Art. 8.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le indennita' di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631 , sono estese al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le indennita' di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631 , sono estese al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.