Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01365/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4308 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ME s.r.l. e EN NE s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG B583C76815, rappresentate e difese dagli avvocati MA Labianca e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente NO VO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Guglielmo Sanfelice n. 38;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato MA Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Santa Lucia n. 81, presso l’Avvocatura Regionale;
nei confronti
OT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto riguarda al ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
a) del provvedimento dell’Ente NO VO del 23 luglio 2025, di aggiudicazione della “ gara per [la] "fornitura di n. 8 locomotori a basso impatto ambientale per movimentazione in impianti industriali e recupero in linea di convogli ferroviari - CIG:B583C76815" alla società OT spa con un punteggio di 97,01/100, per un importo complessivo netto pari ad euro 24.437.320,00 ”;
b) di tutti gli atti e verbali di gara, della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica presentata dalla OT s.p.a.;
c) di tutti gli atti e documenti relativi al sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta della OT s.p.a., ivi compresa la nota EAV-0026703-2025 del 2 luglio 2025, avente a oggetto “ Valutazione delle giustificazioni presentate ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023 - Procedura di gara Fornitura di n. 8 locomotori a basso impatto ambientale per movimentazione in impianti industriali e recupero in linea di convogli ferroviari - CIG B583C76815 - CUP F60F22000000006 ”;
d) dell’articolo 8, lettera b), e dell’articolo 9 del Disciplinare di gara, ove interpretati nel senso di consentire il frazionamento del possesso del “ Requisito di capacità tecnica e professionale ”;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
con conseguente declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato e per la condanna dell’Ente NO VO a risarcire il costituendo RTI ricorrente per il danno ingiusto cagionato dall’illegittimo svolgimento della gara e dall’esito dell’aggiudicazione stessa, in forma specifica mediante subentro, ex articolo 122 del codice del processo amministrativo, nel contratto qualora stipulato, ovvero – se non possibile – per equivalente economico;
nonché per l’annullamento:
e) della nota trasmessa a mezzo pec in data 1° settembre 2025, di riscontro alla “ Istanza di accesso atti - Procedura aperta per la fornitura di n.8 locomotori a basso impatto ambientale per movimentazione in impianti industriali e recupero in linea di convogli ferroviari CIG B583C76815 - CUP F60F22000000006 ” dell’8 agosto 2025 e per l’accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente all’accesso alla documentazione relativa alla fase di verifica dell’anomalia dell’offerta e di verifica del possesso dei requisiti, con la conseguente condanna dell’Ente NO VO a produrre in giudizio copia della suddetta documentazione, con riserva di articolazione di motivi aggiunti;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 settembre 2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
a) del provvedimento di aggiudicazione del 23 luglio 2025, già impugnato con il ricorso introduttivo;
b) di tutti gli atti e verbali di gara, della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica presentata dalla OT s.p.a., già impugnati con il ricorso introduttivo;
c) di tutti gli atti e documenti relativi al sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta della OT s.p.a., ivi compresa la nota EAV-0026703-2025 del 2 luglio 2025, già impugnati con il ricorso introduttivo;
d) dell’articolo 9 del Disciplinare di gara, ove interpretato nel senso di consentire il frazionamento del possesso del “ Requisito di capacità tecnica e professionale ” previsto al punto 8, lettera b), dello stesso Disciplinare, già impugnato con il ricorso introduttivo;
e) della nota dell’EAV trasmessa a mezzo del 5 maggio 2025, avente a oggetto “ Risposta alla pec del 02.05.2025 ”;
f) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; con conseguente declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato e per la condanna dell’Ente NO VO a risarcire il costituendo RTI ricorrente per il danno ingiusto cagionato dall’illegittimo svolgimento della gara e dall’esito dell’aggiudicazione stessa, in forma specifica mediante subentro, ex articolo 122 del codice del processo amministrativo, nel contratto qualora stipulato, ovvero – se non possibile – per equivalente economico;
quanto al ricorso incidentale depositato l’8 ottobre 2025:
per l’annullamento:
a) in parte qua , degli atti e verbali di gara (del 29 aprile 2025, 7 maggio 2025, 16 maggio 2025, 21 maggio 2025, 27 maggio 2025) e relativi allegati, limitatamente alla parte in cui l’offerta presentata dal ricorrente RTI ME - EN NE è stato ammesso alla procedura;
b) in parte qua , del Capitolato speciale tecnico di appalto, nella parte in cui sia inteso nel senso di escludere l’avvalimento in contrasto con le norme di legge e del Disciplinare di gara;
c) in parte qua , del Disciplinare di gara, nella parte in cui sia inteso nel senso di consentire la partecipazione di un RTI privo dei requisiti minimi di qualificazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente NO VO s.r.l., della Regione Campania e della OT s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 74 e 120 del codice del processo amministrativo;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa ER LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. L’Ente NO VO ha indetto una gara a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per la fornitura di “ n. 8 locomotori a basso impatto ambientale per movimentazione in impianti industriali e recupero in linea di convogli ferroviari - CIG B583C76815 - CUP F60F22000000006 ”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108 dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2023.
La miglior offerta è risultata quella dell’operatore economico OT s.p.a., odierna controinteressata, con un punteggio complessivo pari a 97,01 su 100. L’offerta è, tuttavia, risultata anomala, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Disciplinare di gara, ed è stata pertanto sottoposta a verifica di anomalia, ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023. In data 15 luglio 2025, il RUP ha comunicato l’esito delle verifiche sull’anomalia ritenendo l’offerta congrua e affidabile.
Con l’impugnato provvedimento del 23 luglio 2025, l’Ente NO VO ha aggiudicato la gara alla Bortolotti s.p.a.
2. Avverso l’aggiudicazione, insorge la parte ricorrente, che – con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti – solleva le seguenti censure:
1) illegittima mancata esclusione dell’aggiudicataria perché priva del requisito di capacità tecnica e professionale del “ fatturato maturato negli ultimi dieci anni relativo alle attività di fornitura e/o revamping e/o servizio di manutenzione di locomotori di manovra e/o soccorso e/o mezzi d’opera per un importo pari ad euro 15.000.000,00 ”, in violazione del divieto di c.d. “ avvalimento frazionato ” in relazione a un “ requisito di punta ”;
2) in ogni caso, nullità dei contratti di avvalimento per mancata indicazione delle risorse, dei mezzi e del personale oggetto di “prestito” e, quindi per genericità, indeterminatezza e indeterminabilità, in violazione dell’articolo 104, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dell’articolo 9.1, lettera b), del Disciplinare di gara;
3) difformità dell’offerta tecnica della OT rispetto al contenuto e ai requisiti prescritti dalla lex specialis , per quanto concerne in particolare il Capitolato speciale, pagina 38 - Tabella 2 “ Elenco criteri Offerta Tecnica ” sub criterio B8 “ Sistema di carica delle batterie di trazione tramite captazione catenaria con pantografo. Per Locomotori a scartamento ordinario ”, che realizzerebbe un aliud pro alio e avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara o, quanto meno, una valutazione di grave insufficienza o l’azzeramento del relativo punteggio erroneamente attribuito dalla Commissione;
4) violazione dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023, violazione dell’articolo 23 del Disciplinare di gara, violazione della par condicio tra i concorrenti, per avere la Stazione appaltante omesso di mettere a disposizione dei concorrenti tutti gli atti relativi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e per la incongruità dell’offerta avversaria, “ ove si consideri che l’offerta presentata, in ragione dell’abnorme ribasso offerto di circa il 44,10 %, risulta del tutto fuori mercato rispetto alla reale struttura dei costi ed alle condizioni effettive del mercato ferroviario ”; in particolare: risulta in capo all’aggiudicataria “ un costo complessivo per la fornitura di 8 locomotive pari ad € 23.620.000 (circa € 2.95 mln per unità) ”, inferiore ai benchmark di mercato; “ mancano voci importanti quali spese generali, licenze, logistica, energia, utile d’impresa ”; “ i costi di progettazione ed omologazione non sono inclusi per la testa di serie ”; “ la garanzia tecnica di 15 anni offerta (supporto ingegneria, obsolescenza, aggiornamenti SW, manutenzione full-service e ricambi) è insolita e rischiosa ”; “ un margine di utile inferiore al 8-10% non è realistico ”; “ non è stato contemplato il costo relativo alla progettazione, giustificandone l’assenza con l’assunzione di similarità del locomotore offerto rispetto a quello in progettazione in occasione [di altro appalto]”, argomentazione non sostenibile per il locomotore a scartamento ridotto, per il quale “ sarà inevitabilmente necessario prevedere un costo aggiuntivo di progettazione ”, così come “ per i costi relativi all’omologazione ed autorizzazione della testa di serie/versione/variante che sono stati trascurati nel computo ”; “ è stato inoltre indicato l’avvalimento di una ditta già operativa in EAV per la gestione della garanzia ”, tuttavia “ indicativo dell’esistenza di un’ulteriore voce di costo correlata al ridetto contratto di avvalimento ”; “ incongruenze, approssimazioni/imprecisioni che disvelano un livello di progettazione dell’offerta tutt’altro che completo/definito mettendo in dubbio l’assorbimento dei costi di progettazione e/o di omologazione dichiarato nei giustificativi dell’anomalia ”;
5) con i motivi aggiunti, la ricorrente si duole inoltre del fatto che in relazione alla possibilità di servirsi dell’avvalimento in relazione al requisito di idoneità professionale il Capitolato speciale (pagina 32) e il Disciplinare di gara (articolo 9.1) si contraddicono;
6) violazione, in contrasto con il Capitolato speciale, del “ divieto di ricorrere all’avvalimento per il requisito relativo al possesso del Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) e Albo dei Manutentori Abilitati conformi alla normativa nazionale vigente (normativa ANSF e norme di legge), certificati da un Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) riconosciuto dall’Agenzia ”, per il quale invece l’aggiudicataria intende avvalersi della S.I.Ma.R. s.r.l.;
7) mancata produzione dei certificati di esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti committenti, a riprova del requisito di capacità tecnico-professionale relativo al fatturato, di cui al punto 8, lettera b), del Disciplinare;
8) violazione, in ogni caso, del divieto di ricorrere all’avvalimento anche ove ritenuto non operativo, bensì di garanzia, che l’articolo 104 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non contempla più;
9) menzione, tra le referenze tecniche, della commessa affidata da altra società pubblica per la fornitura di locomotive full electric , non ancora maturata;
10) violazione dell’articolo 10 del Disciplinare di gara e dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 36 del 2023, atteso che “ nel contratto di avvalimento stipulato tra l’aggiudicataria e la società ausiliaria S.I.Ma.R. S.r.l., viene espressamente previsto che quest’ultima "può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati" ”, senza tuttavia indicare, “ in violazione dell’art. 10 del Disciplinare di gara, … in sede di partecipazione – né nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), né nella dichiarazione integrativa – le prestazioni che intendeva subappaltare ”;
11) “ l’aggiudicataria ha motivato la sostenibilità economica dell’offerta mediante il richiamo a stime di costo elaborate in occasione della precedente fornitura di 8 locomotori bandita da [altra società pubblica] , nonché all’impiego di attrezzature di proprietà e di processi produttivi sviluppati internamente … Tuttavia, tali elementi non risultano essere stati oggetto di alcuna puntuale verifica da parte della Stazione appaltante in ordine alla loro effettiva equivalenza rispetto alle condizioni operative dell’appalto oggetto di gara. In particolare, non è stato accertato se la commessa richiamata presentasse caratteristiche analoghe in termini di oggetto, livello qualitativo delle prestazioni, contesto territoriale, regime contrattuale applicato, contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento e modalità di esecuzione ”;
12) violazione dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in quanto: “ l’offerta in perdita rende "ex se" inattendibile l’offerta economica ”; “ l’utile d’impresa dichiarato dall’aggiudicataria, pari a € 1.221.269, rappresenta in realtà solo il 5,26% del costo complessivo dell’appalto, e non il 6,5% come indicato nella documentazione ”; mancherebbe “ del tutto l’indicazione dei costi associati ai contratti di avvalimento stipulati con le imprese ausiliarie ”, anche nella voce relativa ai costi generali, dovendosi considerare che “ il contratto di avvalimento con BB S.P.A. … prevede un compenso pari a € 70.000,00; il contratto di avvalimento con S.I.Ma.R. S.r.l. … prevede un compenso di € 70.000,00; il contratto di avvalimento con OT IL S.r.l. … stabilisce un compenso pari all’8% dell’importo di aggiudicazione ”, il quale essendo “ pari ad € 1.954.985,60 (ossia l’8% dell’importo di aggiudicazione di € 24.437.320,00) ” determinerebbe “ il totale azzeramento dell’utile dichiarato da OT S.p.A. nella relazione descrittiva dell’offerta economica, pari a € 1.221.269,00 ”.
3. La Regione Campania, con la memoria del 18 novembre 2025, ha fondatamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva “ in quanto i provvedimenti amministrativi impugnati sono tutti imputabili ad EAV ”, alla luce degli articoli 3, 4, 5, 9 e 13 del Disciplinare di concessione per la realizzazione del Programma di investimenti nel settore delle infrastrutture ferroviarie della Regione Campania, sottoscritto il 27 giugno 2023 e valido fino al 31 dicembre 2030 tra la stessa Regione e l’Ente NO VO s.r.l.
Deve, pertanto, esserne disposta l’estromissione dal presente giudizio.
3.1. All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, i difensori di parte ricorrente hanno dichiarato che è stata soddisfatta la loro richiesta di accesso agli atti in corso di causa. In relazione a tale domanda, deve – pertanto – essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. Ciò premesso, il ricorso introduttivo del presente giudizio e i relativi motivi aggiunti sono fondati, nei sensi e limiti di seguito esposti.
4.1. In ordine al primo motivo, il Collegio rileva quanto segue.
L’articolo 8 Requisiti di partecipazione del Disciplinare di gara , alla lettera b), relativa ai Requisiti di capacità tecnica e professionale , richiede un “ fatturato maturato negli ultimi dieci anni relativo alle attività di fornitura e/o revamping e/o servizio di manutenzione di locomotori di manovra e/o soccorso e/o mezzi d’opera per un importo pari ad euro 15.000.000,00 (dimostrabile mediante certificati di esecuzione rilasciati dai committenti). Per gli appalti pluriennali andrà computata la sola quota parte fatturata in detto periodo ”.
La stazione appaltante ha, in sostanza, richiesto la dimostrazione dell’intervenuta esecuzione di contratti nel settore di attività oggetto dell’appalto di cui alla presente controversia, la cui regolare prestazione dimostra l’elevata capacità tecnico-professionale del concorrente, sia economica sia organizzativa, necessaria per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della gara. Ai concorrenti è stato, dunque, richiesto di dimostrare di essere in grado di eseguire il contratto attraverso la prova di averne già eseguiti altri nel medesimo ambito, per un importo significativo.
Tale interpretazione letterale è confermata dall’esame logico-sistematico del disciplinare di gara, e in particolare dal raffronto con la clausola relativa alla dimostrazione del Requisito di capacità economica e finanziaria, che fa invece riferimento al “ fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque di almeno euro 30.000.000,00 (dimostrabile mediante bilanci aziendali) ”.
Il Collegio ritiene che non si sia di fronte a un c.d. “ requisito di punta ”, come tale insuscettibile di avvalimento frazionato; ciò in applicazione del canone del favor participationis , il quale – pur a fronte dell’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante in merito ai requisiti speciali di partecipazione – deve trovare applicazione anche a fronte di clausole suscettibili di plurime interpretazioni.
Nella fattispecie in esame, il punto 9.1 Avvalimento del Disciplinare di gara prevede che “ ciascun concorrente può avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente paragrafo 8 del presente Disciplinare di Gara, ai sensi dell’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. del 31 dicembre 2024 n. 209 ”, senza limitazioni; mancano, dunque, indicazioni da parte della Stazione appaltante tali da far ritenere quello richiesto un requisito di punta, né risultano motivazioni a sostegno della scelta di escludere la possibilità di cumulare le capacità tecnico-professionali; milita inoltre nel senso indicato la circostanza, rappresentata dall’Ente NO VO, che la gara era in precedenza andata deserta, sicché non vi sarebbe stato interesse a restringere la platea dei concorrenti.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha affermato che “ la stazione appaltante gode di massima discrezionalità nella scelta dei requisiti di capacità dei concorrenti che intende selezionare, col solo limite di non eccedere dall’oggetto dell’appalto per tipologia e caratteristiche (Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 259). Il c.d. requisito di punta può essere richiesto dalle stazioni appaltanti che però devono motivare la loro scelta posto che il senso di tale previsione è quello di richiedere una capacità tecnico-professionale specifica a garanzia di una corretta esecuzione del servizio ” (sezione quinta, sentenza 6 settembre 2022, n. 7749). Tali requisiti di punta – prosegue il Consiglio di Stato – “ si riferiscono alle precedenti esperienze nel settore; si tratta dei contratti più importanti da un punto di vista qualitativo e quantitativo, che i partecipanti stessi hanno svolto in precedenza ”; diversamente opinando, si “ finisce per restringere senza alcuna ragione la concorrenza, peraltro sostituendosi in modo flagrante all’amministrazione nelle scelte operate in sede di redazione del bando e poi nella fase di valutazione dei requisiti.
Occorre poi ricordare che la Corte di Giustizia, in sede di esame della domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici ha affermato che tale art. 63 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria (Corte di Giustizia U.E., 28 aprile 2022, causa C/642-20).
Frapporre ostacoli alla partecipazione alle gare di operatori economici che, presentatisi in raggruppamento, soddisfano pienamente i requisiti di capacità previsti dalla lex specialis è irragionevole e sproporzionato, oltreché in flagrante contrasto con l’art. 63 della Direttiva 24/2014 ” (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 6 settembre 2022, n. 7749, cit.), e finirebbe per frustrare la ratio stessa degli istituti del raggruppamento temporaneo e dell’avvalimento.
4.2. Il Collegio ritiene, invece, di dover accogliere la censura di nullità dei contratti di avvalimento per genericità.
A tal riguardo, l’articolo 104 del Codice dei contratti pubblici (sia pure con formulazione diversa dalla precedente) esige, per l’avvalimento, la “ forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico ”. A sua volta, il Disciplinare di gara, all’articolo 9.1 Avvalimento , stabilisce che “ il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: … b) l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto … Per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostanziali di cui all’art. 104, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i , il contratto di avvalimento non potrà limitarsi a indicare la durata, il prezzo e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obblighi concretamente assunti dal soggetto ausiliario (a titolo ad es. di subappalto, di cessione di azienda o ramo di azienda, di noleggio, ecc.) sulla base dei quali le prestazioni saranno svolte direttamente dalle risorse umane e/o strumentali dello stesso ausiliario, utilizzate dal concorrente dall’appaltatore in adempimento del contratto di avvalimento ”.
Giova precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata, il Collegio ritiene che quello in esame si configuri come avvalimento operativo, avuto riguardo “ alla ratio del requisito e alla tipologia di avvalimento che concerne non i meri requisiti di capacità economico finanziaria, ma i requisiti di capacità tecnico professionale … Va infatti richiamato al riguardo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, secondo il quale a seconda che si tratti di avvalimento c.d. garanzia ovvero di avvalimento c.d. tecnico o operativo, diverso è il contenuto necessario del contratto concluso tra l’operatore economico concorrente e l’ausiliaria; in particolare, in caso di avvalimento c.d. tecnico operativo sussiste sempre l’esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificamente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto che l’ausiliaria ponga a disposizione del concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6619; 21 luglio 2021, n. 5485; 12 febbraio 2020, n. 1120 e le sentenze ivi richiamate; le ragioni alla base del predetto orientamento giurisprudenziale sono in Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 19 luglio 2021, n.722).
È parimenti altrettanto noto il principio (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5464; sez. III, 4 gennaio 2021, n. 68, ma fissato dall’Adunanza plenaria nella sentenza del 14 novembre 2016, n. 23) secondo cui l’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento c.d. operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica contrattuale e in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 cod. civ.).
Il contratto di avvalimento … non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l’assetto negoziale deve consentire quantomeno "l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione" (Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3682); deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell’impresa ausiliata, dall’altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2021, n. 4935 Cons. Stato Sez. V, Sent., 10 gennaio 2022, n. 169) ” (Consiglio di Stato sezione quinta sentenza 11 dicembre 2025 n. 9802).
Il fatto che si tratti di avvalimento operativo trova conferma nel dato letterale:
- del disciplinare di gara, atteso che l’avvalimento di cui si discute riguarda i “ Requisiti di capacità tecnica e professionale ” e non il “ Requisito di capacità economica e finanziaria ” (per la cui distinzione si veda infra );
- degli stessi contratti di avvalimento stipulati, nei quali si legge che l’ausiliaria: metterà a disposizione le proprie risorse “ al fine di assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto ”; “ attraverso la struttura, mezzi, personale, e dotazioni suindicate, collaborerà fattivamente con l’PR AU per garantire l’esatto adempimento delle attività afferenti i requisiti prestati ”; “ si obbliga a mettere a disposizione dell’PR AU … Progettisti meccanici ed elettrici senior che, in caso di aggiudicazione della gara, si occuperanno della progettazione dei locomotori e della stesura della relativa documentazione tecnica ”.
È stata, al riguardo, in giurisprudenza rilevata l’erroneità dell’assunto della sostanziale sovrapponibilità dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziari: “ al contrario, trattasi di requisiti del tutto diversi tra di loro, in quanto il primo è volto a misurare la solidità patrimoniale dell’operatore economico, e dunque la capacità di far fronte con il proprio patrimonio agli obblighi risultanti dall’esecuzione del servizio; il secondo, invece, mira a garantire che l’impresa abbia la capacità tecnica di eseguire il servizio richiesto, e dunque che possieda quel bagaglio di risorse umane e tecniche necessario alla corretta esecuzione di un servizio, secondo gli standard di qualità richiesti dalla legge di gara ” (Consiglio di Stato, sezione quinta sentenza 3 aprile 2025, n. 2894).
Ciò premesso, quanto alla dedotta genericità, il Collegio rileva che:
1) nel contratto di avvalimento con la BB s.p.a., l’oggetto è così delineato:
“ 2. L’PR Ausiliaria si obbliga … a fornire e mettere a disposizione dell’PR AU il requisito puntualmente descritto alla lett. b) delle premesse [fatturato maturato negli ultimi dieci anni relativo alle attività di fornitura e/o revamping e/o servizio di manutenzione di locomotori di manovra e/o soccorso e/o mezzi d’opera per un importo pari ad euro 15.000.000,00, corrispondente al Requisito di capacità tecnica e processionale di cui all’articolo 8 lettera b) del Disciplinare] per un importo pari ad euro 8.112.000,00 (ottomilionicentododicimila/00), per tutta la durata dell’appalto come meglio descritto in appresso.
3. In funzione dei requisiti concretamente prestati suddetti, l’PR Ausiliaria assume l’impegno nei confronti dell’PR AU e della Stazione Appaltante di mettere a disposizione la propria capacità tecnico-operativa, il proprio patrimonio esperienziale e operativo in riferimento alle prestazioni oggetto del contratto di appalto, il proprio complesso aziendale, il proprio know-how operativo, tecnologico e commerciale, e l’esperienza maturata nel settore, tramite la propria struttura amministrativa e tecnico-operativa, composta da figure tecnico-professionali di elevata specializzazione ed esperienza nel settore, e le proprie risorse materiali, in termini di mezzi e attrezzature e dotazioni, tutto ciò al fine di assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto. In riferimento al requisito di cui al punto 8.b) Requisiti di capacità tecnica e professionale del disciplinare di gara richiamato nelle premesse, l’PR Ausiliaria mette a disposizione dell’PR AU, nell’ambito del presente contratto di avvalimento, le sue capacità tecniche professionali e operative, specificatamente alla sua comprovata esperienza nei sistemi di trazione elettrica a batteria.
4. Precisamente, fermo quanto sopra, l’PR Ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell’PR AU, per tutta la durata del contratto di appalto, e ciò anche in caso di proroga o comunque di protrazione dei tempi di esecuzione del contratto, e anche dopo la sua conclusione finché perdurino obblighi e/o garanzie dell’PR AU, i requisiti di cui sopra al punto 3.
5. L’PR Ausiliaria, attraverso la struttura, mezzi, personale, e dotazioni suindicate, collaborerà fattivamente con l’PR AU per garantire l’esatto adempimento delle attività afferenti i requisiti prestati, ed in particolare fornirà le proprie referenze di cui all’allegato "Referenze Tecniche Gara EAV"…
9. L’PR Ausiliaria assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati ”;
2) analogamente, nel contratto di avvalimento con la S.I.Ma.R. s.r.l., l’oggetto è così delineato:
“ 2. L’PR Ausiliaria si obbliga … a fornire e mettere a disposizione dell’PR AU i requisiti puntualmente descritti alle lett. b) e c) delle premesse [corrispondenti ai punti 8.a) e 8.b) del Disciplinare] , quest’ultimo per un importo pari ad euro 8.608.464,64 (ottomilioniseicentoottomilaquattrocentosessantaquattro/64), per tutta la durata dell’appalto come meglio descritto in appresso.
3. In funzione dei requisiti concretamente prestati suddetti, l’PR Ausiliaria assume l’impegno nei confronti dell’PR AU e della Stazione Appaltante di mettere a disposizione la propria capacità tecnico-operativa, il proprio patrimonio esperienziale e operativo in riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, il proprio complesso aziendale, il proprio know-how operativo e tecnologico, e l’esperienza maturata nel settore, tramite la propria struttura amministrativa e tecnico-operativa, composta da figure tecnico-professionali di elevata specializzazione ed esperienza nel settore, e le proprie risorse materiali, in termini di mezzi e attrezzature e dotazioni, tutto ciò al fine di assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto .
4. Precisamente, … l’PR Ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell’PR AU, per tutta la durata del contratto di appalto, in modo pieno ed incondizionato, senza limitazioni di sorta e ciò anche in caso di proroga o comunque di protrazione dei tempi di esecuzione del contratto Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) e Albo Manutentori Abilitati conformi alla normativa nazionale in vigore applicabile (normativa ANSF e norme di legge) relativamente al contesto operativo di cui al presente appalto e certificati da un "OIF" Organismo Indipendente Ferroviario (ex. VIS) riconosciuto dall’AGENZIA [corrispondenti al punto 8.a).3 del Disciplinare].
5. L’PR Ausiliaria, attraverso la struttura, mezzi, personale, e dotazioni suindicate, collaborerà fattivamente con l’PR AU per garantire l’esatto adempimento delle attività afferenti i requisiti prestati, ed in particolare fornirà le proprie referenze relative al requisito di cui al punto 8. a) 3. del disciplinare e di cui all’allegato "Referenze Tecniche Gara EAV".
6. Ai sensi del comma 7 del citato art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’PR Ausiliaria sarà responsabile in solido insieme alla PR AU nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto …
10. L’PR Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati ”.
A parere del Collegio, l’indicazione delle risorse prestate con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 8.b) del Disciplinare risulta generica e non corrispondente ai canoni di determinatezza o quanto meno di determinabilità sopra richiamati .
Le medesime censure risultano predicabili anche rispetto al contratto di avvalimento con la OT IL s.r.l., con il quale:
“ 2. L’PR Ausiliaria si obbliga … a fornire e mettere a disposizione dell’PR AU il requisito puntualmente descritto alla lett. b) delle premesse per un importo pari ad euro 803.000,00 (ottocentotremila/00), per tutta la durata dell’appalto come meglio descritto in appresso.
3. In funzione dei requisiti concretamente prestati suddetti, l’PR Ausiliaria assume l’impegno nei confronti dell’PR AU e della Stazione Appaltante di mettere a disposizione la propria capacità tecnico-operativa, il proprio patrimonio esperienziale e operativo in riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, il proprio complesso aziendale, il proprio know-how operativo, tecnologico e commerciale, e l’esperienza maturata nel settore, tramite la propria struttura amministrativa e tecnico-operativa, composta da figure tecnico-professionali di elevata specializzazione ed esperienza nel settore, e le proprie risorse materiali, in termini di mezzi e attrezzature e dotazioni, tutto ciò al fine di assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto ”.
Benché, infatti, nello stesso contratto venga detto che:
“ 4. Precisamente, … l’PR Ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell’PR AU, per tutta la durata del contratto di appalto, in modo pieno ed incondizionato, senza limitazioni di sorta e ciò anche in caso di proroga o comunque di protrazione dei tempi di esecuzione del contratto, e anche dopo la sua conclusione finché perdurino obblighi e/o garanzie dell’PR AU:
Progettazione e consulenza tecnica
Progettazione del materiale rotabile e consulenza tecnica nelle varie fasi di realizzazione, omologazione, installazione e manutenzione dei locomotori a batteria oggetto del contratto di appalto.
Personale
Progettisti meccanici ed elettrici senior che, in caso di aggiudicazione della gara, si occuperanno della progettazione dei locomotori e della stesura della relativa documentazione tecnica.
5. L’PR Ausiliaria, attraverso la struttura, mezzi, personale, e dotazioni suindicate, collaborerà fattivamente con l’PR AU per garantire l’esatto adempimento delle attività afferenti i requisiti prestati, ed in particolare fornirà le proprie referenze di cui all’allegato "Referenze Tecniche Gara EAV".
6. Ai sensi del comma 7 del citato art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’PR Ausiliaria sarà responsabile in solido insieme alla PR AU nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto …
10. L’PR Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati ”,
restano del tutto indeterminati – contrariamente a quanto necessario, secondo la giurisprudenza sopra riportata – i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione e i criteri per la quantificazione delle risorse medesime e dei mezzi forniti allo scopo indicato.
Non convince la tesi della controinteressata che, con un’inversione logica, vorrebbe dimostrare la specificità del contratto di avvalimento mediante il richiamo alle prestazioni che verrebbero affidate all’ausiliaria; la ratio dell’articolo 104 sta, infatti, nel consentire alla Stazione appaltante di valutare a priori l’adeguatezza delle risorse prestate. In altri termini, il riferimento alle prestazioni promesse non può costituire esso stesso comprova della disponibilità delle risorse necessarie, che deve invece risultare dalla indicazione specifica contenuta nel contratto di avvalimento.
Sul punto, questo Tribunale ha già affermato che “ ai sensi dell’art. 104 comma 9 D.lgs. n. 36/2023 … "In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d’esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento…".
Come si può notare, la norma affida al RUP importanti compiti di vigilanza e di controllo in fase di esecuzione del contratto circa l’effettivo impiego da parte dell’appaltatore delle risorse tecniche e strumentali messe a disposizione dall’ausiliaria con il contratto di avvalimento … che un contratto del tenore di quello in argomento evidentemente renderebbe impossibili da espletare.
La conseguenza della genericità del contratto di avvalimento si risolve nella sua nullità, "che, operando ab origine, comporta che il concorrente sia privo del requisito di capacità sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il che ne impone l’esclusione dalla procedura medesima …" - Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4198/2025 ” (sezione settima, sentenza 16 giugno 2025, n. 4504).
Quanto sopra determina l’illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria e, conseguentemente, dell’aggiudicazione disposta.
4.3. Con ulteriore doglianza, la ricorrente deduce, fondatamente, la violazione del Disciplinare di gara (e del Capitolato speciale), per essersi l’aggiudicataria avvalsa di una ausiliaria (la S.I.Ma.R. s.r.l.) per il Requisito di idoneità professionale di cui all’articolo 8 lettera a), punto 3, vale a dire “ essere in possesso di un Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) e di un Albo Manutentori Abilitati conformi alla normativa nazionale in vigore applicabile (normativa ANSF e norme di legge) relativamente al contesto operativo di cui al presente appalto e certificati da un "OIF" Organismo Indipendente Ferroviario (ex. VIS) riconosciuto dall’AGENZIA ”.
E questo, nonostante il Disciplinare, all’articolo 9.1, stabilisse che “ ciascun concorrente può avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente paragrafo 8 del presente Disciplinare di Gara, ai sensi dell’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. del 31 dicembre 2024 n. 209 ”, ma non – il dato letterale lo esclude – dei requisiti di idoneità, che devono essere posseduti dalla concorrente.
4.4. Dalla rilevata fondatezza dei motivi di ricorso relativi al mancato possesso dei requisiti di partecipazione, in capo all’aggiudicataria, e, dunque, all’illegittimità dell’ammissione dell’offerta dalla stessa presentata, discende la sopravvenuta carenza d’interesse, in capo alla parte ricorrente, allo scrutinio delle ulteriori censure mosse avverso la valutazione dell’offerta tecnica ed economica della controinteressata (cfr. T.A.R. Lazio, sezione terza quater , sentenza 21 ottobre 2025, n. 18132).
5. Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio ritiene dunque fondati il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
6. Occorre, ora, passare all’esame del ricorso incidentale.
Con i primi due motivi, la controinteressata deduce l’illegittimità della mancata esclusione della parte ricorrente:
a) per violazione del principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione dei soggetti raggruppati, “ in quanto le singole imprese risultano carenti di requisiti che l’art. 8 del Disciplinare di gara prevede espressamente a pena di esclusione ”; rileva, a tal riguardo, che l’articolo 68 ( Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ) del decreto legislativo n. 36 del 2023, stabilisce che:
- “ fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle ” (comma 2);
- “ i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato II.12 ” (comma 11); dalla documentazione di gara emergerebbe, invece, che: la mandante EN NE, che dichiara di eseguire il 20% delle prestazioni (domanda di partecipazione, pagina 2 e 13), ha dichiarato lo 0% riguardo al Requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.b.1 del Disciplinare; mentre la mandataria ME, che dichiara di eseguire l’80% delle prestazioni, raggiunge solo il 30% del Requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.c.1 del Disciplinare;
b) per carenza assoluta del requisito di esperienza professionale e capacità tecnica nel campo della fornitura e costruzione di veicoli e mezzi analoghi a quelli oggetto di affidamento, peraltro dichiarato dalla sola ME, la quale opera nel settore di attività prevalente ATECO 331700 - Riparazione e manutenzione di materiale ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori) e avrebbe omesso qualsiasi dichiarazione specifica sulla propria capacità tecnica, limitandosi all’indicazione cumulativa e generica dell’importo di 17 milioni di euro, i quali si riferiscono esclusivamente ad attività di mera manutenzione, coerentemente con l’oggetto di attività sociale, e senza attestazione di alcuna referenza tecnica attinente la costruzione e fornitura di veicoli.
Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale deduce la “ grave difformità dell’offerta tecnica ” del RTI ricorrente rispetto alle prescrizioni vincolanti contenute nei chiarimenti ufficiali della Stazione Appaltante, con particolare riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica B5 relativo all’autonomia di trasferimento a batteria, a causa della “ totale assenza degli elementi a corredo richiesti dalla Stazione Appaltante nel chiarimento n. 32 ” ( i.e. simulazioni, modelli previsionali, test, curve di decadimento, proiezioni).
Col quarto motivo del ricorso incidentale, si deduce “ l’assoluta indeterminatezza della proposta tecnica ” del RTI ricorrente, nella quale “ l’offerente dichiara espressamente … che "le caratteristiche definitive del singolo locomotore sono in corso di definizione con i fornitori coinvolti [...] e verranno precisate [...] con apposita specifica tecnica" da trasmettere soltanto entro 180 giorni dall’avvio dell’esecuzione ”, in violazione dell’articolo 108 ( Criteri di aggiudicazione ), comma 4, del codice dei contratti pubblici, per il quale “ l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all’oggetto dell’appalto ”, e del principio della par condicio . Segnatamente, l’offerta tecnica della parte ricorrente “ manca completamente di ”: dati sui motori elettrici e specifiche tecniche; caratteristiche dettagliate delle batterie e del sistema di accumulo; specifiche del sistema diesel e del relativo dimensionamento; caratteristiche tecniche del pantografo; dimensionamento del sistema di trazione; calcoli ingegneristici di supporto; schemi tecnici e rappresentazioni grafiche; modelli di degrado e simulazioni operative; dati di test o riferimenti a prototipi esistenti.
Col quinto motivo, si deduce “ l’incongruità e inverificabilità dell’offerta economica presentata dal RTI ME-EN ”, stante l’allegata indeterminatezza – allo stato – dell’offerta tecnica, in violazione dell’articolo 110 del codice dei contratti pubblici, per il quale “ le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità ” delle offerte.
Il sesto e il settimo motivo, hanno carattere dichiaratamente “ prudenziale ” e “ condizionato ”, per il caso in cui il Collegio ritenga di accogliere il ricorso principale: impossibilità fisica di garantire l’autonomia dichiarata con i sistemi di ricarica previsti; inadeguatezza del sistema di ricarica rapida da catenaria; incompatibilità con i vincoli di massa per asse; violazione dei principi di affidabilità tecnica delle offerte.
6.1. Il primo motivo non può essere accolto.
Come rilevato dal Consiglio di Stato, “ la nuova formulazione dell’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, che ha previsto la necessità che il partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese, designato come esecutore, sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, pone effettivamente il dubbio della estensione della regola di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento al di là dei settori dei lavori, anche per gli appalti di servizi e forniture, visto il generico riferimento alla prestazione e non solo ai lavori.
Tuttavia, deve affermarsi che l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023 non ha affatto introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva.
La lettera della legge si chiarisce, in base ad un’interpretazione sistematica, grazie alla lettura complessiva del comma 11 e dell’intero art. 68, il cui comma 9 sancisce oggi la responsabilità solidale di tutti i componenti del r.t.i. per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale.
In particolare, il comma 11 rinvia all’allegato II.12, il cui art. 30 corrisponde agli allegati al precedente d.P.R. n. 207 del 2010 e pone il principio della necessaria corrispondenza tra qualificazione e prestazione di pertinenza, esattamente come in passato, limitatamente ai lavori e non ai servizi o alle forniture. D’altronde, ciò è logico, visto che i servizi, come le forniture, costituiscono, in linea di principio, una prestazione unica, che non è scindibile, per cui i requisiti di qualificazione sono richiesti in via generale, salvo diverse specifiche previsioni della lex specialis di gara, al raggruppamento complessivamente, fermo restando che il soggetto esecutore, anche in caso di modifiche successive all’aggiudicazione, deve essere in possesso degli specifici requisiti prescritti per la esecuzione della prestazione.
Inoltre, è necessaria una interpretazione conforme alla disciplina unionale ed all’art. 76 Cost. Difatti, la legge delega n. 78 del 2022, all’art. 1, lett. s, ha posto tra i criteri direttivi la revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, che non consente la possibilità di un’innovazione rispetto al passato in ordine al cumulo dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti al raggruppamento – disciplina che, quindi, non può essere modificata dal legislatore delegato, che deve attenersi alla differenza esistente in passato tra appalti di servizi e forniture ed appalti di lavoro.
Infine, nella relazione al d.lgs. n. 36 del 2023, in sede di commento dell’art. 68, comma 11, è stata richiamata la sentenza Cons. St., sez. V, 31 marzo 2022, n.2367, in cui si legge "la giurisprudenza … ha precisato che per l’appalto di servizi (e di forniture) non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa componente il raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza, ma la relativa disciplina è rimessa alla lex specialis)".
In definitiva, alla stregua dell’interpretazione sistematica dei commi 2, 4 e 11 dell’art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023, per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale supplettiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori.
Ad ogni modo, l’art. 68, comma 11, ha natura derogabile … Difatti, ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett.b, le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive, per cui la lex specialis (se proporzionata e giustificata da motivazioni obiettive) prevale sulla norma generale. Tale prevalenza opera sia laddove la lex specialis preveda una disciplina più severa di quella generale dettata dal legislatore, sia laddove, al contrario, stabilisca una disciplina meno severa, vista la regola generale, derivante dallo steso par. 63, comma 1, della direttiva UE 2014/24, ai sensi del quale "per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi" …” (sezione quinta, sentenza 5 dicembre 2025, n. 9599).
Nel caso di specie, il Disciplinare di gara, all’articolo 8.1, ha espressamente previsto quanto segue:
“ Requisiti di idoneità professionale
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 8 a.1 così come quelli di cui al punto 8 a.2 e a.3 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
Il requisito di cui al punto 8 b.1, in caso di RTI concorrente, potrà essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
Requisiti di capacità economico finanziaria
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8 c.1 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso ”.
6.2. Non può ritenersi fondato neanche il secondo motivo.
Quanto alla allegata non corrispondenza del codice ATECO della ME all’oggetto dell’affidamento, giova richiamare la pronuncia con la quale il Consiglio di Stato ha chiarito che “ i codici ATECO non hanno finalità certificative dell’attività in concreto svolta dall’impresa e non rilevano ai fini dell’attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico- professionale, richiesto dal bando ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche … ” (sezione quinta, sentenza 5 settembre 2025, n. 7226).
Del resto, il Disciplinare di gara prevedeva quale Requisito di capacità tecnica e professionale , un fatturato maturato negli ultimi dieci anni relativo alle attività di “ fornitura e/o revamping e/o servizio di manutenzione di locomotori di manovra e/o soccorso e/o mezzi d’opera ”; requisito soddisfatto dal RTI ricorrente.
6.3. Devono, invece, essere accolti il quarto e il quinto motivo.
A tal riguardo, il Capitolato tecnico:
- al paragrafo “ 1 Oggetto e scopo ”, prevedeva che “ Il presente documento definisce le caratteristiche tecniche e prestazionali, i requisiti minimi dei locomotori oggetto di fornitura e dell’annesso servizio di garanzia tecnica ”;
- al paragrafo “ 4 Requisiti tecnici ”, indicava per i locomotori oggetto della fornitura: il “ profilo di missione ”; i “ requisiti generali ” (dimensioni; peso; velocità; sistema di rilevamento incendio e dotazioni specifiche per la protezione al fuoco; modalità di utilizzo; fari di servizio; sistema frenante; capacità di traino e frenatura; socket ; accoppiatori; cabina e banchi di guida; dispositivi di controllo e monitoraggio; sistema di trazione; attrezzatura di soccorso e rerailing ; defibrillatore; livrea e loghi; sistemi informatici); la “ compatibilità con rotabili flotta EAV ” ( range altezza accoppiatore).
Come rilevato dalla ricorrente incidentale, l’offerta tecnica del RTI ricorrente si limita a riprodurre le prescrizioni del capitolato, e quindi – nella sostanza – a “promettere” di soddisfare i requisiti minimi indicati dalla Stazione appaltante, senza tuttavia fornire dati concreti ed evidenze tecniche in ordine alle caratteristiche e alle specificità dei macchinari che intende fornire; ciò che rende, nella sostanza, impossibile valutarne l’offerta sia sotto il profilo tecnico, sia di conseguenza sotto il profilo economico.
Segnatamente, nel paragrafo 6 Caratteristiche generali dell’offerta della ME si rappresenta che:
- “ I locomotori sono progettati e costruiti per operare efficacemente e indifferentemente per la movimentazione di convogli in impianti industriali e per il recupero in linea di convogli in avaria; garantiscono capacità di traino, di frenatura e di accoppiamento con le tipologie di rotabili EAV presenti nel capitolato EAV citato in premessa, e garantire il rispetto di tutti i requisiti espressi in tale capitolato ”;
- “ I locomotori sono costruiti per garantire le prestazioni e i livelli di affidabilità, manutenibilità, disponibilità e sicurezza richiesti per l’intera vita utile richiesta dalla documentazione di gara ”;
- “ Le caratteristiche definitive del singolo locomotore sono in corso di definizione con i fornitori coinvolti, al fine di ottimizzare le caratteristiche di novità e basso impatto ambientale e verranno precisate, come previsto dalla documentazione di gara, con apposita specifica tecnica ”.
Infine, “ viene garantito ” il rispetto dei parametri indicati nel Disciplinare e pedissequamente riportati nell’offerta. Lo stesso è a dirsi per la “ Compatibilità con la flotta EAV ” (paragrafo 7), la “ cabina di guida ” (paragrafo 8), i “ Banchi di guida ” (paragrafo 9), i “ Dispositivi di controllo e monitoraggio ” (paragrafo 10), il “ Sistema di trazione ” (paragrafo 11), l’“ attrezzatura di soccorso e rerailing ” (paragrafo 12).
È vero che nel Capitolato, al paragrafo “ 12.1 Documentazione tecnica da consegnare ”, si leggeva “ L’Appaltatore dovrà trasmettere, entro 180 giorni solari e consecutivi dal verbale di avvio dell’esecuzione, le specifiche tecniche dei Locomotori, per ogni tipologia di Locomotore in base al contesto operativo di esercizio ”; ciò nondimeno, le caratteristiche tecniche dei macchinari avrebbero dovuto essere già definite in sede di offerta e non successivamente. Così agendo, il RTI ricorrente ha di fatto presentato un’offerta non definita e dunque non valutabile. Soprattutto, non si è in tal modo consentito alla stazione appaltante di apprezzare la differenza tra le macchine offerte dalla ricorrente e quelle offerte dall’aggiudicataria.
6.5. In conclusione, il ricorso incidentale dev’essere accolto, assorbita ogni ulteriore censura.
7. La fondatezza del ricorso incidentale determina l’illegittimità degli impugnati verbali di gara del 16 maggio 2025, del 21 maggio 2025 e del 27 maggio 2025, nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile e valutata l’offerta presentata dal ricorrente RTI ME-EN NE.
8. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione procedente di assumere qualunque determinazione ritenga opportuna in ordine alle sorti della gara.
9. La complessità e l’esito della controversia sorreggono la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dispone l’estromissione dal giudizio della Regione Campania;
b) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda, formulata dalla ricorrente, di accesso alla documentazione relativa alla fase di verifica dell’anomalia dell’offerta e di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara;
c) accoglie il ricorso principale integrato dai motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione;
d) accoglie il ricorso incidentale, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla i verbali di gara del 16 maggio 2025, del 21 maggio 2025 e del 27 maggio 2025, nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile e valutata l’offerta presentata dal ricorrente RTI ME-EN NE.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 8 gennaio 2026, 4 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
LO MA RI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
ER LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LL | LO MA RI |
IL SEGRETARIO