Sentenza 14 novembre 2025
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Il perfezionamento del reato di favoreggiamento della prostituzione. Nota a Cass., Sez. III Pen., 14 novembre 2025, ud. 8 ottobre 2025, n. 37185 The consummation of the offence of aiding and abetting prostitution. Note to the Supreme Court of Cassation, Criminal Section III, No. 37185, November 14, 2025 di Giada Tavano e Andrea Tavano Abstract [ITA]: Il presente contributo esamina una recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione relativa alla configurazione del reato di favoreggiamento della prostituzione. La decisione, inserendosi nel solco dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, ribadisce l'ampiezza della nozione di “favoreggiamento” e chiarisce che la fattispecie deve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2025, n. 37185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37185 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA
37185-25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Sent. n.
1453 UDIENZA PUBBLICA
DEL
08/10/2025
R.G.N. 19296/2025
NN ER
Presidente
IT NZ
NT Di TA
Relatore
FA BE
AL AR
ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione del presente provvedimento amettere le generalità e galtri dali identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio richiesta di parte imposte della legge
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL FUNZIONARIO AN
DIZIARIO
ki
AS NI, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte di appello di Lecce
Я
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NT Di TA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30/10/2024, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa in data 26/01/2023 dal Gup del Tribunale di Brindisi, con la quale, AS NI, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di favoreggiamento della prostituzione e condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AS NI, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Con un primo motivo deduce violazione dell'art. 3, comma 1 n. 8, e 4 n. 71 58/1975. Argomenta che è sufficiente ad integrare il reato di favoreggiamento della prostituzione qualunque condotta che si risolva in una concreta agevolazione dell'altrui meretricio, ivi compreso l'accompagnamento non occasionale della prostituta sul luogo ove attende i propri clienti;
nella fattispecie concreta, secondo l'accertamento in fatto dei Giudici di merito, non era configurabile il reato in questione, in quanto l'imputato era stato sorpreso in solo due occasioni, nell'arco di un mese, nell'atto di accompagnare con la propria autovettura due prostitute sul luogo ove esercitavano il meretricio;
era, quindi, evidente, l'occasionalità e la non offensività della condotta posta in essere dal ricorrente e, quindi, la non rilevanza penale della stessa. Con un secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1 n. 81 58/1975, relativamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, nella parte in cui commina la reclusione "da due a sei anni" anziché "fino a sei anni" o, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità, per contrasto con i principi di uguaglianza-ragionevolezza- art. 3 Cost- e di proporzionalità della sanzione penale- artt. 3 e 27, comma 3, Cost. Argomenta, ai fini della rilevanza della questione, che al ricorrente è stata contestata esclusivamente la condotta di favoreggiamento della prostituzione, certamente animata da un mero intento solidaristico nei confronti di persone in evidente stato di difficoltà; una valutazione globale del caso concreto consente di considerare tali fatti come di minore gravità; il trattamento sanzionatorio, parificato al reato di sfruttamento della prostituzione, risulta irragionevole e non attenuato dalla possibilità di applicare le diminuzioni di pena conseguenti ad eventuali attenuanti generiche, che non possono riequilibrare un trattamento sanzionatorio già in partenza sproporzionato, o di ritenere il fatto non punibile ai
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sensi dell'art. 131-bis cod.pen, o di accedere all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod.pen; ancora, sempre sul piano della rilevanza, va considerato la previsione di circostanze ad effetto speciale che determinano un raddoppio secco della pena e che risulta contestata al ricorrente la circostanza aggravante di cui all'art. 4 n. 71 58/75. Con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione, richiama la sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale che ha riconosciuto alla fattispecie di favoreggiamento una funzione di presidio della dignità umana e che il bene giuridico tutelato è la dignità della persona;
parificare le condotte di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione determina una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost e pregiudica la funzione rieducativa della pena, in quanto la condotta di favoreggiamento è sorretta da un intento solidaristico e protettivo nei confronti della persona;
il trattamento sanzionatorio è sproporzionato in ragione della parificazione tra favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ed anche rispetto ad altre ipotesi di reato, maggiormente lesive sotto il profilo della tutela dell'individuo; inoltre, la particolare severità del trattamento sanzionatorio impedisce di irrogare una pena congrua rispetto al caso concreto con la possibilità di riconoscere un'attenuazione del trattamento sanzionatorio per il fatto di lieve entità. Chiede, quindi, l'accoglimento dei motivi di gravame, con ogni conseguenza di legge.
3. Il Pg ha depositato requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, il reato di favoreggiamento della prostituzione consiste in qualsiasi comportamento oggettivamente idoneo a facilitare consapevolmente lo svolgimento dell'attività della prostituta, indipendentemente dal fine di lucro personale dell'agente che può anche mancare, essendo connotato il reato dal dolo generico e bastando la consapevolezza che il comportamento tenuto agevoli l'attività di prostituzione (Sez. 3, n. 36595 del 22/05/2012, [...]; Sez.3, n.11575 del 04/02/2009, Rv.243121Sez.1, n.39928 del 04/10/2007, Rv.237871; Sez.3, n.47226 del 04/11/2005, Rv.233268). Nè è necessaria, ai fini della configurabilità del reato, l'abitualità della condotta. "Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, così che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale
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quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta. Non sono invero richiesti dalla norma in esame comportamenti corrispondenti ad una condotta tipica, essendo invece sufficiente al perfezionarsi degli elementi costitutivi del reato una generica condotta avente un effetto di facilitazione che non deve necessariamente avere il carattere dell'abitualità connessa ad una reiterazione di atti - ancora richiamandosi la disposizione normativa il favorire "in qualsiasi modo" postula che gli estremi del reato siano integrati da un solo fatto di agevolazione;
per cui va considerato favoreggiamento della prostituzione qualsiasi interposizione, anche occasionale, purché sia tale da agevolare la prostituzione di una persona (ex plurimis sez. 3 n. 10938 del 31.10.2001; conf. Sez. 3, 25.6.2002, Sez. 4 n. 4842 del 2.12.2003). Questa Corte ha, inoltre, precisato che costituisce favoreggiamento della prostituzione ogni condotta materiale che concreti oggettivamente un aiuto all'esercizio di tale attività, rimanendo irrilevante solo l'aiuto che sia prestato esclusivamente alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest'ultima e non la sua attività di prostituzione, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata (Sez. 3, n. 36595 del 22/05/2012, [...]; Sez. 3, n. 8345 del 13/04/2000, [...], Rv. 217080). E in tale solco si inseriscono le pronunce che hanno affermato che non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato, un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione in quanto il negozio giuridico riguarda la persona e le sue esigenze abitative e non la sua attività di prostituta (ex multis Sez. 3, n. 7338 del 04/02/2014, [...], Sez. 3, n. 33160 del 19/02/2013, [...]; Sez. 3, n. 28754 del 20/03/2013, [...]) Ed è stato affermato che l'accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all'agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l'espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento (Sez.3, n.37299 del 16/07/2013,Rv.256696). Nella specie, la Corte territoriale, ha chiarito, in aderenza alle risultanze istruttorie, che la condotta agevolatrice dell'imputato era consistita nell'accompagnamento in auto sul luogo del meretricio delle tre prostitute di cui al capo di imputazione, con percezione di un compenso in denaro. Si tratta, all'evidenza, di attività oggettiva di aiuto all'attività di prostituzione, caratterizzata dalla non occasionalità della condotta, attività, anche remunerata con compenso in denaro, ed idonea a rendere più agevole l'esercizio della prostituzione.
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La motivazione della Corte territoriale è congrua, priva di vizi di manifesta illogicità nonchè corretta giuridicamente perché in linea con i principi di diritto suesposti e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
3. La questione di legittimità costituzionale sollevata è inammissibile. Il ricorrente afferma che il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 3, comma 1 n. 8 (reclusione da due a sei anni in luogo della reclusione fino a sei anni) sarebbe irragionevole e sproporzionato e, dunque, contrario agli artt. 3 e 27 Cost. La questione è manifestamente infondata. Il ricorrente, in particolare, lamenta una sproporzione sanzionatoria interna alla fattispecie, in quanto sarebbe irragionevole la parificazione a livello sanzionatorio tra il reato di favoreggiamento della prostituzione e quello di sfruttamento della prostituzione (entrambi previsti e puniti dall'art. 3 n. 8 | n. 75/1958), in quanto il reato di favoreggiamento avrebbe una minore capacità lesiva, essendo la relativa condotta sorretta da un intento solidaristico e protettivo nei confronti della persona. Va ricordato che l'art. 3 della legge n. 75/1958 accomuna sotto lo stesso profilo sanzionatorio non solo il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione ma anche ulteriori condotte, tutte ritenute dal legislatore parimenti lesive del bene giuridico tutelato. E la Corte costituzionale ha affermato che le figure delittuose contemplate dall'art. 3 citato, "costituiscono espressione della generale strategia di intervento adottata in materia dalla legge n. 75 del 1958: quella cioè di configurare la prostituzione come attività in sé lecita, vietando, però, nel contempo, sotto minaccia di sanzione penale, qualsiasi interazione di terzi con essa, sia sul piano materiale (in termini di promozione, agevolazione o sfruttamento), sia sul piano morale (in termini di induzione). Ciò, nella prospettiva di non consentire alla prostituzione stessa "di svilupparsi e di proliferare" (sentenza Corte cost. n. 278/2019). E si è precisato che il favoreggiamento si profila come "una forma di concorso materiale nella prostituzione altrui", pur con la particolarità che è punito solo in compartecipe e non l'autore del fatto (sentenza Corte cost. n. 141/2019). Il ricorrente lamenta, poi, in maniera generica, anche una sproporzione rispetto ad altre ipotesi di reato, dotate di un'indiscussa maggiore lesività sotto il profilo della tutela dell'individuo, senza, però, indicare alcuna ipotesi di reato. Va evidenziato che «il raffronto tra fattispecie normative, dirette a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di dosimetria della pena, deve avere casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione» (sono citate le sentenze n. 136 del 2020, n. 35 del 2018, n 282 del 2010 e n. 161
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del 2009); nella specie, il ricorrente non individua alcuna caso omogeneo comparabile ai fini della sproporzionalità della pena. Va osservato che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella selezione delle condotte punibili e nella determinazione delle relative cornici edittali, entro il limite generale del principio di proporzionalità (sentenza Corte cost. n. 113/2025); le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena in quanto massima espressione di politica criminale spettano al legislatore, con il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino arbitrarie o manifestamente irragionevoli (ex multis, tra le ultime, sentenze n. 46 del 2024, n. 120 del 2023, n. 260 e n. 95 del 2022, n. 62 del 2021). Da tanto consegue, come anticipato, la manifesta infondatezza della questione. Infine, con riferimento alla lamentata mancata previsione di una circostanza attenuante per i casi di lieve entità, la questione non è rilevante, in quanto il fatto che emerge dalla imputazione e dalle argomentazioni poste a fondamento della sentenza di condanna non si profila connotato da lieve entità (il reato è aggravato ai sensi dell'art. 4 comma 1 n. 7 della legge 75/1958 e le modalità della condotta,- reiterato accompagnamento di una pluralità di prostitute e percezione di compenso in denaro-hanno determinato l'irrogazione di una pena sensibilmente superiore al minimo edittale, pur con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed alla contestata aggravante); inoltre, quanto al profilo della possibilità di accesso all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod.pen., non risulta dagli atti che il ricorrente abbia avanzato nel processo una siffatta richiesta.
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/10/2025 Il Consigliere estensore NT Dr Stas
IL FUNZIONANDCAUDIZIARI
NA MO
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Il Presidente
NN ER LI
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente NN ER
Depositata in Cancelleria
Opzi
14 NOV. 2025
IL FUNZIONARIOGUDIZIARIO NA ED
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