Sentenza 10 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15182 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
• REPUBBLICA ITALIANA LA CORT U51 82 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Reof. Givie TE ZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SABATINI - Presidente Dott. Francesco R.G.N. 11883/00 - Dott. Fabio Consigliere MAZZA 14328/00 30838 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere- Cron. Rep. 34028 Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere- Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere Ud. 05/06/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMMERCIAL UNION ITALIA SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ANTONUCCIO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO VALAPERTA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANTIERE FLLI MARCHI SNC, MARCHI EZIO;
- intimati e sul 2° ricorso n° 14328/00 proposto da:2003 SNC, in persona 1308 CANTIERE FLLI MARCHI -1- dell'amministratore legale rappresentante pro tempore Sig. EZ HI, MARCHI EZIO, elettivamente presso lo 2 domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO 191 studio dell'avvocato SAVERIO JANARI, difesi dall'avvocato STEFANO FACCINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
COMMERCIAL UNION ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ANTONUCCIO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO VALAPERTA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 446/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione IV Civile, emessa 1'01/12/99 e depositata il 10/03/00 (R.G. 861/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/03 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. -2- R.G. 11883/00 - 14328/00 Svolgimento del processo La RC UN Italia s.p.a. convenne in giudizio il sig. EZ HI e la s.n.c. Cantiere F.LL HI per il pagamento di una somma di danaro (£ 296.286.200), esponen- do che nell'ottobre del 1987 il sig. ELIA UR aveva commissionato alla società convenuta l'allestimento di un motor yacht, poi assicurato presso la The Northern As. Co. TD. (alla quale era successivamente subentrata la RC UN in forza dei DD.MM. nn. 18770 e 18771 del 10 dicembre 1990); nel luglio del 1988 l'imbarcazione fu dichiarata pronta per la consegna e, su richiesta del committente, prese il mare per un giro di prova alla guida del menzionato sig. HI;
nel corso della navigazione scoppiò un violento incendio a bordo che, benché prontamente domato, provocò gravi danni all'imbarcazione; dall'accertamento tecnico preventivo eseguito emerse che la presa a ma- re del circuito di raffreddamento del motore destro era otturata da un foglio di plastica;
a seguito di contestazioni sorte tra le parti, l'imbarcazione fu ceduta ad un terzo ed il cantie- re restitui al committente quanto da lui pagato in esecuzione del contratto, dedotta la som- ma (£ 296.286.200) costituente il corrispettivo delle riparazioni eseguite dopo l'incendio; la RC UN (la società attrice) pagò al ELIA la somma predetta, con diritto di surrogarsi a lui nei confronti dei responsabili del sinistro, individuabili (secondo la pro- spettazione della compagnia di assicurazioni) nel cantiere che aveva allestito l'imbarcazione (la Cantiere F.LL HI s.n.c.) e nel HI, in relazione alla messa in ma- re del natante non ancora ultimato, ai difetti di costruzione del mezzo ed alla negligenza del HI nella conduzione, della quale la società era tenuta a rispondere in quanto pre- ponente del primo. 1 Il Tribunale di Venezia, esperita la consulenza tecnica, respinse la domanda per mancan- za di legittimazione della società attrice. La Corte d'appello della stessa città, pur ricono- scendo l'esistenza di un valido rapporto assicurativo (e, dunque, la legittimazione della Cons. Souto est. 1 R.G. 11883/00 - 14328/00 compagnia assicuratrice), respinse il gravame proposto dalla RC UN per insus- sistenza del credito risarcitorio in ordine al quale veniva esercitata la surrogazione. La RC UN propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia, svolgendo tre motivi. Rispondono con controricorso la Cantiere F.LL HI ed EZ HI, i quali propongono anche ricorso incidentale condizionato, formu- lato in un unico motivo. La RC UN ha depositato anche memoria. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c., essendo stati proposti contro la medesima sen- tenza. Il giudice, nel rigettare l'appello della RC UN, spiega che nella fattispecie non è configurabile un diritto al risarcimento del danno a favore del proprietario del natan- te, in ordine al quale riconoscere il diritto di surrogazione all'assicuratrice. A tale conclu- sione perviene considerando che, per quanto riguarda il Cantiere, la sua responsabilità è rimasta esclusa sia dall'accertamento tecnico, sia dalle stesse allegazioni della Commecial, la quale, sulla scorta dei risultati dell'accertamento tecnico, indicò la causa del sinistro nell'ostruzione di una delle prese a mare dell'impianto di raffreddamento e, quindi, in un incidente di navigazione e non in un difetto di costruzione del natante. Per quanto riguarda il HI, la sentenza esprime due diverse ragioni per ritenerlo esente da responsabilità: in primo luogo, la RC non prospetta suoi specifici comportamenti o omissioni nei quali sia individuabile un concreto profilo di colpa;
in secondo luogo, l'art. 294 Cod. Nav. attribuisce al comandante la responsabilità per i danni alla nave derivanti da errori nella manovra e nella specie non risultava che il HI fosse il comandante dell'imbarcazione, visto che, peraltro, a bordo era presente il proprietario al quale andavano, invece attribuite quelle funzioni. Per altro verso, il fatto che il HI fosse al timone del natante non sposta i termini della questione, non essendo stati provati (da parte del comandante e, dunque, da Cons. Spirito est. 2 R.G. 11883/00 - 14328/00 parte di chi pretendeva di surrogarsi a questo) suoi comportamenti in concreto integranti negligenza o imperizia nel fornire le necessarie indicazioni al comandante o nell'eseguire le disposizioni da questi impartite per la manovra e la condotta dell'imbarcazione. Con il primo motivo di ricorso la RC UN - censurando i vizi della motiva- zione si rivolge verso quel punto della sentenza in cui si afferma che l'ostruzione di una presa a mare, quale incidente di navigazione, escluderebbe un difetto di costruzione. So- stiene, invece, che era stato accertato il mancato funzionamento della cicalina d'allarme del surriscaldamento dell'acqua refrigerante, ossia un difetto di costruzione del quale la sentenza avrebbe dovuto dare conto. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Come s'è visto in precedenza, la decisione impugnata esclude la responsabilità del Cantiere sulla base di due diversi pre- supposti: i risultati dell'accertamento tecnico, per un verso, e, per altro verso, le stesse al- legazioni della RC, la quale ha sempre indicato come causa del sinistro una circo- stanza (l'ostruzione della presa a mare) che prospetta l'incidente di navigazione, senza far riferimento al vizio nella costruzione o nell'allestimento del natante. Col motivo di ricorso la compagnia assicuratrice non contraddice tali circostanze, ma introduce questioni di fatto assolutamente inammissibili in questa sede, peraltro pretendendo dal giudice di merito l'estensione dell'indagine verso campi probatori che essa stessa ha omesso di tracciare. Con il secondo motivo la ricorrente principale - nel censurare la violazione degli artt. 19, 20, 21, 34, 35 della legge n. 50 del 1971, nonché l'art. 292 Cod. Nav. - afferma che la sen- tenza, nel fare applicazione dell'art. 294 Cod. Nav. (in realtà si tratterebbe dell'art. 292) non tiene conto che tale disposizione è in aperto contrasto con le norme della legge n. 50 del 1971, dalle quali si ricaverebbe che il HI, debitamente patentato ed abilitato, pote- va comandare e condurre l'imbarcazione. Cons. Spintojest. 3 R.G. 11883/00 - 14328/00 Il motivo, che riguarda la responsabilità individuale del HI, nella commissione del fatto illecito, è inammissibile. S'è già detto che a riguardo la sentenza impugnata offre due diverse ragioni per ritenere il soggetto immune da responsabilità: la mancata allegazione di suoi comportamenti aventi carattere colposo;
l'assenza in lui della qualifica di comandante. Il motivo di ricorso tratta della seconda ragione, ma elude del tutto la prima, ossia non argomenta in ordine al profilo colposo della condotta del HI, né allega e dimostra di averlo già fatto nel corso del giudizio di merito. Contravvenendo così al principio in virtù del quale l'impugnazione in sede di legittimità di una decisione di merito che si fonda su distinte rationes decidendi, autonome l'una dall'altra e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, è meritevole di in- gresso solo se risulta articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nella sentenza, atteso che l'eventuale fondatezza del motivo de- dotto con riferimento a una sola parte delle ragioni della decisione non porterebbe alla cas- sazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base dell'argomento non censurato. Di qui l'inammissibilità del mezzo d'impugnazione per difetto di interesse del ricorrente alla sua decisione (tra le tante, cfr. Cass. 19 marzo 2002, n. 3965). -Con il terzo motivo dove sono censurati i vizi della motivazione la RC UN sostiene che il giudice avrebbe dovuto accertare innanzitutto chi fosse il proprietario dell'imbarcazione al momento del sinistro;
esclusa tale qualifica in capo al Cantiere, a- vrebbe dovuto accertare chi ne fosse il custode al momento del giro di prova. Infatti, se la custodia fosse spettata al Cantiere e questi l'avesse esercitata per il tramite del HI, al Cantiere stesso sarebbero spettate le responsabilità per il sinistro. Il motivo è inammissibile in considerazione della totale novità delle questioni trattate. Né la ricorrente, nel motivo stesso, deduce che tali questioni siano state introdotte ma non trattate dal giudice. Solo nella memoria d'udienza afferma che gli argomenti relativi alla Cons. Spirito est. R.G. 11883/00 - 14328/00 proprietà del natante, ai rischi in ordine al tempo della consegna ed ai rischi inerenti alla custodia “erano rimasti assorbiti nella sentenza di primo grado dal rigetto della domanda per mancata prova del contratto di assicurazione”. Ora, tenuto conto che ciascuna di quel le argomentazioni ineriva a diversi profili di responsabilità, pur dato per ammesso che esse fossero state effettivamente avanzate in primo grado, era imprescindibile onere dell'appellante (la RC UN) specificamente riproporle in appello, visto che non erano state esaminate e, comunque, non erano state accolte dal primo giudice, che aveva in radice escluso la legittimazione della compagnia stessa (in relazione all'onere ex art. 346 c.p.c., cfr. Cass. 29 novembre 1999, n. 13308). Infine, non può omettersi di rilevare che il motivo di ricorso è insufficiente, oltre che generico, nella sua formulazione, allorquando non enuncia quale sia l'effettivo interesse perseguito, ossia a quali conclusioni sarebbe giunto il giudice una volta che avesse svolto quelle indagini e su di esse avesse reso la sua pronunzia. In conclusione, il ricorso principale va respinto, con conseguente assorbimento del ricor- so incidentale condizionato. La ricorrente principale, in quanto soccombente, va condanna- ta a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, come liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale a rivalere la controparte delle spese sostenute nel giudizio di cassa- zione, che liquida in complessivi € 5100, di cui € 5000 per onorari difensivi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2003. Il Presidente Fracaso fabutici L'Ester ILLING CARE C1 Cons Spirito est. Dott.ssa Mar Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 5-12-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 40586 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art: 278 TO: H°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricc