Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2003, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 3 031 / 03 DEL LA CORT SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.15942/00 Presidente Dott. Paolino DELL ANNO Cons. Rel. Dott. Antonio LAMORGESE Cron.6876 Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE Ud. 18/11/02 Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IE NZ e DI LA, elettivamente domiciliati in Roma, via Bruxelles n. 20, presso l'avv. Giovanni Patrizi, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente · ,4605
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
controricorrente avverso la sentenza n. 140 del Tribunale di Perugia, 1 depositata il 6 aprile 2000 (R.G. n. 3057/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 novembre 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso a questa Corte, NZ OI e LA ED, quali eredi di ES OI, hanno richiesto, sulla base di un solo motivo, la cassazione della sentenza depositata il 4 aprile 2000 del Tribunale di Perugia, che aveva confermato quella in data 2/5 ottobre 1996, da essi impugnata, con la quale il Pretore di Terni aveva rigettato la domanda di pagamento dell'indennità di accompagnamento spettante al loro dante causa. Il Tribunale aveva disatteso le censure degli appellanti, in base alle seguenti argomentazioni: nella valutazione del requisito sanitario, richiesto dalla legge ai fini dell'invocato beneficio assistenziale, il consulente di ufficio aveva tenuto conto dell'infermità psichica da cui era stato affetto ES OI, e dalla 2 documentazione medica acquisita agli atti non erano emers prove sufficienti per affermare le condizioni di incapacità dell'assistibile di provvedere da solo agli atti quotidiani di vita. Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione dell'art. 1 legge n. 18 del 1980 e addebita alla sentenza impugnata di non avere valutato tutte le patologie denunciate precisamente il deterioramento mentale, l'amimia, - l'afasia, il disorientamento temporo spaziale, la compromissione della memoria ai fini validità fisica dell'accertamento della dell'assistibile. Tra la diagnosi di insufficienza cerebro-vascolare, cui era pervenuto il consulente di ufficio, e quanto risultante dagli accertamenti sanitari relativi alle suindicate patologie vi era una notevole differenza, concretando la diagnosi dell'ausiliare una situazione parafisiologica in un vecchio, e integrando invece l'amimia, l'afasia e 3 il disorientamento spazio temporale situazioni gravi dal punto di vista della validità fisica del soggetto, incidenti in modo determinante, tanto da escluderla, sulla capacità di provvedere da solo ai bisogni, anche più elementari, di vita. In assumono i ricorrenti, dagli definitiva, accertamenti sanitari allegati emergevano condizioni patologiche ben diverse e più gravi di quelle affermate dal consulente di ufficio e condivise dalla sentenza impugnata. La censura non può essere accolta. La consolidata giurisprudenza di questa Corte è nel senso che "nel giudizio in materia di invalidità pensionabile, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze ° deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche ° scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte" (cfr. Cass. 9 marzo 2001 n. 3519, V. pure Cass. 11 gennaio 2000 4 n. 225, Cass. 8 agosto 1998 n. 7798, Cass. 15 luglio 1995 n. 7731). In base a tale principio, che qui va ribadito, deve essere disattesa la doglianza con la quale i ricorrenti sostengono l'erroneità della valutazione delle patologie del OI effettuata dal consulente tecnico di ufficio errore riverberatosi sulla sentenza impugnata che si è riportata, condividendolo, al parere dell'ausiliare per avere "diagnosticato una parafisiologica (in relazione all'età) insufficienza cerebro-vascolare, là dove dagli accertamenti sanitari in atti (anche da una cartella clinica di valore inoppugnabile) emergevano condizioni patologiche ben diverse e ben più gravi". La doglianza infatti non riferisce deficienze diagnostiche, e neppure carenze affermazioni illogiche ° scientificamente errate consulente di ufficio, ma è diretta a del contrastare la valutazione, espressa da costui, sulla gravità delle malattie da cui era affetto, quando era in vita, il defunto OI, e la incidenza di quelle patologie fra le quali contrariamente a quanto assumono i ricorrenti era compresa, come sottolinea la sentenza impugnata (v. il primo paragrafo dei motivi della decisione) la 5 - sulla capacità infermità psichica del OI per l'assistibile di compiere da solo gli atti quotidiani della vita. Il Tribunale ha inoltre evidenziato, con argomentazione logica e priva di errori, che non ogni insufficienza cerebrovascolare soggetto che ha tale affezione comporta per il compiere da solo gli atti l'incapacità di elementari di vita, e che oltre a ciò nella specie non erano stati offerti altri elementi di prova per affermare la ricorrenza di una siffatta situazione di incapacità Il ricorso va dunque rigettato. I ricorrenti, sebbene soccombenti, restano esonerati dal pagamento delle spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2002. Il Consigliere est.Дитото Котогуда Il Presidente Pilim. m um. Pricio do ма IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 FEB 2003 oggi, 6