Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8057
CASS
Sentenza 14 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'art. 386 cod. proc. civ. dispone che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto, pertanto la statuizione sulla giurisdizione non deve confondersi con la decisione sul merito, ne', in particolare, la giurisdizione può essere determinata "secundum eventum litis"; sicché, in linea di principio, non esiste contraddizione logico - giuridica in una sentenza che, sulla base della qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi la giurisdizione del giudice che l'ha emessa e, in un momento logicamente successivo, valutando le risultanze dell'istruttoria svolta, neghi la sussistenza in concreto del rapporto stesso (Nella specie, la Corte del merito aveva affermato la propria giurisdizione sulla base della "causa petendi" prospettata dalla parte attrice che aveva invocato la sussistenza di un proprio diritto soggettivo, fondato su un provvedimento della P.A., successivamente la stessa Corte aveva rigettato la domanda nel merito, ritenendo che l'invocato provvedimento era soltanto un atto endoprocedimentale e non un provvedimento costitutivo di diritto soggettivo a favore della parte attrice; la S.C., formulando il sopraesteso principio, ha rigettato il ricorso, confermando la statuizione di merito).

In tema di sovvenzioni alle società concessionarie di ferrovie locali, il provvedimento di autorizzazione per la revisione annua di dette sovvenzioni (art. 18, comma quarto, legge 7 agosto 1982 n. 526) è in facoltà del Ministro dei trasporti, da emettersi su conforme parere della Commissione interministeriale prevista dall'art. 10 legge 2 agosto 1952, n. 1221. Pertanto, mentre in caso di emissione positiva del prescritto parere, è nel potere discrezionale del Ministro emettere o meno il provvedimento di autorizzazione, non essendo tale parere atto costitutivo del diritto soggettivo della società beneficiaria alla concessione del beneficio, viceversa è vincolante per il provvedimento del Ministro il parere negativo di detta commissione (Nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva respinto la domanda, ritenendo che la nota informativa di emissione del parere favorevole da parte della commissione interministeriale alla concessione della sovvenzione fosse un atto endoprocedimentale e non costituisse, invece, un provvedimento costitutivo di diritto soggettivo a favore della società attrice, la cui emissione era rimessa al potere discrezionale del Ministro).

Commentario1

  • 1Diritto alla salute: sul nucleo essenziale la p.a. non ha potere discrezionaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 ottobre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8057
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8057
Data del deposito : 14 giugno 2001

Testo completo