Sentenza 4 dicembre 2020
Massime • 1
Il provvedimento di assegnazione del detenuto al circuito di elevato indice di vigilanza è espressione del potere discrezionale, riservato all'Amministrazione penitenziaria, di organizzare e regolare la vita all'interno degli istituti, tenuto conto della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria, di talché la verifica da parte del magistrato di sorveglianza, a seguito di reclamo avverso tale provvedimento, è limitata all'accertamento o meno di una lesione dei diritti del detenuto in conseguenza della sua assegnazione all'area riservata della struttura carceraria. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice di sorveglianza, ravvisata una lesione del diritto alla salute, aveva ordinato lo spostamento dall'area riservata di un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., assegnando un termine di venti giorni all'amministrazione penitenziaria per provvedere alla sua collocazione in una sezione diversa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2020, n. 10348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10348 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2020 |
Testo completo
10348-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA Presidente - Sent. n. sez. 3330/2020 CC 04/12/2020 FRANCESCO CENTOFANTI - R.G.N. 16789/2020 RAFFAELLO MAGI IO CAIRO -Relatore - CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELA Giussize miconfrontidi: PO IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere IO CAIRO;
― lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa M. F. Loy, sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, con ordinanza in data 25 febbraio 2020, rigettava il reclamo proposto dal D.A.P. avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo presentato da IL AN, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. IL era stato collocato nella sezione dell'istituto denominata "area riservata" e, a fronte del reclamo proposto, il Magistrato di sorveglianza ne aveva disposto lo spostamento con termine di venti giorni all'amministrazione penitenziaria per provvedere alla sua collocazione in una sezione diversa. Il detenuto aveva posto all'attenzione del Giudice di sorveglianza il peggioramento delle sue condizioni di salute con l'ubicazione nella sezione riservata con conseguente lesione del suo diritto soggettivo. Ivi trasferito il 26 aprile 2019 aveva rifiutato la terapia farmacologica non ritenendo di essere affetto da una patologia psichiatrica e aveva lamentato, già dopo pochi giorni, problemi di insonnia derivanti dalla presenza di una caldaia nei pressi della stanza, accessorio posto all'esterno della struttura e a fianco la sua finestra. Il reclamo era stato accolto e il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'impugnazione del D.a.p. con il provvedimento qui impugnato.
2. Ricorre per cassazione, l'avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero della Giustizia e lamenta quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si duole della violazione dell'art 606, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. e deduce il difetto di giurisdizione avendo il magistrato di sorveglianza esercitato poteri spettanti all'Amministrazione penitenziaria. L'assegnazione all'area riservata determina in capo al detenuto il radicarsi di una posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo. Non rileva, dunque, un diritto soggettivo.
2.2. Con il secondo motivo si duole il ricorrente della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Il reclamo sarebbe ammissibile solo in relazione all'inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria di disposizioni che diano luogo ad un attuale e grave pregiudizio per l'esercizio dei diritti soggettivi del detenuto, condizione qui non ricorrente. 2 ド CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. La disciplina del procedimento di reclamo di cui all'art 35-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 postula la violazione di un diritto soggettivo e in presenza di essa violazione il magistrato di sorveglianza è titolato ad intervenire, al fine di evitare che posizioni legittimanti siffatte possano restare prive di tutela. La questione sottoposta dal detenuto non è semplicisticamente afferente all'ubicazione del detenuto in area riservata, ma attiene alla lesione del diritto alla salute che è indiscutibilmente un diritto soggettivo su cui vi è giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Ciò pur volendo configurare una situazione di "coesistenza" di posizioni giuridiche soggettive contrapposte (riserva all'Amministrazione nella sistemazione dei detenuti, secondo i profili individuali in determinate aree e tutela del diritto alla salute) coesistenza che vedrebbe, comunque, prevalere la lesione del diritto alla salute di presidio costituzionale. La lesione affermata, dunque, radica la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria e nella specifica vicenda del magistrato di sorveglianza. Deve, pertanto, escludersi che si sia in presenza di una situazione di solo interesse legittimo, come affermato dal D.a.p. impugnante che escluderebbe la giurisdizione e, al pari, deve escludersi il lamentato vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
1.2. L'altro aspetto, anche dedotto nella medesima censura, ripreso nel secondo motivo dell'impugnazione, richiama la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. La deduzione è fondata. Il provvedimento impugnato ha disposto non solo la tutela del diritto alla salute, ma ha ordinato che nel termine di venti giorni l'Amministrazione spostasse il detenuto dall'area riservata. Così statuendo, tuttavia, ha esercitato una potestà riservata all'Amministrazione stessa, eccedendo i poteri attribuiti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 e sostituendosi all'Amministrazione nella individuazione dei reparti ove i detenuti devono essere allocati. Deve, invero, ribadirsi il principio secondo cui il provvedimento di assegnazione del detenuto al circuito di elevato indice di vigilanza è espressione di un potere discrezionale riservato all'Amministrazione penitenziaria di organizzare e regolare la vita all'interno degli istituti, tenuto conto della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria, di talché la verifica da parte del Magistrato di sorveglianza a seguito di reclamo avverso tale provvedimento è limitata all'accertamento o meno di una lesione dei diritti del 3 l detenuto in conseguenza della sua assegnazione all' area riservata della struttura carceraria (Sez. 1, n. 6737 del 30/01/2014, Pangallo, Rv. 259175). Ciò posto la tutela del diritto alla salute del detenuto, accertata attraverso una diagnosi specifica e la necessità di assicurarne una piena esplicazione non può avvenire anche attraverso l'ordine di collocare il detenuto stesso in sezione diversa assegnazione che compete da quella denominata "area riservata", all'Amministrazione penitenziaria in via esclusiva. Né emergono aspetti di macroscopica abnormità nell'assegnazione del ristretto ad un'area di detenzione, piuttosto che ad un'altra. La rimozione del disagio e della affermata lesione del diritto alla salute deve avvenire nel rispetto della discrezionalità dell'Amministrazione nell'assegnazione dei detenuti e nell'esplicarsi della relativa potestà. La decisione di merito, nella vicenda oggetto d'esame, non risulta essere stata preceduta da una verifica effettiva sul peggioramento delle condizioni di salute, né si è documentato che i disagi derivanti dall'insonnia fossero stati indotti dal rumore della caldaia, come lamentato. Ciò sarebbe stato necessario per intendere l'effettività della lesione del diritto soggettivo e il suo collegamento in nesso di derivazione causale dalla denunciata allocazione intramuraria. Sul punto non risulta essere stato compiuto, in particolare, uno specifico accertamento concreto, al di là di quanto affermato dal detenuto, sulla sussistenza del rumore e sul superamento dei limiti di ordinaria tollerabilità, oltre che sulla sua percepibilità e sul se esso fosse collegato alla patologia del IL. Si è piuttosto dato conto di una condizione clinica volontariamente non curata e che risultava accentuatasi alla luce della assegnazione al reparto riservato e alla carenza di sonno. Il provvedimento impugnato avrebbe dovuto, al contrario, tenere distinto l'aspetto relativo alla lesione del diritto alla salute e quello collegato alla scelta di allocazione del detenuto in un reparto determinato. Ciò, se necessario, anche provvedendo ad approfondimenti peritali. Non si può, invero, sic et simpliciter reclamare, in funzione della tutela del primo diritto, lo spostamento dal reparto, con conseguente modifica del livello di sicurezza nel regime di restrizione, modifica che deriverebbe dal trasferimento e che è di esclusiva spettanza dell'Amministrazione. complessivamenteQuesti elementi ponderati avrebbero imposto un approfondimento sulla esistenza, dunque, del nesso causale tra collocazione nella specifica camera di detenzione e lesione del diritto alla salute, oltre che sulla possibilità di ottenere un controllo farmacologico dell'eventuale condizione patologica, che il detenuto aveva continuato a rifiutare. 4li 3. Alla luce di quanto premesso il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2020 Il Presidente Il Consigliere estensore tumwein AN Giuseppe Santalucia DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 MAR 2021 M DIC E R IL CANCELLIERE P U Pietro Di Meb 5