Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 1 LA COR ASSATIONE1 986 SEZIONE PRIM. CIV Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 06550/ Dott. Angelo GRIECO Presidente Cron.4562 Dott. Giarmarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Rap 605 Dott. Ugo Riccardo PANERIANCO Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 18/09/02 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:lavori di somma urgenza. SENTENZA decorrenza interessi di mora sul ricorso proposto da: REGIONE LAZIO, in persona del P. G. R. p.t., elettivamente domiciliato ח : Roma, via Marcantonio presso l'avv. Faolo Salis, Colonna 27 che la rappresenta e difendo giusta delega in atzi;
- ricorrente -
contro
VALENTINI s.r.l., in persona dell'animministratore OR VA, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. Carmelo via Ottaviano П.91 int.. 13, Ratano, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Picchiarelli giusta delego in att: (*)/ora in Via Tevere, is 1 th 6/1634 contzoricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1498 del 04./13.05.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. P.Salis per la ricorrente: Edito il F.M., in persona del Sostituto Procuratorc Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto;
Svolgimento del processo La Regione Lazio affidava alla impresa VA s.r.l. l'esecuzione di lavori che, in quanto di sonuma urgenza, venivano consegnati, come da apposito verbale. 18.10.91 ed ultimati il 7.02.92, in epoca precedente, quindi, il relativo contratto di cottimo, stipulato il 5.07.93. Il 26 luglio 1993 la Regione emetteva certificato di pagamento del corrispettivo -pari a lire 93.742.000, concretamente corrisposte, poi, il 22.03.94- negando gli interessi di mora che invece la impresa pretendeva, nella misura e con le decorrenze stabilite dagli artt. 35 e 36 dpr 1063/62. Il decreto ingiuntivo per la somma di lire 27.295.978, ottenuto a tal titolo dalla s.r.l. VA, veniva opposto dalla Regione, che sosteneva di nulla dovere, in forza della clausola contenuta nel processo verbale di consegna dei lavori (in data 08.10.91) che prevedeva "che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato perfezionato l'atto di cottimo". Il Tribunale di Viterbo pronunciava sull'opposizione con sentenza 24.10/18.11.96, dichiarando la nullità della clausola, in quanto contraria al 2 برها disposto dell'art.
4.u.c.
1.s. 741/81, ma riconoscendo gli interessi di mora limitatamente al periodo decorrente dal 46° giorno successivo al 7 maggio 1992 e sino al 22 marzo 1994. Con sentenza 04/13.05.99 la Corte d'appello di Roma respingeva il gravame proposto dalla Regione, rilevando che le parti, nella loro autonomia, avevano previsto, nel contratto di cottimo, la applicazione degli artt.35 e 36 dpr 1063/62, che in conseguenza la clausola invocata dalla Regione doveva ritenersi nulla, in forza del disposto dell'art. 4 1.s. 741/81, data la valenza generale di tale previsione (Cass. 1126/98) e l'automaticità della debenza in caso di ritardo. No poteva trovare accoglimento la diversa interpretazione proposta dalla Regione, perché contraria, oltre che alla nonna imperativa richiamata, anche ai generali principi ermeneutici. Inoltre, la Regione era in difetto per non aver osservato i tempi che, in caso di esecuzione di lavori di somma urgenza, sono posti, allo svolgimento dell'iter burocratico, dalla 1.r. 17.09.84 n.55 (artt. 6 ed 8). Spese a carico dell'appellante. Con atto notificato il 16.03.00 la Regione Lazio ha chiesto l'annullamento della sentenza d'appello, per violazione degli artt. 35 e 36 dpr 1063/62 e dell'art. 4 1.s. 741/81. dei principi generali in tema di contratti della P.A. e. altresì, per vizio di motivazionc. Resiste, con atto notificato il 14.04.00, la VA s.r.l. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, la Regione deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 dpr 1063/62, dell'art. 4 1.s. 741/81 e dei principi generali dei contrati della P.A.; l'omessa, illogica e contradditoria motivazione della sentenza. 3 Pr Caf Il ricorso è fondato e va accolto, per l'assorbente ragione che, finchè non sussiste un impegno contrattuale, non è ipotizzabile una mora nei pagamenti. In altri termini. non è consentito affermare -come, conclusivamente, risulterebbe dalla sentenza impugnata- che la Regione è in mora per non aver osservato un impegno contrattuale inesistente o, scilicet, che, pur non essendo tenuta al pagamento (né potendo, per normativa contabile, effettuarlo) è tuttavia in ritardo. L'equivoco, come esattamente rileva la Regione ricorrente, consiste nell'individuare nella precisazione, inserita nel verbale di consegna dei lavori, che nessun acconto potrà essere corrisposto prima della stipula del contratto di cottimo, una clausola in deroga alla previsione degli artt.35 © 36 dpr 1063/62. Trattandosi di lavori di somma urgenza -ipotesi eccezionale nella quale è consentito far precedere l'esecuzione dei lavori alla stipula del contratto- la clausola del verbale di consegna si limitava ad evidenziare che nessun impegno contrattuale poteva gravare sull'ente prima della stipula, per il carattere essenziale che la forma assume nei contratti della pubblica amministrazione. E, poiché in quel momento gli artt. 35 e 36 dpr 1063/62 non trovavano applicazione trattandosi di disciplina normativa applicabile agli enti diversi dallo Stato solo in forza dell'autonomía contrattuale- nella clausola stessa non può ravvisarsi alcun intento derogatorio ad una disciplina che ancora le parti non avevano scello di applicare (il richiamo agli artt.35 c 36 del capitolato generale dello Stato costituisce clausola del contratto di cottimo) c tantomeno una rinuncia ad interessi che solo nel Cof ply ritardato adempimento di un obbligazione già sorta ed esigibile avrebbero potuto trovare il loro titolo. Ovviamente, sc la Regione avesse ritardato l'emissione del certificato di pagamento, dopo la stipula del contratto di cottimo, oltre i tempi di dilazione previsti dagli artt. 35 e 36 richiamati, gli interessi sarebbero spettati alla società dalla data del ritardo (45 giorni dopo la stipula) sino alla emissione che però, nel caso, è avvenuta 29 giomi dopo la stipula. Il ritardo nella stipula del contratto ed il ritardo nel pagamento del corrispettivo costituiscono fattispecie lesive diverse e non si può quindi invocare la prima per giustificare la concessione degli interessi moratori. La censura della ricorrente a tale argomento della sentenza impugnata è anch' essa fondata. Il ritardo ultrannale con cui la Regione ha stipulato il contratto di cottimo avrebbe potuto, infatti, essere invocato come causa di responsabilità extracontrattuale o di ingiustificato arricchimento -sc contrario alla normale diligenza od ai termini procedimentali posti dalla 1.r. 55/1984- ma tali azioni non risultano proposte nel presente giudizio. Questa Corte si è già espressa, del resto (Cass. 15788/00) in una vicenda del tutto analoga, non coincidente e quindi non vi è contrasto con quella decisa dalla stessa Cassazione con sentenza 1126/98, quest'ultima in una ipotesi in cui la rinunzia agli interessi (in relazione al tempo necessario per lo svolgimento delle pratiche occorrenti per ottenere il finanziamento statale dell'opera appaltata) incideva sugli obblighi derivanti dal contralto e regolava quindi, in contrasto con il disposto degli artt.35 e 36 del capitalto generale d'appalto, la spettanza e gli interessi per il periodo successivo alla stipula. 5 Caf Poiché il punto in discussione è di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384.2 cpc, accogliendo l'appello proposto dalla Regione avverso la sentenza 865/96 del tribunale di Viterbo -ferma la revoca del decreto ingiuntivo 1141/94 di condanna della Regione Lazio al pagamento della somma di lire 21.490,182 per interessi moratori, oltre accessori, Le spese seguono la soccombenza, liquidate d'ufficio, in assenza di notula.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, giudicando sull'appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo in data 24.10/18.11.96, accoglie l'opposizione proposta dalla Regione Lazio avverso il d.i. 1141/94 dello stesso tribunale e condanna la s.r.I. VA alle spese del giudizio di opposizione, del giudizio d'appello e del giudizio di Cassazione, così determinate : - per il giudizio di opposizione €. 1.500,00 (di cui €. 750,00 per onorari ed €. 200,00 per spese); per il giudizio d'appello E. 1.650,00 (di cui € 1.000.00 per onorari ed €. - 150,00 per spese); - per il giudizio di cassazione €. 1.100,00 (di cui €. 1.000,00 per onorari ed - €. 100,00 per spese). Roma, 18 settembre 2002 s Il Presidente elo 어 e Mi Cons. est w IL CANCEL 11 FEB. 2006 Caf