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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
216/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA prima sezione civile
Il tribunale di Venezia composto dai magistrati
AR OL – presidente
Silvia Bianchi – giudice
Carlo Azzolini – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio promosso da c.f.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/07/1972, residente in [...], in qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale
“ , identificata dal c.f.: e dal Parte_1 C.F._1 numero di p.iva: , corrente in Sarcedo (VI), via della Fisica P.IVA_1
n. 8 – ricorrente nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
c.f. e p.iva: , con sede legale sita in Mira (VE), via Burano P.IVA_2
n. 67, casella p.e.c.: – convenuta Email_1
corrente in Sofia (Bulgaria) e con sede secondaria in CP_2
IL ON (BR) alla Via per Grottaglie - Z.I., cod. fisc. e p. Iva
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante P.IVA_3 sig. , nato in [...] F.na (BR) il 23/11/1975, cod. CP_3 fisc. intervenuta C.F._2
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz cpc.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta che si è costituita il 17.11.2025 dichiarando di non opporsi alla domanda;
la circostanza è stata ribadita all'udienza del 19.11.2025 sia dal procurator avv. Daniele Costantini, sia dal legale rappresentante di;
Controparte_4
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
ha dichiarato di intervenire nel proc. unitario n. 216-1/2025 R.G. CP_2 del Tribunale di Venezia a carico di quale creditrice Controparte_1 della somma precettata di € 12.408,80, perché il Tribunale, compiuti i necessari accertamenti ed esperite le opportune indagini, provveda all'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi anteriore al deposito dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00; va rilevato che sono stati prodotti solo i bilanci chiusi nel 2023 e nel 2024, manca quello del 2022, sicché è preclusa la valutazione dei tre esercizi precedenti;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII);
2
ritenuto che
la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'ammontare dei debiti maturati, quali:
debiti tributari: € 860,69;
debiti contributivi: non risultano esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni civili;
debiti verso la parte ricorrente: € 33.387,73, oltre alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, agli interessi successivi maturandi fino al saldo effettivo, nonché alle spese e competenze successive occorrende;
debiti verso l'intervenuta : € 12.408,80, somma portata dal DI CP_2 dichiarato esecutivo n. 1050/2025 del GdP di Brindisi, credito precisato nel precetto di pagamento del 30.9.2025; inoltre, dal bilancio alla data del 31.12.2024 risultano debiti complessivi pari a
€ 331.000,00, a fronte di crediti per € 157.000,00; ritenuto di nominare curatore il dott.ssa con studio in Persona_1
Venezia, iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
PER QUESTI MOTIVI
visto l'art. 49 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e CP_1
p.iva: , con sede legale sita in Mira (VE), via Burano n. P.IVA_2
67, casella p.e.c.: Email_1
nomina giudice delegato il dott. AR OL;
nomina curatore il dott.ssa , con invito ad accettare la Persona_1 nomina entro due giorni dalla comunicazione;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
3 fissa l'udienza del 18.3.2026 ore 9:00 davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Venezia, 24.11.2025.
Il Presidente
AR OL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA prima sezione civile
Il tribunale di Venezia composto dai magistrati
AR OL – presidente
Silvia Bianchi – giudice
Carlo Azzolini – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio promosso da c.f.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/07/1972, residente in [...], in qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale
“ , identificata dal c.f.: e dal Parte_1 C.F._1 numero di p.iva: , corrente in Sarcedo (VI), via della Fisica P.IVA_1
n. 8 – ricorrente nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
c.f. e p.iva: , con sede legale sita in Mira (VE), via Burano P.IVA_2
n. 67, casella p.e.c.: – convenuta Email_1
corrente in Sofia (Bulgaria) e con sede secondaria in CP_2
IL ON (BR) alla Via per Grottaglie - Z.I., cod. fisc. e p. Iva
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante P.IVA_3 sig. , nato in [...] F.na (BR) il 23/11/1975, cod. CP_3 fisc. intervenuta C.F._2
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz cpc.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta che si è costituita il 17.11.2025 dichiarando di non opporsi alla domanda;
la circostanza è stata ribadita all'udienza del 19.11.2025 sia dal procurator avv. Daniele Costantini, sia dal legale rappresentante di;
Controparte_4
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
ha dichiarato di intervenire nel proc. unitario n. 216-1/2025 R.G. CP_2 del Tribunale di Venezia a carico di quale creditrice Controparte_1 della somma precettata di € 12.408,80, perché il Tribunale, compiuti i necessari accertamenti ed esperite le opportune indagini, provveda all'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi anteriore al deposito dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00; va rilevato che sono stati prodotti solo i bilanci chiusi nel 2023 e nel 2024, manca quello del 2022, sicché è preclusa la valutazione dei tre esercizi precedenti;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII);
2
ritenuto che
la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'ammontare dei debiti maturati, quali:
debiti tributari: € 860,69;
debiti contributivi: non risultano esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni civili;
debiti verso la parte ricorrente: € 33.387,73, oltre alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, agli interessi successivi maturandi fino al saldo effettivo, nonché alle spese e competenze successive occorrende;
debiti verso l'intervenuta : € 12.408,80, somma portata dal DI CP_2 dichiarato esecutivo n. 1050/2025 del GdP di Brindisi, credito precisato nel precetto di pagamento del 30.9.2025; inoltre, dal bilancio alla data del 31.12.2024 risultano debiti complessivi pari a
€ 331.000,00, a fronte di crediti per € 157.000,00; ritenuto di nominare curatore il dott.ssa con studio in Persona_1
Venezia, iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
PER QUESTI MOTIVI
visto l'art. 49 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e CP_1
p.iva: , con sede legale sita in Mira (VE), via Burano n. P.IVA_2
67, casella p.e.c.: Email_1
nomina giudice delegato il dott. AR OL;
nomina curatore il dott.ssa , con invito ad accettare la Persona_1 nomina entro due giorni dalla comunicazione;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
3 fissa l'udienza del 18.3.2026 ore 9:00 davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Venezia, 24.11.2025.
Il Presidente
AR OL
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