Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2020, n. 10348
CASS
Sentenza 4 dicembre 2020

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Il provvedimento di assegnazione del detenuto al circuito di elevato indice di vigilanza è espressione del potere discrezionale, riservato all'Amministrazione penitenziaria, di organizzare e regolare la vita all'interno degli istituti, tenuto conto della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria, di talché la verifica da parte del magistrato di sorveglianza, a seguito di reclamo avverso tale provvedimento, è limitata all'accertamento o meno di una lesione dei diritti del detenuto in conseguenza della sua assegnazione all'area riservata della struttura carceraria. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice di sorveglianza, ravvisata una lesione del diritto alla salute, aveva ordinato lo spostamento dall'area riservata di un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., assegnando un termine di venti giorni all'amministrazione penitenziaria per provvedere alla sua collocazione in una sezione diversa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2020, n. 10348
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10348
    Data del deposito : 4 dicembre 2020

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