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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2986/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2986 R.G.A.C.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 17 gennaio 2025 vertente
TRA
, (C.F. ), nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(AV), residente alla via Nazionale Passo di Mirabella (AV), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Gerardo Giorgione e
Daniele Cella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Benevento, alla via R. Follerau n.
9;
-attore-
E
, (P. IVA , con sede in Milano, alla via Benigno Controparte_1 P.IVA_1
Crespi n.23, in persona del legale rappresentante pro tempore, a sua volta rappresentato dal Dr.
(C.F. ), nato il [...] a Bollate (MI), in [...] procura CP_2 C.F._2
speciale del 06.02.2019 per notar notaio in Milano rep. N.39249 e racc. n. Persona_1
17976, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.to Edoardo Strazzullo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Benevento, alla
Via E. Marmorale n. 6;
1 -convenuta-
nato il [...] ad [...], residente a[...]
Nazionale Passo di Mirabella (AV);
-convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.01.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.07.20, regolarmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
la società assicurativa e per ottenere la Controparte_1 Controparte_3
condanna, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti a causa di un sinistro verificatosi in data 02-02-19.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto ed allegato quanto segue:
- in data 02-02-2019, alle ore 03:45 circa, si trovava nella Piazza Risorgimento di Benevento allorquando, mentre si accingeva ad attraversare la strada a piedi, veniva coinvolto in un sinistro stradale provocato dall'autovettura BMW, targata DP544EE, condotta dal proprietario della stessa, il quale, nell'effettuare una manovra di retromarcia con l'intento di Controparte_3
parcheggiare, non si avvedeva della presenza del pedone e lo investiva;
- più dettagliatamente, la vittima cadeva sul marciapiede che fiancheggiava la carreggiata, riportando delle lesioni alla caviglia sinistra poiché il suo piede sinistro era rimasto incastrato sotto il pneumatico del veicolo;
- l'attore veniva trasportato immediatamente presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero “G.
Rummo” di Benevento, ove gli veniva diagnosticata una “frattura di malleolo peroniero sx” ma, rifiutando il ricovero, veniva dimesso alle ore 09.29 con una prognosi di giorni 30 (cfr. verbale del pronto soccorso del 2.2.19 -all.to 1 all'atto di citazione);
- il giorno seguente, e cioè in data 3.02.19, l'attore veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, ove restava degente fino al
7.02.2019, sottoponendosi ad intervento chirurgico “per riduzione cruenta e sintesi delle fratture
2 con placca e viti per il malleolo personale e n. due viti cannulate per il malleolo tibiale” (cfr. cartella clinica dell'ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino -all.to 2 all'atto di citazione);
- le lesioni riportate a causa del sinistro gli determinavano un'invalidità di carattere permanente, come indicato nella relazione del consulente di parte dott. (cfr. CTP - all.to 3 Persona_2 all'atto di citazione), comportandogli altresì l'esborso di ingenti somme, quantificate nella misura di
€ 1.000,00 (cfr. spese mediche - all.to 4 all'atto di citazione);
- con lettera raccomandata dell'8.03.19, ai sensi e per gli effetti degli artt. 144, 145 e 148 d.vo
209/05, l'attore formalizzava alla società la richiesta di risarcimento Controparte_1
danni per le lesioni personali riportate a causa del sinistro (cfr. lettera raccomandata “costituzione in mora” dell'8.3.19 - all.to 5 all'atto di citazione);
- l'attore veniva sottoposto all'accertamento medico-legale effettuato dal CTP di fiducia della società assicurativa, il quale confermava la congruità delle lesioni cagionate dal sinistro ma, ciononostante, la convenuta non provvedeva ad effettuare alcuna offerta risarcitoria e, addirittura, contestava il nesso di causalità tra la dinamica denunciata e le lesioni lamentate.
Alla luce di quanto innanzi dedotto, dunque, l'attore attribuiva la totale ed esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta di guida, imprudente e negligente, assunta dal conducente del veicolo,
Controparte_3
Pertanto, essendo state vane le trattative stragiudiziali intercorse per essere risarcito dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di € 51.173, 51, l'attore ha adito il
Tribunale di Benevento, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla Controparte_3 produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass., condannare il sig. proprietario dell'automobile modello BMW targata DP544EE, in Controparte_3 solido con la “ , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal sig. nell'importo Parte_1
complessivo che qui, ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarato e quantificato in
€ 51,173,51 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di
“danno biologico” e “danno morale”) nonché spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- B) condannare la società convenuta al pagamento di
3 spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita in giudizio la società assicurativa del veicolo, contestando sia l'an che il quantum della pretesa attorea e, nella specie, la veridicità storica del sinistro deducendo che, anche in sede stragiudiziale, l'attore non avesse mai fornito prova alcuna dei fatti posti a fondamento della domanda.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, infatti, emergevano delle importanti ed insormontabili incongruenze tra il contenuto dell'atto di citazione e le dichiarazioni rese dal responsabile del sinistro al CTP (“A.A.A. Abil Devil Investigazioni S.r.l.”), nominato dalla società assicurativa per ottenere informazioni circa la dinamica del presunto investimento pedonale in seguito alla richiesta di risarcimento stragiudiziale inoltrata da parte attrice.
Più dettagliatamente, parte convenuta ha segnalato che, dalla lettura dell'atto di citazione, si evinceva che, al momento dell'investimento, l'attore stava attraversando la strada a piedi mentre, in data 16.05.19, il conducente nonché proprietario del veicolo, aveva Controparte_3 dichiarato al perito assicurativo che “il giorno 2/2/19 verso le 3:45 circa […] nell'effettuare una repentina retromarcia per parcheggiare la mia BMW […] non mi avvedevo di mio fratello che era sceso per mantenermi il posto libero e lo investivo con il mio posteriore al suo lato sx.
Successivamente accompagnavo mio fratello al p.s. dell'ospedale Rummo”. Parte_1
Dopodiché, raffigurava la dinamica del sinistro in calce alla propria Controparte_3
dichiarazione, che veniva integralmente confermata anche dall'attore mediante apposizione della propria firma in aggiunta a quella del fratello (cfr. dichiarazione del 16-5-2019, scritta e sottoscritta dal convenuto confermata e ratificata dall'attore e n. 2 Controparte_3 Parte_1
foto scattate dal CTP al convenuto, mentre quest'ultimo mostra il punto esatto in cui si sarebbe verificato il presunto sinistro – all.ti 3 e 6 alla comparsa di costituzione e risposta).
Proprio dal disegno redatto da e dalle fotografie ritraenti il luogo in cui si Controparte_3
sarebbe verificato il sinistro, ad avviso della convenuta, sembrerebbe confermata la dinamica esposta dalle parti al CTP, e cioè che l'attore sarebbe sceso dall'autovettura BMW per riservare lo stallo di sosta inoccupato al fratello, il quale, nell'effettuare la manovra di retromarcia con l'intento di parcheggiare, lo avrebbe poi investito.
Sicché, alla luce di quanto appena dedotto, parte convenuta ha segnalato il tenore contraddittorio dei fatti riportati nell'atto di citazione.
4 Peraltro, la compagnia assicuratrice ha osservato che la sopradescritta dinamica del sinistro non si conciliava neppure con le lesioni riportate dall'investito perché, sempre dalle informazioni raccolte dall'accertatore e dal disegno redatto da non si evinceva alcun riferimento Controparte_3 allo schiacciamento del piede sinistro con la ruota posteriore sinistra dell'autovettura.
Dunque, se fosse stato vero che , nell'occupare lo stallo di sosta, si trovava lungo Parte_1 la traiettoria intrapresa in retromarcia dalla BMW e che il conducente l'avrebbe investito con la parte posteriore non avvedendosi della sua presenza, allora non potrebbe considerarsi attendibile l'assunto indicato dall'attore al punto c) dell'atto di citazione, ossia che “nella immediatezza del sinistro l'odierno attore cadendo al suolo, con precisione sul marciapiede che fiancheggia la carreggiata […]” poiché, sempre dalla ricostruzione dei fatti esposta dalle parti all'accertatore e dal disegno, non si ravvisava la presenza di alcun marciapiede nelle vicinanze dell'attore.
E ancora, una ulteriore versione dei fatti emergeva anche dalle dichiarazioni rese dall'attore al medico-legale di parte convenuta (dott. ): “mentre si apprestava a scendere Per_3 dall'autovettura (mod. bmw) su cui precedentemente viaggiava in qualità di trasportato posteriore
(lato sx), per un'incauta ed improvvisa manovra di retromarcia (da parte del mezzo), il paziente rovinava al suolo”.
Ebbene, secondo quest'altra ricostruzione, sembrerebbe che l'attore fosse trasportato sul sedile posteriore sinistro del veicolo e che le lesioni sarebbero state riportate nello scendere dal veicolo a causa di un'improvvisa ed incauta manovra di retromarcia intrapresa dal conducente.
Infine, altre innumerevoli discrasie che non consentirebbero di condividere la genuinità del presunto investimento, sono state individuate dalla società assicurativa anche nella certificazione medica prodotta dall'attore: in particolare, nel referto di P.S. n. 3613 redatto in data 02-02-2019 presso il nosocomio “G. Rummo” di Benevento, veniva testualmente indicata, quale causa di accesso,
“trauma-incidente in altro loco”; nella cartella clinica n. 2019016360 redatta presso il nosocomio
“S. Giuseppe Moscati” di Avellino vi era testualmente scritto “paziente giunge in ps proveniente dall'ospedale Rummo di Benevento per Trauma caviglia sinistra da riferita caduta accidentale”; nella scheda di ricovero presso la struttura ospedaliera di Avellino in cui si leggeva “paziente riferisce di essere caduto nella mattinata del 2”; nel verbale operatorio n. 1743 del 05-02-2019, ove non veniva spuntata alcuna voce tra quelle indicate (ossia infortunio sul lavoro, infortunio domestico, incidente stradale, violenza altrui o autolesione).
Pertanto, contestando integralmente la veridicità storica del presunto investimento e l'insussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attore e il presunto sinistro, parte convenuta ha
5 chiesto di rigettare la domanda attorea e di sanzionare l'illecito comportamento processuale assunto dalla controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Espletata la CTU medico-legale ed assunte le prove testimoniali, con provvedimento del 10.02.25, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_3
ritualmente citato, non si è costituito.
Nel merito, la domanda di parte attrice deve essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Va osservato che la ricostruzione delle modalità del sinistro oggetto di causa appare poco chiara e contraddittoria rispetto alle evidenze documentali e che, anche all'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio, dette contraddizioni non appaiono superabili stante la non attendibilità dei testi escussi.
Si osserva che, a fondamento della pretesa risarcitoria, parte attrice lamenta che, in data 2.02.19, alle ore 03.45, nella Piazza Risorgimento di Benevento, mentre si accingeva ad attraversare la strada a piedi, sarebbe stato coinvolto in un sinistro provocato dall'autovettura BMW, targata
DP544EE, condotta dal fratello nonché proprietario del veicolo, Controparte_3
A parere di parte attrice, la guida distratta ed imprudente del conducente del veicolo sarebbe stata l'unica causa del sinistro in quanto, nell'eseguire una manovra di retromarcia con l'intento di parcheggiare, quest'ultimo non si sarebbe avveduto che, in quel frangente, la sua traiettoria era occupata dalla presenza dell'attore e, conseguentemente, lo avrebbe investito, colpendolo con la parte posteriore del mezzo, lato sinistro, provocandogli delle lesioni alla caviglia sinistra perché il suo piede sinistro era rimasto incastrato sotto il pneumatico del veicolo.
Ebbene, la ricostruzione del fatto storico, posto a fondamento della richiesta di risarcimento, non risulta provato.
Ed infatti, già dalle allegazioni documentali prodotte dall'attore emergono le prime contraddizioni, in particolare, da una prima ricostruzione resa dall'attore in sede stragiudiziale (cfr. richiesta di risarcimento danni dell'8.3.19 - all.to 5 all'atto di citazione), si evince che la vittima sarebbe stata investita da un veicolo BMW, condotto dallo stesso proprietario il quale, Controparte_3 nell'effettuare in retromarcia una manovra di parcheggio, non si sarebbe avveduto della sua presenza (circostanza ribadita dall'attore anche nell'atto di citazione).
6 Per contro, dalle informazioni assunte dal conducente-proprietario del veicolo BMW, in data
16.5.19, da parte dell'accertatore della compagnia assicurativa (“A.A.A. Abil Devil Investigazioni
S.r.l.”), è stata offerta una dinamica divergente rispetto a quanto indicato dall'attore.
Ed infatti, quel giorno, il conducente ha dichiarato quanto segue: Controparte_3
“nell'effettuare una repentina retromarcia per parcheggiare la mia BMW 320D TG. DP544EE non mi avvedevo di mio fratello che nel frattempo era sceso per mantenermi il posto libero e lo investivo con la mia parte posteriore nel suo lato sx, successivamente accompagnavo mio fratello
al P.S. dell'ospedale “Rummo”. Peraltro, detta dichiarazione è stata Parte_1
integralmente confermata da (cfr. dichiarazione del 16-5-2019, sottoscritta da Parte_1
e confermata da all.to 3 alla comparsa di costituzione Controparte_3 Testimone_1
e risposta).
Ebbene, secondo la differente versione dei fatti resa in quel frangente, l'attore viaggiava a bordo del veicolo BMW dal quale, poi, sarebbe sceso per occupare uno spazio libero al fine di consentire a suo fratello di parcheggiare.
Ulteriori incongruenze emergono anche dalla documentazione medica in atti.
In effetti, già nella prima certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso del presidio ospedaliero “G. Rummo” di Benevento, presso cui l'ingresso del danneggiato è stato registrato alle ore 05.42 del 2.2.19, ossia due ore dopo il sinistro in oggetto, viene indicata come causa di accesso
“trauma-incidente in altro loco”, mancando qualsiasi riferimento ad un sinistro o ad un incidente verificatosi in strada.
Nella cartella clinica n. 2019016360 redatta presso il nosocomio “S. Giuseppe Moscati” di Avellino,
d'altra parte invece, pur essendo stato riportato che il “paziente giunge in ps proveniente dall'ospedale Rummo di Benevento per Trauma caviglia sinistra da riferita caduta accidentale”, a pagina 5, sotto la dicitura “anamnesi patologica prossima”, si legge che il “paziente riferisce di essere caduto nella mattinata del 2 (…)” (cfr. estratto pag. 5 della cartella clinica n. 2019016360 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Con ciò, si può constatare come, nell'imminenza dei fatti, le dichiarazioni rese dal danneggiato al personale medico-sanitario risultano tra di loro contrastanti in quanto non è emersa una chiara ed univoca versione dell'accaduto con conseguente insuperabile incertezza in merito alla sussistenza del nesso di causalità fra lesione riportata (“frattura di malleolo peroniero sx”) e l'incidente lamentato.
7 Le numerose e palesi incongruenze riscontrate nella documentazione disponibile non risultano, peraltro, superabili dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, e Testimone_2 Tes_3
i quali, seppure dichiaratisi indifferenti e presenti nell'immediatezza dei fatti, non hanno
[...] contribuito a rendere chiare e credibili le modalità in cui sarebbe occorso l'investimento ai danni di
. Parte_1
In particolare, la deposizione di è risultata contraddittoria laddove, in un primo Testimone_2
momento, costui ha dichiarato di trovarsi a circa una decina di metri di distanza rispetto al punto di collisione, ossia “qualche fila più avanti” (espressione con cui il teste ha inteso indicare le file di autovetture parcheggiate nella zona antistante il Palazzo dell'Inps collocato nella Piazza
Risorgimento di Benevento) e di essersi avvicinato alle parti per capire cosa fosse successo, unitamente a solo dopo avere udito delle urla di dolore. Testimone_3
Dopodiché, il teste ha dichiarato di aver visto un signore a bordo di una BMW effettuare una manovra di retromarcia e poi che quest'ultimo investiva un uomo che si trovava dietro, chiarendo che il veicolo “stava uscendo dal parcheggio e usciva in retromarcia dando la parte posteriore verso il viale Mellusi”.
Quanto alle modalità dell'impatto tra il veicolo e il pedone, il teste ha testualmente riferito “io presumo che lo abbia colpito anzi preciso che l'ho visto colpire in retromarcia il signore che stava dietro”, precisando che la persona investita stava camminando ma non ricordava in che posizione né in che direzione;
ha precisato che l'urto sul piede del pedone era avvenuto con la ruota, ma non ricordava di quale ruota si trattasse e, infine, ha concluso asserendo di avere aiutato il lesionato a salire a bordo del veicolo BMW unitamente a Testimone_3
Quest'ultimo, anch'egli presente sul luogo di causa a circa tre o quattro metri dal punto di collisione, dopo avere confermato quanto dichiarato dall'altro teste, cioè di avere sentito all'improvviso delle urla e di essersi avvicinato unitamente a , ha riferito di Testimone_2
avere visto, solo in quel momento, un signore a terra che gli riferiva di essere stato investito da una
BMW, lamentando dei dolori al piede sinistro. Poi, dopo avere affermato di aver visto la BMW effettuare una retromarcia e di aver sentito delle urla, senza saper tuttavia indicare il punto esatto in cui era collocata la BMW, il teste ha dichiarato “io NON ho visto l'impatto tra la macchina e il signore”, concludendo di avere prestato soccorso alla vittima.
È quindi evidente come le incongruenze documentali innanzi rilevate non possano essere in alcun modo superate dalle testimonianze assunte in quanto, da una parte, ha dichiarato Testimone_3 di non aver assistito al momento dell'urto, mentre le dichiarazioni di risultano Testimone_2
8 contraddittorie e perciò inattendibili, avendo costui dapprima riferito che si trovava “qualche fila più avanti” rispetto al punto di collisione (a circa dieci metri) e che, dopo avere udito delle urla di dolore, si era avvicinato per capire cosa fosse successo, per poi, in un secondo momento, correggersi, affermando di avere visto il veicolo colpire in retromarcia un uomo che si trovava dietro (cfr. “io presumo che lo abbia colpito anzi preciso che l'ho visto colpire in retromarcia il signore che stava dietro).
Dunque, la ricostruzione della dinamica del sinistro, come descritta dall'attore, risulta inattendibile essendo state riscontrate plurime contraddizioni, sia alla luce delle allegazioni documentali che delle testimonianze raccolte.
A nulla vale invocare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., in quanto chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto, per effetto del principio della così detta “vicinanza della prova” (ossia dell'onere di allegare fatti che attengano alla sfera di vita prossimale e che solo la parte istante può conoscere e rappresentare in causa), ha l'onere di esporre i fatti che abbiano una soglia di credibilità e verosimiglianza accettabile, prima ancora che il giudice possa dare ingresso alle prove ammissibili, per creare così il proprio convincimento sulla reale dinamica degli accadimenti narrati.
La domanda merita quindi di essere rigettata.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. formulata da parte convenuta, la stessa deve essere rigettata difettandone i presupposti di legge, in particolare, quelli di natura soggettiva. Ed infatti, “la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che
l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi” (cfr. Cass. n. 15629 del 30/06/2010).
Sulla regolamentazione delle spese processuali del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (Cassazione sezioni unite - sentenza n., 19014/2007), dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da € 26.001,00 fino a €
52.000,00).
9 Anche le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e così Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Benevento, il 7.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2986 R.G.A.C.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 17 gennaio 2025 vertente
TRA
, (C.F. ), nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(AV), residente alla via Nazionale Passo di Mirabella (AV), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Gerardo Giorgione e
Daniele Cella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Benevento, alla via R. Follerau n.
9;
-attore-
E
, (P. IVA , con sede in Milano, alla via Benigno Controparte_1 P.IVA_1
Crespi n.23, in persona del legale rappresentante pro tempore, a sua volta rappresentato dal Dr.
(C.F. ), nato il [...] a Bollate (MI), in [...] procura CP_2 C.F._2
speciale del 06.02.2019 per notar notaio in Milano rep. N.39249 e racc. n. Persona_1
17976, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.to Edoardo Strazzullo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Benevento, alla
Via E. Marmorale n. 6;
1 -convenuta-
nato il [...] ad [...], residente a[...]
Nazionale Passo di Mirabella (AV);
-convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.01.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.07.20, regolarmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
la società assicurativa e per ottenere la Controparte_1 Controparte_3
condanna, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti a causa di un sinistro verificatosi in data 02-02-19.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto ed allegato quanto segue:
- in data 02-02-2019, alle ore 03:45 circa, si trovava nella Piazza Risorgimento di Benevento allorquando, mentre si accingeva ad attraversare la strada a piedi, veniva coinvolto in un sinistro stradale provocato dall'autovettura BMW, targata DP544EE, condotta dal proprietario della stessa, il quale, nell'effettuare una manovra di retromarcia con l'intento di Controparte_3
parcheggiare, non si avvedeva della presenza del pedone e lo investiva;
- più dettagliatamente, la vittima cadeva sul marciapiede che fiancheggiava la carreggiata, riportando delle lesioni alla caviglia sinistra poiché il suo piede sinistro era rimasto incastrato sotto il pneumatico del veicolo;
- l'attore veniva trasportato immediatamente presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero “G.
Rummo” di Benevento, ove gli veniva diagnosticata una “frattura di malleolo peroniero sx” ma, rifiutando il ricovero, veniva dimesso alle ore 09.29 con una prognosi di giorni 30 (cfr. verbale del pronto soccorso del 2.2.19 -all.to 1 all'atto di citazione);
- il giorno seguente, e cioè in data 3.02.19, l'attore veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, ove restava degente fino al
7.02.2019, sottoponendosi ad intervento chirurgico “per riduzione cruenta e sintesi delle fratture
2 con placca e viti per il malleolo personale e n. due viti cannulate per il malleolo tibiale” (cfr. cartella clinica dell'ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino -all.to 2 all'atto di citazione);
- le lesioni riportate a causa del sinistro gli determinavano un'invalidità di carattere permanente, come indicato nella relazione del consulente di parte dott. (cfr. CTP - all.to 3 Persona_2 all'atto di citazione), comportandogli altresì l'esborso di ingenti somme, quantificate nella misura di
€ 1.000,00 (cfr. spese mediche - all.to 4 all'atto di citazione);
- con lettera raccomandata dell'8.03.19, ai sensi e per gli effetti degli artt. 144, 145 e 148 d.vo
209/05, l'attore formalizzava alla società la richiesta di risarcimento Controparte_1
danni per le lesioni personali riportate a causa del sinistro (cfr. lettera raccomandata “costituzione in mora” dell'8.3.19 - all.to 5 all'atto di citazione);
- l'attore veniva sottoposto all'accertamento medico-legale effettuato dal CTP di fiducia della società assicurativa, il quale confermava la congruità delle lesioni cagionate dal sinistro ma, ciononostante, la convenuta non provvedeva ad effettuare alcuna offerta risarcitoria e, addirittura, contestava il nesso di causalità tra la dinamica denunciata e le lesioni lamentate.
Alla luce di quanto innanzi dedotto, dunque, l'attore attribuiva la totale ed esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta di guida, imprudente e negligente, assunta dal conducente del veicolo,
Controparte_3
Pertanto, essendo state vane le trattative stragiudiziali intercorse per essere risarcito dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di € 51.173, 51, l'attore ha adito il
Tribunale di Benevento, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla Controparte_3 produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass., condannare il sig. proprietario dell'automobile modello BMW targata DP544EE, in Controparte_3 solido con la “ , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal sig. nell'importo Parte_1
complessivo che qui, ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarato e quantificato in
€ 51,173,51 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di
“danno biologico” e “danno morale”) nonché spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- B) condannare la società convenuta al pagamento di
3 spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita in giudizio la società assicurativa del veicolo, contestando sia l'an che il quantum della pretesa attorea e, nella specie, la veridicità storica del sinistro deducendo che, anche in sede stragiudiziale, l'attore non avesse mai fornito prova alcuna dei fatti posti a fondamento della domanda.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, infatti, emergevano delle importanti ed insormontabili incongruenze tra il contenuto dell'atto di citazione e le dichiarazioni rese dal responsabile del sinistro al CTP (“A.A.A. Abil Devil Investigazioni S.r.l.”), nominato dalla società assicurativa per ottenere informazioni circa la dinamica del presunto investimento pedonale in seguito alla richiesta di risarcimento stragiudiziale inoltrata da parte attrice.
Più dettagliatamente, parte convenuta ha segnalato che, dalla lettura dell'atto di citazione, si evinceva che, al momento dell'investimento, l'attore stava attraversando la strada a piedi mentre, in data 16.05.19, il conducente nonché proprietario del veicolo, aveva Controparte_3 dichiarato al perito assicurativo che “il giorno 2/2/19 verso le 3:45 circa […] nell'effettuare una repentina retromarcia per parcheggiare la mia BMW […] non mi avvedevo di mio fratello che era sceso per mantenermi il posto libero e lo investivo con il mio posteriore al suo lato sx.
Successivamente accompagnavo mio fratello al p.s. dell'ospedale Rummo”. Parte_1
Dopodiché, raffigurava la dinamica del sinistro in calce alla propria Controparte_3
dichiarazione, che veniva integralmente confermata anche dall'attore mediante apposizione della propria firma in aggiunta a quella del fratello (cfr. dichiarazione del 16-5-2019, scritta e sottoscritta dal convenuto confermata e ratificata dall'attore e n. 2 Controparte_3 Parte_1
foto scattate dal CTP al convenuto, mentre quest'ultimo mostra il punto esatto in cui si sarebbe verificato il presunto sinistro – all.ti 3 e 6 alla comparsa di costituzione e risposta).
Proprio dal disegno redatto da e dalle fotografie ritraenti il luogo in cui si Controparte_3
sarebbe verificato il sinistro, ad avviso della convenuta, sembrerebbe confermata la dinamica esposta dalle parti al CTP, e cioè che l'attore sarebbe sceso dall'autovettura BMW per riservare lo stallo di sosta inoccupato al fratello, il quale, nell'effettuare la manovra di retromarcia con l'intento di parcheggiare, lo avrebbe poi investito.
Sicché, alla luce di quanto appena dedotto, parte convenuta ha segnalato il tenore contraddittorio dei fatti riportati nell'atto di citazione.
4 Peraltro, la compagnia assicuratrice ha osservato che la sopradescritta dinamica del sinistro non si conciliava neppure con le lesioni riportate dall'investito perché, sempre dalle informazioni raccolte dall'accertatore e dal disegno redatto da non si evinceva alcun riferimento Controparte_3 allo schiacciamento del piede sinistro con la ruota posteriore sinistra dell'autovettura.
Dunque, se fosse stato vero che , nell'occupare lo stallo di sosta, si trovava lungo Parte_1 la traiettoria intrapresa in retromarcia dalla BMW e che il conducente l'avrebbe investito con la parte posteriore non avvedendosi della sua presenza, allora non potrebbe considerarsi attendibile l'assunto indicato dall'attore al punto c) dell'atto di citazione, ossia che “nella immediatezza del sinistro l'odierno attore cadendo al suolo, con precisione sul marciapiede che fiancheggia la carreggiata […]” poiché, sempre dalla ricostruzione dei fatti esposta dalle parti all'accertatore e dal disegno, non si ravvisava la presenza di alcun marciapiede nelle vicinanze dell'attore.
E ancora, una ulteriore versione dei fatti emergeva anche dalle dichiarazioni rese dall'attore al medico-legale di parte convenuta (dott. ): “mentre si apprestava a scendere Per_3 dall'autovettura (mod. bmw) su cui precedentemente viaggiava in qualità di trasportato posteriore
(lato sx), per un'incauta ed improvvisa manovra di retromarcia (da parte del mezzo), il paziente rovinava al suolo”.
Ebbene, secondo quest'altra ricostruzione, sembrerebbe che l'attore fosse trasportato sul sedile posteriore sinistro del veicolo e che le lesioni sarebbero state riportate nello scendere dal veicolo a causa di un'improvvisa ed incauta manovra di retromarcia intrapresa dal conducente.
Infine, altre innumerevoli discrasie che non consentirebbero di condividere la genuinità del presunto investimento, sono state individuate dalla società assicurativa anche nella certificazione medica prodotta dall'attore: in particolare, nel referto di P.S. n. 3613 redatto in data 02-02-2019 presso il nosocomio “G. Rummo” di Benevento, veniva testualmente indicata, quale causa di accesso,
“trauma-incidente in altro loco”; nella cartella clinica n. 2019016360 redatta presso il nosocomio
“S. Giuseppe Moscati” di Avellino vi era testualmente scritto “paziente giunge in ps proveniente dall'ospedale Rummo di Benevento per Trauma caviglia sinistra da riferita caduta accidentale”; nella scheda di ricovero presso la struttura ospedaliera di Avellino in cui si leggeva “paziente riferisce di essere caduto nella mattinata del 2”; nel verbale operatorio n. 1743 del 05-02-2019, ove non veniva spuntata alcuna voce tra quelle indicate (ossia infortunio sul lavoro, infortunio domestico, incidente stradale, violenza altrui o autolesione).
Pertanto, contestando integralmente la veridicità storica del presunto investimento e l'insussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attore e il presunto sinistro, parte convenuta ha
5 chiesto di rigettare la domanda attorea e di sanzionare l'illecito comportamento processuale assunto dalla controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Espletata la CTU medico-legale ed assunte le prove testimoniali, con provvedimento del 10.02.25, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_3
ritualmente citato, non si è costituito.
Nel merito, la domanda di parte attrice deve essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Va osservato che la ricostruzione delle modalità del sinistro oggetto di causa appare poco chiara e contraddittoria rispetto alle evidenze documentali e che, anche all'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio, dette contraddizioni non appaiono superabili stante la non attendibilità dei testi escussi.
Si osserva che, a fondamento della pretesa risarcitoria, parte attrice lamenta che, in data 2.02.19, alle ore 03.45, nella Piazza Risorgimento di Benevento, mentre si accingeva ad attraversare la strada a piedi, sarebbe stato coinvolto in un sinistro provocato dall'autovettura BMW, targata
DP544EE, condotta dal fratello nonché proprietario del veicolo, Controparte_3
A parere di parte attrice, la guida distratta ed imprudente del conducente del veicolo sarebbe stata l'unica causa del sinistro in quanto, nell'eseguire una manovra di retromarcia con l'intento di parcheggiare, quest'ultimo non si sarebbe avveduto che, in quel frangente, la sua traiettoria era occupata dalla presenza dell'attore e, conseguentemente, lo avrebbe investito, colpendolo con la parte posteriore del mezzo, lato sinistro, provocandogli delle lesioni alla caviglia sinistra perché il suo piede sinistro era rimasto incastrato sotto il pneumatico del veicolo.
Ebbene, la ricostruzione del fatto storico, posto a fondamento della richiesta di risarcimento, non risulta provato.
Ed infatti, già dalle allegazioni documentali prodotte dall'attore emergono le prime contraddizioni, in particolare, da una prima ricostruzione resa dall'attore in sede stragiudiziale (cfr. richiesta di risarcimento danni dell'8.3.19 - all.to 5 all'atto di citazione), si evince che la vittima sarebbe stata investita da un veicolo BMW, condotto dallo stesso proprietario il quale, Controparte_3 nell'effettuare in retromarcia una manovra di parcheggio, non si sarebbe avveduto della sua presenza (circostanza ribadita dall'attore anche nell'atto di citazione).
6 Per contro, dalle informazioni assunte dal conducente-proprietario del veicolo BMW, in data
16.5.19, da parte dell'accertatore della compagnia assicurativa (“A.A.A. Abil Devil Investigazioni
S.r.l.”), è stata offerta una dinamica divergente rispetto a quanto indicato dall'attore.
Ed infatti, quel giorno, il conducente ha dichiarato quanto segue: Controparte_3
“nell'effettuare una repentina retromarcia per parcheggiare la mia BMW 320D TG. DP544EE non mi avvedevo di mio fratello che nel frattempo era sceso per mantenermi il posto libero e lo investivo con la mia parte posteriore nel suo lato sx, successivamente accompagnavo mio fratello
al P.S. dell'ospedale “Rummo”. Peraltro, detta dichiarazione è stata Parte_1
integralmente confermata da (cfr. dichiarazione del 16-5-2019, sottoscritta da Parte_1
e confermata da all.to 3 alla comparsa di costituzione Controparte_3 Testimone_1
e risposta).
Ebbene, secondo la differente versione dei fatti resa in quel frangente, l'attore viaggiava a bordo del veicolo BMW dal quale, poi, sarebbe sceso per occupare uno spazio libero al fine di consentire a suo fratello di parcheggiare.
Ulteriori incongruenze emergono anche dalla documentazione medica in atti.
In effetti, già nella prima certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso del presidio ospedaliero “G. Rummo” di Benevento, presso cui l'ingresso del danneggiato è stato registrato alle ore 05.42 del 2.2.19, ossia due ore dopo il sinistro in oggetto, viene indicata come causa di accesso
“trauma-incidente in altro loco”, mancando qualsiasi riferimento ad un sinistro o ad un incidente verificatosi in strada.
Nella cartella clinica n. 2019016360 redatta presso il nosocomio “S. Giuseppe Moscati” di Avellino,
d'altra parte invece, pur essendo stato riportato che il “paziente giunge in ps proveniente dall'ospedale Rummo di Benevento per Trauma caviglia sinistra da riferita caduta accidentale”, a pagina 5, sotto la dicitura “anamnesi patologica prossima”, si legge che il “paziente riferisce di essere caduto nella mattinata del 2 (…)” (cfr. estratto pag. 5 della cartella clinica n. 2019016360 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Con ciò, si può constatare come, nell'imminenza dei fatti, le dichiarazioni rese dal danneggiato al personale medico-sanitario risultano tra di loro contrastanti in quanto non è emersa una chiara ed univoca versione dell'accaduto con conseguente insuperabile incertezza in merito alla sussistenza del nesso di causalità fra lesione riportata (“frattura di malleolo peroniero sx”) e l'incidente lamentato.
7 Le numerose e palesi incongruenze riscontrate nella documentazione disponibile non risultano, peraltro, superabili dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, e Testimone_2 Tes_3
i quali, seppure dichiaratisi indifferenti e presenti nell'immediatezza dei fatti, non hanno
[...] contribuito a rendere chiare e credibili le modalità in cui sarebbe occorso l'investimento ai danni di
. Parte_1
In particolare, la deposizione di è risultata contraddittoria laddove, in un primo Testimone_2
momento, costui ha dichiarato di trovarsi a circa una decina di metri di distanza rispetto al punto di collisione, ossia “qualche fila più avanti” (espressione con cui il teste ha inteso indicare le file di autovetture parcheggiate nella zona antistante il Palazzo dell'Inps collocato nella Piazza
Risorgimento di Benevento) e di essersi avvicinato alle parti per capire cosa fosse successo, unitamente a solo dopo avere udito delle urla di dolore. Testimone_3
Dopodiché, il teste ha dichiarato di aver visto un signore a bordo di una BMW effettuare una manovra di retromarcia e poi che quest'ultimo investiva un uomo che si trovava dietro, chiarendo che il veicolo “stava uscendo dal parcheggio e usciva in retromarcia dando la parte posteriore verso il viale Mellusi”.
Quanto alle modalità dell'impatto tra il veicolo e il pedone, il teste ha testualmente riferito “io presumo che lo abbia colpito anzi preciso che l'ho visto colpire in retromarcia il signore che stava dietro”, precisando che la persona investita stava camminando ma non ricordava in che posizione né in che direzione;
ha precisato che l'urto sul piede del pedone era avvenuto con la ruota, ma non ricordava di quale ruota si trattasse e, infine, ha concluso asserendo di avere aiutato il lesionato a salire a bordo del veicolo BMW unitamente a Testimone_3
Quest'ultimo, anch'egli presente sul luogo di causa a circa tre o quattro metri dal punto di collisione, dopo avere confermato quanto dichiarato dall'altro teste, cioè di avere sentito all'improvviso delle urla e di essersi avvicinato unitamente a , ha riferito di Testimone_2
avere visto, solo in quel momento, un signore a terra che gli riferiva di essere stato investito da una
BMW, lamentando dei dolori al piede sinistro. Poi, dopo avere affermato di aver visto la BMW effettuare una retromarcia e di aver sentito delle urla, senza saper tuttavia indicare il punto esatto in cui era collocata la BMW, il teste ha dichiarato “io NON ho visto l'impatto tra la macchina e il signore”, concludendo di avere prestato soccorso alla vittima.
È quindi evidente come le incongruenze documentali innanzi rilevate non possano essere in alcun modo superate dalle testimonianze assunte in quanto, da una parte, ha dichiarato Testimone_3 di non aver assistito al momento dell'urto, mentre le dichiarazioni di risultano Testimone_2
8 contraddittorie e perciò inattendibili, avendo costui dapprima riferito che si trovava “qualche fila più avanti” rispetto al punto di collisione (a circa dieci metri) e che, dopo avere udito delle urla di dolore, si era avvicinato per capire cosa fosse successo, per poi, in un secondo momento, correggersi, affermando di avere visto il veicolo colpire in retromarcia un uomo che si trovava dietro (cfr. “io presumo che lo abbia colpito anzi preciso che l'ho visto colpire in retromarcia il signore che stava dietro).
Dunque, la ricostruzione della dinamica del sinistro, come descritta dall'attore, risulta inattendibile essendo state riscontrate plurime contraddizioni, sia alla luce delle allegazioni documentali che delle testimonianze raccolte.
A nulla vale invocare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., in quanto chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto, per effetto del principio della così detta “vicinanza della prova” (ossia dell'onere di allegare fatti che attengano alla sfera di vita prossimale e che solo la parte istante può conoscere e rappresentare in causa), ha l'onere di esporre i fatti che abbiano una soglia di credibilità e verosimiglianza accettabile, prima ancora che il giudice possa dare ingresso alle prove ammissibili, per creare così il proprio convincimento sulla reale dinamica degli accadimenti narrati.
La domanda merita quindi di essere rigettata.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. formulata da parte convenuta, la stessa deve essere rigettata difettandone i presupposti di legge, in particolare, quelli di natura soggettiva. Ed infatti, “la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che
l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi” (cfr. Cass. n. 15629 del 30/06/2010).
Sulla regolamentazione delle spese processuali del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (Cassazione sezioni unite - sentenza n., 19014/2007), dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da € 26.001,00 fino a €
52.000,00).
9 Anche le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e così Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Benevento, il 7.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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