Articolo 7 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
Articolo 6Articolo 8
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7 aprile 1989
Art. 7. 1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.
2. E' riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunita' competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.
Entrata in vigore il 7 aprile 1989