al comma 2). Questa Corte ha, inoltre, affermato che, "il legislatore, attribuendo ai giudici onorari di tribunale la trattazione di tutti i processi di cui all'articolo 550 cod. proc.pen., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione, ha lasciato chiaramente intendere che nei processi di cui all'articolo 550 cit. la loro cognizione è completa, altrimenti avrebbe espressamente escluso la funzione esecutiva, così come ha escluso quella di giudice dell'indagine preliminare o dell'udienza preliminare (Sez 3, n.3355 del 2005, non mass.). Va, inoltre, evidenziato che, comunque, in tema di capacità del giudice, la trattazione da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli relativi ai reati previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale di cui all'art. 43-bis, comma terzo, lett. b), ord. giud. introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez.3, n. 1735 del 21/10/2014,dep.15/01/2015, Rv.262019).
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. h L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria, fermo restando il potere-dovere del Giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972; Sez.3, n.17066 del 04/04/2006, Rv.234321;Sez.3, n.17478 del 16/04/2002, Rv.221974); tale ordine può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza 3 della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (Sez.3, n.1388 del 30/03/2000, Rv.216071; Sez.3, n.11051 del 30/01/2003, Rv.224347; Sez.3, n.23992 del 16/04/2004, Rv.228691; Sez.3, n.43878 del 30/09/2004, Rv.230308; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv.238145). Nella specie, il ricorrente ha dedotto solo la pendenza di domanda di condono e non ha nemmeno dedotto l'esistenza di atti amministrativi o giurisdizionali incompatibili, né prospettato quali sarebbero gli elementi concreti sulla base dei quali potrebbe ritenersi concretamente probabile l'emanazione entro breve tempo di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale contrario all'ordine di demolizione. Anche nel ricorso per cassazione tali elementi non sono stati specificati, essendosi il ricorrente limitato ad invocare la pendenza della pratica di condono. La sola pendenza di una pratica di condono non può essere, quindi, in alcun modo idonea ad ulteriormente procrastinare l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Antonella Di Stasi делоAero file DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 DIC 2016 IL CANCELLERE Luana Mariani 4