Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, con riferimento al giudizio di cassazione, l'eccezione alla regola del rispetto del termine di fase, prevista dall'art. 303, comma primo, lett. d), ultima parte, cod. proc. pen., per l'ipotesi di cosiddetta "doppia conforme", postula che la "doppia conformità riguardi unicamente i reati oggetto di cautele, a non anche le eventuali ulteriori imputazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2014, n. 27747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27747 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/05/2014
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 962
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 11069/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IE N. IL 06/03/1967;
avverso l'ordinanza n. 79/2014 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 14/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
udito il difensore avv. Manari L., in sostituzione dell'avv. Guagliani Mario, che nel riportasi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'istanza volta a ottenere la dichiarazione d'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere e, in subordine, la sostituzione della medesima con quella degli arresti domiciliari, avanzata da CI UI.
La Corte riteneva che la misura non avesse perso efficacia, poiché il termine quadriennale decorrente dall'inizio della custodia, rilevante ai sensi del disposto di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) e comma 4, non era ancora decorso. Rilevava, inoltre, che le esigenze cautelari erano rimaste immutate, tenuto conto del numero e della gravità delle imputazioni e della deteriore personalità dell'imputato, desumibile dai gravi e plurimi precedenti penali.
2. Con ricorso per Cassazione il CI deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) e correlato vizio di contraddittorietà della motivazione. Rileva che la norma richiamata presuppone, stante la sua eccezionalità, una doppia pronuncia di responsabilità dell'imputato con riferimento ai reati oggetto di cautela, laddove in concreto il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 di cui all'originaria contestazione era stato radicalmente stravolto con il riconoscimento del comma 5 e l'elisione della recidiva, e, successivamente, con la configurazione come reato autonomo dell'ipotesi attenuata, talché non poteva affermarsi che ricorresse un caso di c.d. "doppia conforme". CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato, poiché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle norme ivi indicate.
2. Dal tenore e dalla ratio delle stesse, infatti, si evince che non è richiesto che la condanna emessa in grado di appello sia esattamente sovrapponibile a quella di primo grado, essendo sufficiente, invece, che ricorra una doppia affermazione di responsabilità penale in relazione a uno o più reati per i quali è stata disposta la cautela.
Nella specie si è in presenza di due sentenze di condanna conformi in punto di affermazione di responsabilità per il reato di estorsione, e tanto è di per sè sufficiente a far ritenere operante la presunzione di maggiore credibilità della condanna, discendente dalla conferma della stessa in grado di appello, non potendo incidere sulla fondatezza di detta presunzione la circostanza che altri punti, autonomi, della decisione non siano stati confermati in appello. Al riguardo è stato condivisibilmente affermato che qualora, come nel caso di specie "in relazione ad un autonomo capo di imputazione vi sia stata condanna sia in primo che in secondo grado, il relativo titolo cautelare vedrà avvalorata la prognosi di futura trasformazione di esso in titolo definitivo di esecuzione della pena, donde è giustificato il passaggio alla più severa disciplina di durata della custodia cautelare prevista dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), nella parte in cui fa espresso rinvio all'art. 303 c.p.p., comma 4.
2.2. D'altra parte, se si seguisse l'assunto contrario propugnato dal ricorrente, si dovrebbe, in ipotesi, ritenere che anche le modifiche apportate in appello ad altri, autonomi, capi di imputazione per ragioni estranee alla non colpevolezza dell'imputato (ad esempio: per estinzione del reato per amnistia, prescrizione, remissione di querela), siano idonee a elidere l'efficacia del titolo custodiale relativo a diversi ed autonomi capi di imputazione per i quali vi è stata, invece, conferma della condanna: il che è inaccettabile sul piano logico- giuridico, se si considera la ratio della norma qui contestata, che è quella di spostare il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela sociale e quelle di tutela della libertà individuale a favore delle prime, allorquando il principio di non colpevolezza sia attenuato in esito ad una duplice pronuncia di condanna, in due successivi gradi di giudizio, sul fatto costituente oggetto del medesimo titolo custodiale" (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 13172 del 05/02/2008, Rv. 239599, conf. Cass., Sez. 6, n. 27175 del 21/06/2011 Rv. 25073. L'assunto è conforme alla ratio della norma, che prevede l'applicazione del più lungo termine quando una doppia pronuncia di responsabilità penale qualifichi l'accertamento di merito come altamente probabile e tendenzialmente stabile, in un giudizio rafforzato da una valutazione giudiziaria univoca. Nessun profilo di violazione di legge ne' alcun vizio motivazionale è, pertanto, ravvisabile.
3. Del pari non può trovare accoglimento il secondo motivo d'impugnazione, in ragione dell'estrema genericità della censura formulata in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, a fronte, peraltro, di congrua motivazione sul punto da parte del Tribunale del riesame, che ha messo in luce la pericolosità del CI, desumibile dai precedenti penali e dalle accertate violazioni di misure cautelari e obblighi inerenti a misura di prevenzione.
5. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2014