Sentenza 27 marzo 2007
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti di origine animale non sussiste rapporto di specialità tra le disposizioni del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508 (attuativo della Direttiva 90/667/CEE, ora sostituita dal Regolamento CE n. 1774 del 2002) e quelle del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), atteso che le disposizioni di settore regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo esclusi i profili di gestione per i quali permane l'operatività della disciplina generale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2007, n. 21095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21095 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 27/03/2007
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 00958
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 034501/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IU, N. IL 09/07/1967;
2) IN RO, N. IL 23/02/1965;
avverso SENTENZA del 27/03/2006 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Garatti Luciano di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza pronunciata il ventisette marzo 2006 e depositata il primo aprile 2006, dichiarava ER IU e UR ER responsabili del reato previsto e punito dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, in relazione all'art. 51, comma 1, lett. a), della citata legge, perché, in qualità di soci amministratori dell'impresa agricola ER LA & IG UR e US s,s, con sede e attività in Bagnolo Mella via Poncarale 2, gestendo un'attività di coltivazione di terreni agricoli e di allevamento di animali, ponevano in essere un abbandono di rifiuti e deiezioni zootecniche derivanti dall'attività di allevamento in violazione del disposto di cui all'art. 14, comma 2, del citato Decreto Legislativo (per fatto accertato in Bagnolo Mella il 19 agosto 2003).
Il Tribunale, ritenuto in fatto che le deiezioni zootecniche erano depositate in una concimaia, in assenza di adeguati sistemi di ripresa dei liquidi di percolazione e di dilavamento meteorico, sicché, percolando sul terreno nudo, defluivano nella roggia denominata "Bocca di Rosa" adiacente all'insediamento, provocando la contaminazione della stessa con evidenti tracce di schiume sino all'altezza della strada Bassa per Capriano del Colle e, concesse agli imputati le circostanze attenuanti generiche, li condannava alla pena di Euro 6.000,00 ciascuno, oltre al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati chiedendo alla Corte, per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati, di annullare la sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), con riferimento al D.Lgs. n.22 del 1997, art. 14, comma 2, art. 51, commi 1 e 2, in quanto il
Tribunale aveva dichiarato la loro responsabilità in assenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato loro ascritto. Deducono i ricorrenti che il Giudice di primo grado aveva ritenuto che si fosse in presenza di liquidi certamente qualificabili come rifiuti, e cioè di sostanze di cui i detentori non effettuavano riutilizzo, ma di cui si disfacevano in modo improprio. Tale valutazione era del tutto immotivata e censurabile in quanto, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, era stata giudizialmente acquisita prova certa che l'azienda agricola non solo era munita di regolare autorizzazione amministrativa P.U.A. ma era dotata di un moderno sistema di separazione dei liquami, finalizzato proprio all'attività di fertirrigazione.
Appariva inoltre evidente la finalizzazione al riutilizzo di tutti i liquami come concime e comunque doveva rilevarsi che, a mente dell'elenco allegato al c.d. Decreto Ronchi, costituiscono rifiuti, tra l'altro, quelli previsti dal Cod. 2 gennaio 2006, ossia le feci animali urine e letame, (comprese lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente, ma ciò soltanto ove gli stessi vengano trattati fuori sito e non anche quando, come nel caso in esame, le deiezioni rimangano all'interno della medesima azienda agricola ed ivi sottoposte ai trattamenti preliminari al loro impiego per la fertirrigazione.
Doveva inoltre ritenersi insussistente l'elemento oggettivo del reato ascritto ai ricorrenti in considerazione del fatto che la condotta non si era protratta per un lasso di tempo apprezzabile e comunque non era stato accertato l'elemento soggettivo del reato. Il motivo è infondato.
Il Giudice di merito, alla luce dei rilievi eseguiti dal personale dell'Arpa di Brescia che ha eseguito il sopralluogo in data 19 agosto 2003, ha infatti accertato "la presenza di liquame bovino sparso sul suolo che percolava e andava a finire nel vaso il quale a sua volta confluiva direttamente nella roggia" ed in particolare che "mentre la parte solida dei rifiuti zootecnici era depositata a mezzo di estrattore in una platea in calcestruzzo chiusa da tre lati in muratura, la parte liquida era convogliata in un pozzetto dal quale strabordava andando a depositarsi sul terreno vegetale e da lì, seguendo la pendenza, a scolare nel vaso".
Ha quindi congruamente concluso ritenendo "che in data 19 agosto 2003 le deiezioni zootecniche dell'azienda agricola gestita dagli imputati erano depositate in una concimaia priva di adeguati sistemi di contenimento e percolavano sul terreno nudo defluendo attraverso un vaso, nella roggia denominata Bocca di Rosa".
Deve quindi ritenersi congruamente motivata la sentenza con riferimento alla violazione di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 2, di cui sussistono tutti gli elementi.
Giova peraltro in proposito precisare che la materia relativa ai rifiuti di origine animale è regolata dal D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, emesso in attuazione della direttiva CEE numero 667 del 1990,
del Consiglio, la quale stabiliva le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale.
Si è quindi posto il problema di individuare il rapporto tra tale disciplina e quella generale in tema di rifiuti e più specificamente di verificare se il D.Lgs. del 1992, si ponesse, rispetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, in rapporto di specialità.
In proposito si sono registrati due indirizzi giurisprudenziali discordi.
Un primo indirizzo riteneva sussistente tale rapporto di specialità (Cass. pen. sez 3^, sent. 11 giugno 2003, n. 29236; Cass. pen. sent. pen. sez. 3^, 5 maggio 2004, n. 26851), mentre una seconda articolata decisione di questa Corte ha precisato "che le esclusioni dal regime del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 operano soltanto allorquando le categorie di materie esonerate siano disciplinate da specifiche disposizioni di legge, e tale non può essere considerato il D.Lgs.14 dicembre 1992, n. 508, che regola esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria della fase di trasformazione dei rifiuti di origine animale, con esclusione dei profili di gestione per in quali rimane l'operatività del Decreto n. 22 del 1997. Successivamente vi è stata la pubblicazione del Regolamento CE n.1774 del 2002, che ha disciplinato la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio e le altre attività elencate dei sottoprodotti di origine animale, regolamento immediatamente operativo nel diritto interno ai sensi dell'art. 189 del Trattato CEE. Tale regolamento ha quindi provocato la tacita abrogazione delle norme del D.Lgs. n. 508 del 1992, nella parte in cui vi era incompatibilità con le stesse,
ma non ha inciso sulle disposizioni penali di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che quindi rimangono in vigore.
Deve peraltro comunque rilevarsi che anche il suddetto regolamento opera su un piano diverso rispetto a quello del D.Lgs. n. 22 del 1997, in quanto prende in considerazione i sottoprodotti di origine animale esclusivamente sotto i profili sanitari e di polizia sanitaria.
Deve quindi ritenersi a tutti gli effetti applicabile alla fattispecie in esame la norma incriminatrice di cui al capo d'imputazione.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento all'omesso riconoscimento del caso fortuito nel percolato oggetto dell'imputazione.
Deducono i ricorrenti che il Tribunale non aveva ritenuto sussistente il caso fortuito, senza considerare che essi avevano regolarmente realizzato idonee strutture di contenimento costituite da un pozzetto di colaticcio.
Inoltre, quanto alla causa del danno, il primo Giudice avrebbe dovuto considerare che l'impianto si era bloccato a causa della rottura della coclea, la cui sostituzione era avvenuta dopo il tempo strettamente necessario ai fini del reperimento del meccanismo idoneo alla riparazione a alla sua installazione.
Inoltre il Tribunale aveva immotivatamente ritenuto che i ricorrenti non impiegassero i reflui per l'attività di fertirrigazione. Anche il secondo motivo è infondato, atteso che il Tribunale ha precisato, con chiara e puntuale coerenza argomentativa, che la giustificazione dell'imputato IU ER, secondo cui la notte antecedente il sopralluogo si era verificato un malfunzionamento del separatore, era rimasta un mero assunto del tutto sfornito di prova, sia in relazione al suo accadimento, sia in relazione al nesso di causalità tra l'inconveniente meccanico addotto e l'improvviso spargimento al suolo del liquame bovino. Va quindi respinto anche il secondo motivo di impugnazione. Con il terzo subordinato motivo i ricorrenti lamentano la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento all'art. 133 c.p., in quanto il Tribunale aveva applicato la pena di 9.000,00 di ammenda, limitandosi a definirla equa, senza il minimo riferimento ai criteri impiegati ai fini dosimetrici. Anche il terzo motivo è infondato.
Considerato che la contravvenzione contestata agli imputati prevede, alternativamente, la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da Euro 2.582,00 a Euro 25.822,00, la pena di Euro 6.000,00 di ammenda può considerarsi vicina ai minimi edittali. Trova quindi applicazione il principio stabilito da consolidata giurisprudenza, secondo cui nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosta molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, adoperando espressioni come pena congrua, pena equa e congruo aumento, ovvero si richiami alla gravità del reato e alla personalità del reo (v. per tutte Cass. pen. sez. 1^, sent. 14 febbraio 1997, n. 1059). Va quindi respinto anche il terzo motivo di impugnazione. Consegue al rigetto del ricorso la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2007