Sentenza 10 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15166 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE Aula 'A' MATERIA EQUA RIPARAZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 5 1 6 6 /03 IN NOME DEL PO LA CORTE SUPRE A CAS N getto LEGGE PINTO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15958/02Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere - 30822 Cron. Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere- 4014 Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere Ud. 01/04/2003 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ADIGE 39, presso l'avvocato ANDREA LOMBARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMEN CAVUOTO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 - controricorrente 833 avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 02/04/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso;
RITENUTO IN FATTO che OS LI ha impugnato per cassazione il - decreto della Corte di Appello di Roma in epigrafe in- dicato che ha respinto la sua domanda di equa ripara- zione per l'eccessiva durata di un processo civile, di natura previdenziale, nel quale era stata parte, in as- serita violazione dell'art. 1, §6, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 2 della 1. n. 89/001; che, in questa sede, si è costituito il Ministero della Giustizia, per resistere con controricorso all'avversa impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO - che, con il decreto impugnato, la Corte territo- riale ha negato accoglimento alla proposta domanda di equa riparazione in ragione del duplice rilievo che il processo in questione "non è [ra] idoneo a dare origine a danni, di qualsivoglia natura, perchè la sua durata, 2 di circa tre anni per ciascuna delle due fasi di meri- to, era conforme a quella reputata, "in via generale", 3 ragionevole dalla giurisprudenza della Corte europea e perchè esso si era comunque concluso con il rigetto della domanda;
- che tale motivazione, in entrambi i riferiti suoi profili, non resiste alle critiche avverso di essa for- mulate dalla ricorrente;
-che, per un verso, infatti facendo direttamen- - te, ed esclusivamente, riferimento ai parametri medi di durata elaborati dalla Corte di UR (per altro erroneamente individuati in anni tre per ciascun grado, mentre, con riguardo alle controversie previdenziali, come quella in questione, essi sono ben inferiori) i giudici a quibus hanno omesso di valutare, come vice- versa avrebbero dovuto, la ragionevolezza o meno della protrazione del processo con riferimento alla concreta vicenda giudiziaria al loro esame e sulla base dei cri- teri della complessità del caso e del comportamento delle parti - all'uopo fissati dall'art. 2 della 1. n. 89/01 e da essi invece completamente obliterati;
che per altro verso, del pari erronea, in via di principio, è la premessa che l'infondatezza della do- manda nel giudizio a quo precluda la richiedibilità dell'indennizzo per l'eccessiva durata dello stesso, 3 vero essendo, in contrario, che la violazione del ter- mine ragionevole di durata del processo da titolo all'equa riparazione del danno che da tale violazione la parte dimostri aver subito, indipendentemente dall'esito favorevole,о non, di quel processo, stante l'autonomia del diritto ad una risposta in tempi ragio- nevoli alla domanda di giustizia rispetto al diritto fatto valere in giudizio;
- che il ricorso va, pertanto, accolto con la con- seguente cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa, per nuovo esame alla luce dei principi enunciati, alla stessa Corte di appello di Roma, in di- versa composizione;
alla quale si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Roma, in diversa composizione. Roma, 1 aprile 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Mario Rosario Mo (Giovanni olla) for- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sagione Civile CANCELLIERE Depositate ganceteria Andrea Stanshi 11 100 T 2003 IL CANCELLIERE