Versione
18 maggio 2002
18 maggio 2002
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 136.832,00 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-50/20, Ordinanza della Corte, ZW contro Banca europea per gli investimenti, 03/09/2020Provvedimento: ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 3 settembre 2020 (*) (Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia – Funzione pubblica – Rigetto di candidatura – Ricorso al Mediatore europeo – Ricorso di annullamento e di risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata) Nella causa C-50/20 P, IMPUGNAZIONE proposta ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il 29 gennaio 2020, ZW, rappresentata da T. Petsas, dikigoros, ricorrente, l'altra parte nel procedimento è Banca europea per gli investimenti (BE), convenuta in primo grado, LA CORTE (Ottava …Leggi di più...
- manifesta non fondatezza·
- manifesta irricevibilità·
- art. 168 regolamento di procedura Corte di giustizia·
- art. 181 regolamento di procedura·
- eccezione di illegalità·
- art. 126 regolamento di procedura Tribunale·
- azione in riparazione·
- ricorso in annullamento·
- art. 52 Charte dei diritti fondamentali·
- art. 277 TFUE