Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2002, n. 3614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3614 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 3614/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: W· Presidente R.G.N. 22285/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere - Cron. 8500 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. Consigliere Dott. Camillo FILADORO Ud.17/12/01 STILE - Rel. Consigliere Dott. Paolo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, 2001 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 5154 TIZIANA ANTONELLO FERRANDI, giusta delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 833/98 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 23/11/98 R.G.N. 1041/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Bolzano la S.p.A. Ferrovie dello Stato proponeva appello avverso la sentenza con la quale la locale Pretura del lavoro aveva accolto la domanda del controricorrente, indicato in epigrafe, volta ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base dello stipendio comprensivo di tutti gli incrementi previsti dall'art.96, comma quarto, del CCNL 1990/92, con condanna della società al pagamento della corrispondente differenza, oltre accessori. Ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, rigettava il gravame. Osservava il Giudice d'appello che il diritto dell'interessato ad ottenere la 서 liquidazione dell'indennità di buonuscita tenendo conto di tutti gli aumenti tabellari previsti dal contratto, i quali, anche se scaglionati nel tempo, erano entrati a far parte del patrimonio dei dipendenti fin dall'entrata in vigore del contratto stesso, derivava dal comma quarto dell'art.96, secondo cui il personale cessato dal servizio con diritto a pensione aveva diritto di beneficiare di tutti gli aumenti economici previsti per il restante peronale nell'arco triennale di vigenza del CCNL. Inoltre, il Tribunale riteneva che questa interpretazione non si poneva in contrasto con l'art.14 della legge 14 dicembre 1973 n.829, poiché l'espressione "ultimo stipendio mensile" doveva essere intesa come ultimo stipendio a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse cessato dal servizio, e non come ultimo stipendio di fatto erogato. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c. 1 Resiste il lavoratore con controricorso. MOTIVI DELL DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 14 legge 14 dicembre 1973 n.829, 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 96 CCNL 1990/92, nonché contraddittoria motivazione, deduce il ricorrente che non solo la rubrica di questa norma contrattuale (“trattamento di quiescenza e previdenza"), ma anche il contenuto della stessa fa esclusivo riferimento al trattamento di quiescenza, in quanto al primo comma prevede l'applicabilità "per l'iscrizione del personale al fondo pensioni” del T. U. delle norme "sul trattamento di quiescenza" dei dipendenti dello Stato approvato con DPR n. 1032 del 29 M dicembre 1973, al secondo comma l'applicabilità della legge n. 829 del 1973 ed al quarto l'integrale applicabilità dei benefici economici, alle scadenza previste, anche al personale collocato a riposto nel periodo di vigenza del contratto. L'indennità di buonuscita (quale retribuzione differita) ha natura diversa dal trattamento di quiescenza ed è disciplinata dal terzo comma dell'art. 96 del CCNL, che espressamente richiama l'art. 14 della legge n. 829 del 14 dicembre 1973, secondo cui l'indennità risulta dal "prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile ..", con chiaro riferimento a quello effettivamente percepito al momento del pensionamento, non potendosi tenere conto dei benefici economici maturati in un momento successivo alla cessazione dal servizio. Incongruo era, infine, il riferimento, operato dal Tribunale, all'art. 38, 2 comma V, del CCNL, che, prevedendo il calcolo dell'aumento tabellare ai fini della buonuscita, non poteva che riferirsi all'aumento già maturato al momento del collocamento a riposo e non a quello futuro che sarebbe maturato solo per i dipendenti rimasti in servizio. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "nell'interpretazione del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, e' corretto, per quanto riguarda la disposizione che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio e in particolare il problema della sua applicabilita' o meno ai fini del M computo dell'indennita' di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non puo' contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, in base ai quali non possono essere computati nelle indennita' di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. 25 maggio 2001 n. 7173). Il Collegio condivide questo principio e quindi il ricorso va accolto e la sentenza cassata. Poiché non vi sono accertamenti di fatto da compiere all'esito dell'enunciato principio di diritto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto dell'originaria domanda. 3 Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal dipendente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 17 dicembre 2001. Gugliche Pul Il Consignere est. Il Presidente rebfly lille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleri oggi.12 MAR. 2002 IL CANCELLIERE 0 3 A 1 D 3 S , S . 5 T O A . L T R , L N A ' O A L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N E O O E S P A G I M D I A G E E , A O L O D T T R E I T A T S R L I I N L G D E E E S O D R E