CASS
Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2024, n. 13068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13068 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Campobasso;
nel procedimento a carico di LL LL nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 18/05/2023 del tribunale di Larino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Valentina Manuali che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore avv.to Antonello Veneziano che ha insistito per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con sentenza del 18 maggio 2023 il tribunale di Larino assolveva LL LL dal reato ex art. 10 quater comma 2 del dlgs. 74/2000 perché non punibile ai sensi dell'art. 13 del dIgs. 74/2000. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte di appello di Campobasso deducendo un motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13068 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 10/01/2024 t 3. Deduce vizi di violazione di legge per la non applicabilità dell'art. 13 del Dlgs. 74/2000 al reato contestato alla ricorrente 4. Il ricorso è fondato per le ragioni esposte nel medesimo, nella misura in cui il capo di imputazione appare fare riferimento a crediti inesistenti, atteso che diversamente da quanto sostenuto nelle proprie conclusioni dalla difesa, non emerge alcuna riqualificazione del fatto in termini riconducibili alla causa di non punibilità ex art. 13 comma 1 del dlgs. 74/2000. 5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio dinnanzi alla corte di appello di Campobasso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Campobasso. Così deciso il 10/01/2024.
nel procedimento a carico di LL LL nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 18/05/2023 del tribunale di Larino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Valentina Manuali che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore avv.to Antonello Veneziano che ha insistito per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con sentenza del 18 maggio 2023 il tribunale di Larino assolveva LL LL dal reato ex art. 10 quater comma 2 del dlgs. 74/2000 perché non punibile ai sensi dell'art. 13 del dIgs. 74/2000. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte di appello di Campobasso deducendo un motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13068 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 10/01/2024 t 3. Deduce vizi di violazione di legge per la non applicabilità dell'art. 13 del Dlgs. 74/2000 al reato contestato alla ricorrente 4. Il ricorso è fondato per le ragioni esposte nel medesimo, nella misura in cui il capo di imputazione appare fare riferimento a crediti inesistenti, atteso che diversamente da quanto sostenuto nelle proprie conclusioni dalla difesa, non emerge alcuna riqualificazione del fatto in termini riconducibili alla causa di non punibilità ex art. 13 comma 1 del dlgs. 74/2000. 5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio dinnanzi alla corte di appello di Campobasso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Campobasso. Così deciso il 10/01/2024.