CASS
Sentenza 11 gennaio 2023
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/2023, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VI ND nato a [...] il [...] VI SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/06/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 613 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Cassino, con la ordinanza impugnata resa nel procedimento nei confronti di VI ND, RI GI e VI BE in relazione al reato di concorso in furto in appartamento, convalidava l'arresto operato dalle forze dell'ordine nei confronti dei predetti indagati riconoscendo lo stato di flagranza, atteso che gli stessi, monitorati con attività intercettiva nel corso dell'azione predatoria di cui il gip forniva ampia evidenza nell'ordinanza impugnata, erano successivamente fermati mentre si dirigevano in macchina presso il luogo di dimora in Roma recando con loro tracce del reato commesso, in quanto trovati in possesso di consistenti somme di denaro in valute di diverse nazionalità, monete in oro da collezione (sterline, marenghi) ed altri preziosi da cui desumeva la provenienza furtiva, nonché una borsa di marca con all'interno confezioni di profumo in parte utilizzate. Anche in ragione del tenore delle interlocuzioni intercettate, da cui poteva trarsi contezza della sottrazione di una borsa di marca, nonché di monili in oro, si assumeva la provenienza furtiva di tali valori così che seguiva la convalida dell'arresto. 3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dei ricorrenti VI la quale, con un unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in relazione all'art.382 cod.proc.pen. per indeterminatezza del reato di furto presupposto e mancanza della flagranza del reato. Assume che gli elementi a disposizione degli investigatori non erano idonei a ricondurre i beni nel possesso degli arrestati ad un'attività criminosa commessa immediatamente prima, trattandosi di beni fungibili quali le somme di denaro e, al contempo, le emergenze delle intercettazioni non consentivano di affermare che l'attività predatoria in essere fosse rivolta proprio verso i valori rinvenuti nella loro disponibilità. In particolare non era stato neppure individuato il /ocus commissi delicti e il ricorrente VI SA non era stato neppure trovato in possesso della utenza cellulare di cui si assumeva la provenienza delle interlocuzioni telefoniche ed era illogico sostenere che lo stesso si fosse liberato del telefono e non della refurtiva che avrebbe avuto portata ancora più indiziante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Costituisce principio pacifico della Suprema Corte che il giudizio di convalida si risolva in una valutazione di mera 1 ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi disponibili al momento del fatto, erano idonei per procedere all'arresto, in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità del reo, esclusa ogni valutazione sui presupposti per il riconoscimento di responsabilità. Il giudice pertanto deve valutare la legittimità dell'operato della PG in relazione allo stato di flagranza e in relazione alla ricorrenza di un titolo di reato che giustifichi il provvedimento precautelare operato dalla polizia, apprezzamento che non si estende né alla gravità indiziaria né alle esigenze cautelari, che afferiscono a tutt'altro compito eventualmente demandato al giudice su richiesta dell'ufficio del PM (cfr sez.6, n.8341 del 12.2.2015, Ahmad, Rv.262502), ma attiene alla configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (nella specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego di convalida dell'arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, ravvisando la sussistenza di elementi indicatori della finalità di spaccio dalla notevole quantità dello stupefacente, dallo stato di disoccupazione della persona arrestata e dalla mancanza di una versione difensiva alternativa sez. 3, n.8422 del 18 Gennaio 2018, PM i proc.Glory, Ry.272392). 2. Nel caso in specie il giudice, con valutazione del tutto corretta sotto il profilo logico giuridico, ha ravvisato la suddetta ragionevolezza dell'operato della PG alla stregua delle risultanze del verbale di arresto e della relazione del verbalizzante in ordine alle operazioni compiute e, in particolare sulle base dell'esito dell'attività intercettiva che registrava conversazioni di soggetti impegnati in un'azione furtiva e del rinvenimento sulla persona dei ricorrenti di tracce evidenti di perpetrazione del reato di furto in appartamento commesso in epoca immediatamente precedente l'operato arresto (monete d'oro, sterline, marenghi, una borsa con alcuni profumi, denaro contante), così da giustificare, in termini di assoluta plausibilità la misura precautelare adottata dal personale di PG. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 Ottobre 2022.
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 613 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Cassino, con la ordinanza impugnata resa nel procedimento nei confronti di VI ND, RI GI e VI BE in relazione al reato di concorso in furto in appartamento, convalidava l'arresto operato dalle forze dell'ordine nei confronti dei predetti indagati riconoscendo lo stato di flagranza, atteso che gli stessi, monitorati con attività intercettiva nel corso dell'azione predatoria di cui il gip forniva ampia evidenza nell'ordinanza impugnata, erano successivamente fermati mentre si dirigevano in macchina presso il luogo di dimora in Roma recando con loro tracce del reato commesso, in quanto trovati in possesso di consistenti somme di denaro in valute di diverse nazionalità, monete in oro da collezione (sterline, marenghi) ed altri preziosi da cui desumeva la provenienza furtiva, nonché una borsa di marca con all'interno confezioni di profumo in parte utilizzate. Anche in ragione del tenore delle interlocuzioni intercettate, da cui poteva trarsi contezza della sottrazione di una borsa di marca, nonché di monili in oro, si assumeva la provenienza furtiva di tali valori così che seguiva la convalida dell'arresto. 3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dei ricorrenti VI la quale, con un unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in relazione all'art.382 cod.proc.pen. per indeterminatezza del reato di furto presupposto e mancanza della flagranza del reato. Assume che gli elementi a disposizione degli investigatori non erano idonei a ricondurre i beni nel possesso degli arrestati ad un'attività criminosa commessa immediatamente prima, trattandosi di beni fungibili quali le somme di denaro e, al contempo, le emergenze delle intercettazioni non consentivano di affermare che l'attività predatoria in essere fosse rivolta proprio verso i valori rinvenuti nella loro disponibilità. In particolare non era stato neppure individuato il /ocus commissi delicti e il ricorrente VI SA non era stato neppure trovato in possesso della utenza cellulare di cui si assumeva la provenienza delle interlocuzioni telefoniche ed era illogico sostenere che lo stesso si fosse liberato del telefono e non della refurtiva che avrebbe avuto portata ancora più indiziante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Costituisce principio pacifico della Suprema Corte che il giudizio di convalida si risolva in una valutazione di mera 1 ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi disponibili al momento del fatto, erano idonei per procedere all'arresto, in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità del reo, esclusa ogni valutazione sui presupposti per il riconoscimento di responsabilità. Il giudice pertanto deve valutare la legittimità dell'operato della PG in relazione allo stato di flagranza e in relazione alla ricorrenza di un titolo di reato che giustifichi il provvedimento precautelare operato dalla polizia, apprezzamento che non si estende né alla gravità indiziaria né alle esigenze cautelari, che afferiscono a tutt'altro compito eventualmente demandato al giudice su richiesta dell'ufficio del PM (cfr sez.6, n.8341 del 12.2.2015, Ahmad, Rv.262502), ma attiene alla configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (nella specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego di convalida dell'arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, ravvisando la sussistenza di elementi indicatori della finalità di spaccio dalla notevole quantità dello stupefacente, dallo stato di disoccupazione della persona arrestata e dalla mancanza di una versione difensiva alternativa sez. 3, n.8422 del 18 Gennaio 2018, PM i proc.Glory, Ry.272392). 2. Nel caso in specie il giudice, con valutazione del tutto corretta sotto il profilo logico giuridico, ha ravvisato la suddetta ragionevolezza dell'operato della PG alla stregua delle risultanze del verbale di arresto e della relazione del verbalizzante in ordine alle operazioni compiute e, in particolare sulle base dell'esito dell'attività intercettiva che registrava conversazioni di soggetti impegnati in un'azione furtiva e del rinvenimento sulla persona dei ricorrenti di tracce evidenti di perpetrazione del reato di furto in appartamento commesso in epoca immediatamente precedente l'operato arresto (monete d'oro, sterline, marenghi, una borsa con alcuni profumi, denaro contante), così da giustificare, in termini di assoluta plausibilità la misura precautelare adottata dal personale di PG. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 Ottobre 2022.