CASS
Sentenza 18 novembre 2021
Sentenza 18 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2021, n. 42079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42079 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LV MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nessun difensore è comparso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42079 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/09/2021 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Ancona del 20 marzo 2018, AR CO era condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S. (capo A - perché in veste di guidatore di autoveicolo VW Beetle, coinvolto in un sinistro stradale con feriti, ricollegabile al suo comporta- mento, non ottemperava all'obbligo di fermarsi e prestare la dovuta assistenza agli eventuali feriti) ed anni 2 di reclusione per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. (capo B - perché, con denuncia elevata dinanzi ai Carabinieri di Loreto e diretta all'Autorità Giudiziaria, falsamente affermava essere avvenuto ai suoi danni il furto dell'autovet- tura VW Beetle coinvolta nel sinistro stradale di cui al capo che precede). Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, ha ridetermi- nato la pena inflitta in primo grado in quella di anni due e mesi 2 di reclusione. La Corte territoriale ha respinto le doglianze relative alla presunta insussistenza di un incidente, rilevando che l'effettivo svolgimento del sinistro era dimostrata dalle concordi deposizioni rese dai testi escussi in dibattimento e dai rilievi di P.G.. In particolare, BO CO, figlio delle persone offese, riferiva di essere giunto sul posto su richiesta dei genitori e di avere appreso da loro e da altri utenti della strada, che avevano visto un autoveicolo coinvolto nell'incidente, il quale però non era presente in quel momento ed era stato rinvenuto alla distanza di m. 500 dal punto d'impatto. Tale autovettura era proprio la VW Beetle intestata al fratello dell'imputato e si trattava di quella coinvolta nell'impatto, come dimostrato dalla cir- costanza che nell'urto aveva perso pezzi rimasti sulla sede stradale. Inoltre, l'auto AL Romeo 156, all'arrivo dei CC di Filotrano, si trovava ancora ferma nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento collisivo late- rale, per cui il veicolo investitore aveva potuto continuare la sua corsa per qualche centinaio di metri. Considerata la posizione finale di quiete dell'AL Romeo 156, unitamente agli altri rilievi effettuati sul posto (che avevano consentito di individuare il punto d'urto tra i mezzi rispetto alla carreggiata stradale nella zona in cui, come rappresentato chiara- mente nella planimetria in atti, erano stati rinvenuti la ruota, il mozzo e l'ammortiz- zatore anteriore destro della VW Beetle), alle caratteristiche dell'area interessata dall'incidente e ai danni riportati dai veicoli coinvolti, il personale di P.G. giungeva alla conclusione riportata nella relazione: "[...] il conducente del veicolo "B" (VW Bee- tle), percorrendo la SP77 del Comune di Loreto, giunto all'altezza del km. 123 + 700, effettuando una curva destrorsa... non era in grado di conservare il controllo del vei- colo che conduceva, con il quale invadeva la corsia opposta, andando a collidere con 3 la parte anteriore laterale SN con il veicolo "A" (AL Romeo 156) che proveniva re- golarmente dalla corsia opposta". In ogni caso, era indubbio che fosse avvenuto un incidente, essendo emerso che entrambi gli autoveicoli erano fermi, danneggiati e non più marcianti dopo l'urto. L'art. 189 C.d.S. ha inteso attribuire all'espressione "incidente comunque ricollegabile al suo comportamento" il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare della posizione di garanzia e, una volta verificatosi tale antefatto, l'obbligo di attivarsi scatta per chiunque sia coinvolto nel sinistro, a prescindere che ne sia re- sponsabile o meno e indipendentemente dall'intervento di terzi o delle autorità aller- tate. Peraltro, il teste RA riferiva che i suoi genitori, senza intentare nessuna azione civile, avevano ricevuto una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni all'auto e delle spese mediche. 2. Il AR, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 189 C.d.S.. Si deduce l'assenza del presupposto della causazione del sinistro stradale, non essendo stata dimostrata nessuna collisione tra l'auto asseritamente condotta dal AR (Volkswagen "New Beetle") e l'autovettura AL Romeo condotta da BO CO, sulla quale prendeva posto anche la madre. L'autoveicolo AL Romeo era andato fuori strada autonomamente, senza nessun intervento o responsabilità del ricorrente. Nessun accertamento tecnico espletato rivelava l'effettiva dinamica del sinistro e le testimonianze acquisite dai testi di P.G., pur intervenuti sul luogo, dimostravano unicamente il posizionamento dei veicoli interessati nello stato di quiete. Inoltre, il punto d'urto ed eventuali segni di scarrocciamento o di frenata non erano stati indi- viduati. Non si ricavavano spiegazioni ulteriori dalle testimonianze raccolte sulla dinamica della presunta collisione tra i due autoveicoli: si sosteneva, nella relazione del 17 aprile 2014 acquisita agli atti, che il veicolo B (VW New Beetle), la cui ruota destra si era staccata per cause ignote, era andato a collidere con la parte anteriore sinistra del veicolo A (AL Romeo 156) proveniente dalla corsia opposta. Anche la testimo- nianza del Luogotenente Mazzocco avvalorerebbe la dinamica appena descritta. Tali risultanze, tuttavia, si ponevano in contrasto con l'affermazione del testimone BO CO, secondo il quale l'intervento dei Vigili del Fuoco, avvenuto an- teriormente rispetto a quello esperito dalla Polizia, era stato determinato dalla circo- stanza che la madre, trasportata, non riusciva ad uscire dal veicolo, in quanto l'aper- tura dello sportello del lato passeggero era compromessa dopo l'urto. 4 Ciò posto, poiché la Volkswagen aveva perduto la ruota anteriore destra e l'AL Romeo aveva subito un urto alla parte destra, non era possibile ritenere che i veicoli avessero riportato entrambi danni alla parte destra, provenendo da direzioni opposte di marcia. La sentenza impugnata, nella motivazione, non ha superato tale preponderante limite logico. Dirimente circa la natura e la tipologia delle indagini espletate risultava la testi- monianza del Vice Brigadiere Pontrelli. Questi, all'udienza del 20 marzo 2018, preci- sava che, giunto sul posto dopo i Vigili del Fuoco, aveva notato una sola autovettura messa di traverso. In tale circostanza, il caposquadra dei Vigili gli aveva riferito che la seconda auto coinvolta si trovava a circa quattro-cinquecento metri di distanza. La Polizia, quindi, si era limitata a rilevare la posizione delle due vetture in posizione di quiete, senza effettuare nessuna ispezione e senza ricavare elementi significativi in ordine alla dinamica del sinistro. I Giudici di merito, nella ricostruzione del fatto, hanno solo recepito alcuni passaggi della relazione tecnica e delle deposizioni testimoniali, giungendo a conclusioni, co- stituenti il frutto di una visione del tutto personale della dinamica del sinistro. 2.2. Vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 189 C.d.S.. Si rileva che l'individuazione del ricorrente quale conducente dell'auto Volkswagen non poggiava su basi probatorie solide e convincenti. I testimoni al fatto citati in sentenza non affermavano che il AR fosse il conducente della Volkswagen: co- storo si erano limitati a riferire che il AR sedeva al posto di guida. L'effettivo conducente del veicolo non era mai stato individuato e poteva essere altra persona. 2.3. Violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.. Si osserva che, in ragione delle lacune prospettate in sede di appello, la difesa aveva sollecitato la Corte di merito a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, al fine di escutere le persone offese ed il capo pattuglia dei Vigili del Fuoco. Su tale punto, la Corte di merito non si era espressa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo ed il secondo motivo di doglianza, oltre ad essere palesemente versati in fatto, ripropongono questioni attentamente vagliate dalla Corte di merito in sen- tenza e risolte con motivazione logica, non meritevole di essere censurata in questa sede. Come correttamente rilevato dai giudici di merito, sulla base delle risultanze in atti, analiticamente richiamate anche nella sentenza di appello e sopra sinteticamente 5 riportate, il conducente del veicolo denominato B (Volkswagen Beetle), percorrendo la SP77 nel Comune di Loreto, effettuando una curva destrorsa, non era in grado di conservare il controllo del veicolo e, invadendo la corsia opposta, andava a collidere con la parte anteriore laterale sinistra con il veicolo denominato A (AL Romeo 156), che viaggiava regolarmente nella corsia opposta. Il rilievo difensivo secondo il quale tale dinamica non sarebbe compatibile con le dichiarazioni rese da BO CO, conducente dell'AL Romeo 156, ha tro- vato logica spiegazione in sentenza ("Circa la dinamica del sinistro i dubbi sollevati dalla difesa dell'imputato poggiano solo sulla circostanza - riferita dal figlio delle per- sone offese - che lo sportello della trasportata non si aprisse dopo l'urto, ma tale circostanza ben può essere stata una conseguenza secondaria dell'urto medesimo che non esclude certo che la collisione principale sia stata latero-frontale e sia avve- nuta tra le parti anteriori sinistre dei veicoli coinvolti"). In ordine al profilo dell'individuazione del conducente della Volkswagen, la Corte di merito ha osservato che il ricorrente era stato riconosciuto da due testimoni pre- senti al fatto, secondo i quali il AR si trovava al posto di guida nella VW Beetle;
inoltre, si è dato atto che il AR si era recato a sporgere denunzia di furto dell'auto proprio la mattina del fatto, circostanza evidentemente ricollegata nella sentenza im- pugnata al tentativo del medesimo di sostenere la tesi della propria estraneità alla vicenda criminosa. La motivazione offerta dai giudici di merito non soffre dei vizi lamentati nel ricorso. Va rammentato che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella com- piuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determi- nate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13 dicembre 1995, Clarke, Rv. 203428). Esula quindi dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794: «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte cp, - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare 6 l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostan- ziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogi- cità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spes- sore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al ri- guardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le mi- nime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adot- tata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento»; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 47829 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In conclusione, le doglianze difensive espresse nei primi due motivi di ricorso si sostanziano in una non consentita sollecitazione rivolta alla Corte di Cassazione di rivalutazione del fatto e delle prove raccolte. Il ricorrente, peraltro, reitera le mede- sime argomentazioni già sviluppate nell'atto di appello, senza confrontarsi con l'esau- riente e dettagliato apparato argomentativo della sentenza impugnata. Pertinente è il richiamo contenuto in sentenza all'orientamento consolidato di que- sta Corte, in base al quale, il reato in esame trova il suo fondamento nell'obbligo giuridico di attivarsi previsto dall'art. 189, comma 1, C.d.S., che attribuisce all'utente della strada, coinvolto in un sinistro «comunque» riconducibile al suo comporta- mento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046). 3. In ordine al terzo motivo di ricorso, va premesso che il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. Secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Inoltre, solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specifi- camente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dall'acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti. Il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di ele- menti sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893). 7 Nel caso in esame, la richiesta è stata implicitamente rigettata: sebbene non si faccia riferimento in parte motiva alla richiesta di rinnovazione, si sottolinea, attra- verso l'analitico esame delle emergenze processuali, la completezza delle acquisizioni probatorie poste a sostegno del decisum. 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 settembre 2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nessun difensore è comparso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42079 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/09/2021 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Ancona del 20 marzo 2018, AR CO era condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S. (capo A - perché in veste di guidatore di autoveicolo VW Beetle, coinvolto in un sinistro stradale con feriti, ricollegabile al suo comporta- mento, non ottemperava all'obbligo di fermarsi e prestare la dovuta assistenza agli eventuali feriti) ed anni 2 di reclusione per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. (capo B - perché, con denuncia elevata dinanzi ai Carabinieri di Loreto e diretta all'Autorità Giudiziaria, falsamente affermava essere avvenuto ai suoi danni il furto dell'autovet- tura VW Beetle coinvolta nel sinistro stradale di cui al capo che precede). Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, ha ridetermi- nato la pena inflitta in primo grado in quella di anni due e mesi 2 di reclusione. La Corte territoriale ha respinto le doglianze relative alla presunta insussistenza di un incidente, rilevando che l'effettivo svolgimento del sinistro era dimostrata dalle concordi deposizioni rese dai testi escussi in dibattimento e dai rilievi di P.G.. In particolare, BO CO, figlio delle persone offese, riferiva di essere giunto sul posto su richiesta dei genitori e di avere appreso da loro e da altri utenti della strada, che avevano visto un autoveicolo coinvolto nell'incidente, il quale però non era presente in quel momento ed era stato rinvenuto alla distanza di m. 500 dal punto d'impatto. Tale autovettura era proprio la VW Beetle intestata al fratello dell'imputato e si trattava di quella coinvolta nell'impatto, come dimostrato dalla cir- costanza che nell'urto aveva perso pezzi rimasti sulla sede stradale. Inoltre, l'auto AL Romeo 156, all'arrivo dei CC di Filotrano, si trovava ancora ferma nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento collisivo late- rale, per cui il veicolo investitore aveva potuto continuare la sua corsa per qualche centinaio di metri. Considerata la posizione finale di quiete dell'AL Romeo 156, unitamente agli altri rilievi effettuati sul posto (che avevano consentito di individuare il punto d'urto tra i mezzi rispetto alla carreggiata stradale nella zona in cui, come rappresentato chiara- mente nella planimetria in atti, erano stati rinvenuti la ruota, il mozzo e l'ammortiz- zatore anteriore destro della VW Beetle), alle caratteristiche dell'area interessata dall'incidente e ai danni riportati dai veicoli coinvolti, il personale di P.G. giungeva alla conclusione riportata nella relazione: "[...] il conducente del veicolo "B" (VW Bee- tle), percorrendo la SP77 del Comune di Loreto, giunto all'altezza del km. 123 + 700, effettuando una curva destrorsa... non era in grado di conservare il controllo del vei- colo che conduceva, con il quale invadeva la corsia opposta, andando a collidere con 3 la parte anteriore laterale SN con il veicolo "A" (AL Romeo 156) che proveniva re- golarmente dalla corsia opposta". In ogni caso, era indubbio che fosse avvenuto un incidente, essendo emerso che entrambi gli autoveicoli erano fermi, danneggiati e non più marcianti dopo l'urto. L'art. 189 C.d.S. ha inteso attribuire all'espressione "incidente comunque ricollegabile al suo comportamento" il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare della posizione di garanzia e, una volta verificatosi tale antefatto, l'obbligo di attivarsi scatta per chiunque sia coinvolto nel sinistro, a prescindere che ne sia re- sponsabile o meno e indipendentemente dall'intervento di terzi o delle autorità aller- tate. Peraltro, il teste RA riferiva che i suoi genitori, senza intentare nessuna azione civile, avevano ricevuto una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni all'auto e delle spese mediche. 2. Il AR, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 189 C.d.S.. Si deduce l'assenza del presupposto della causazione del sinistro stradale, non essendo stata dimostrata nessuna collisione tra l'auto asseritamente condotta dal AR (Volkswagen "New Beetle") e l'autovettura AL Romeo condotta da BO CO, sulla quale prendeva posto anche la madre. L'autoveicolo AL Romeo era andato fuori strada autonomamente, senza nessun intervento o responsabilità del ricorrente. Nessun accertamento tecnico espletato rivelava l'effettiva dinamica del sinistro e le testimonianze acquisite dai testi di P.G., pur intervenuti sul luogo, dimostravano unicamente il posizionamento dei veicoli interessati nello stato di quiete. Inoltre, il punto d'urto ed eventuali segni di scarrocciamento o di frenata non erano stati indi- viduati. Non si ricavavano spiegazioni ulteriori dalle testimonianze raccolte sulla dinamica della presunta collisione tra i due autoveicoli: si sosteneva, nella relazione del 17 aprile 2014 acquisita agli atti, che il veicolo B (VW New Beetle), la cui ruota destra si era staccata per cause ignote, era andato a collidere con la parte anteriore sinistra del veicolo A (AL Romeo 156) proveniente dalla corsia opposta. Anche la testimo- nianza del Luogotenente Mazzocco avvalorerebbe la dinamica appena descritta. Tali risultanze, tuttavia, si ponevano in contrasto con l'affermazione del testimone BO CO, secondo il quale l'intervento dei Vigili del Fuoco, avvenuto an- teriormente rispetto a quello esperito dalla Polizia, era stato determinato dalla circo- stanza che la madre, trasportata, non riusciva ad uscire dal veicolo, in quanto l'aper- tura dello sportello del lato passeggero era compromessa dopo l'urto. 4 Ciò posto, poiché la Volkswagen aveva perduto la ruota anteriore destra e l'AL Romeo aveva subito un urto alla parte destra, non era possibile ritenere che i veicoli avessero riportato entrambi danni alla parte destra, provenendo da direzioni opposte di marcia. La sentenza impugnata, nella motivazione, non ha superato tale preponderante limite logico. Dirimente circa la natura e la tipologia delle indagini espletate risultava la testi- monianza del Vice Brigadiere Pontrelli. Questi, all'udienza del 20 marzo 2018, preci- sava che, giunto sul posto dopo i Vigili del Fuoco, aveva notato una sola autovettura messa di traverso. In tale circostanza, il caposquadra dei Vigili gli aveva riferito che la seconda auto coinvolta si trovava a circa quattro-cinquecento metri di distanza. La Polizia, quindi, si era limitata a rilevare la posizione delle due vetture in posizione di quiete, senza effettuare nessuna ispezione e senza ricavare elementi significativi in ordine alla dinamica del sinistro. I Giudici di merito, nella ricostruzione del fatto, hanno solo recepito alcuni passaggi della relazione tecnica e delle deposizioni testimoniali, giungendo a conclusioni, co- stituenti il frutto di una visione del tutto personale della dinamica del sinistro. 2.2. Vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 189 C.d.S.. Si rileva che l'individuazione del ricorrente quale conducente dell'auto Volkswagen non poggiava su basi probatorie solide e convincenti. I testimoni al fatto citati in sentenza non affermavano che il AR fosse il conducente della Volkswagen: co- storo si erano limitati a riferire che il AR sedeva al posto di guida. L'effettivo conducente del veicolo non era mai stato individuato e poteva essere altra persona. 2.3. Violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.. Si osserva che, in ragione delle lacune prospettate in sede di appello, la difesa aveva sollecitato la Corte di merito a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, al fine di escutere le persone offese ed il capo pattuglia dei Vigili del Fuoco. Su tale punto, la Corte di merito non si era espressa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo ed il secondo motivo di doglianza, oltre ad essere palesemente versati in fatto, ripropongono questioni attentamente vagliate dalla Corte di merito in sen- tenza e risolte con motivazione logica, non meritevole di essere censurata in questa sede. Come correttamente rilevato dai giudici di merito, sulla base delle risultanze in atti, analiticamente richiamate anche nella sentenza di appello e sopra sinteticamente 5 riportate, il conducente del veicolo denominato B (Volkswagen Beetle), percorrendo la SP77 nel Comune di Loreto, effettuando una curva destrorsa, non era in grado di conservare il controllo del veicolo e, invadendo la corsia opposta, andava a collidere con la parte anteriore laterale sinistra con il veicolo denominato A (AL Romeo 156), che viaggiava regolarmente nella corsia opposta. Il rilievo difensivo secondo il quale tale dinamica non sarebbe compatibile con le dichiarazioni rese da BO CO, conducente dell'AL Romeo 156, ha tro- vato logica spiegazione in sentenza ("Circa la dinamica del sinistro i dubbi sollevati dalla difesa dell'imputato poggiano solo sulla circostanza - riferita dal figlio delle per- sone offese - che lo sportello della trasportata non si aprisse dopo l'urto, ma tale circostanza ben può essere stata una conseguenza secondaria dell'urto medesimo che non esclude certo che la collisione principale sia stata latero-frontale e sia avve- nuta tra le parti anteriori sinistre dei veicoli coinvolti"). In ordine al profilo dell'individuazione del conducente della Volkswagen, la Corte di merito ha osservato che il ricorrente era stato riconosciuto da due testimoni pre- senti al fatto, secondo i quali il AR si trovava al posto di guida nella VW Beetle;
inoltre, si è dato atto che il AR si era recato a sporgere denunzia di furto dell'auto proprio la mattina del fatto, circostanza evidentemente ricollegata nella sentenza im- pugnata al tentativo del medesimo di sostenere la tesi della propria estraneità alla vicenda criminosa. La motivazione offerta dai giudici di merito non soffre dei vizi lamentati nel ricorso. Va rammentato che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella com- piuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determi- nate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13 dicembre 1995, Clarke, Rv. 203428). Esula quindi dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794: «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte cp, - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare 6 l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostan- ziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogi- cità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spes- sore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al ri- guardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le mi- nime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adot- tata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento»; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 47829 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In conclusione, le doglianze difensive espresse nei primi due motivi di ricorso si sostanziano in una non consentita sollecitazione rivolta alla Corte di Cassazione di rivalutazione del fatto e delle prove raccolte. Il ricorrente, peraltro, reitera le mede- sime argomentazioni già sviluppate nell'atto di appello, senza confrontarsi con l'esau- riente e dettagliato apparato argomentativo della sentenza impugnata. Pertinente è il richiamo contenuto in sentenza all'orientamento consolidato di que- sta Corte, in base al quale, il reato in esame trova il suo fondamento nell'obbligo giuridico di attivarsi previsto dall'art. 189, comma 1, C.d.S., che attribuisce all'utente della strada, coinvolto in un sinistro «comunque» riconducibile al suo comporta- mento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046). 3. In ordine al terzo motivo di ricorso, va premesso che il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. Secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Inoltre, solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specifi- camente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dall'acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti. Il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di ele- menti sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893). 7 Nel caso in esame, la richiesta è stata implicitamente rigettata: sebbene non si faccia riferimento in parte motiva alla richiesta di rinnovazione, si sottolinea, attra- verso l'analitico esame delle emergenze processuali, la completezza delle acquisizioni probatorie poste a sostegno del decisum. 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 settembre 2021.