Sentenza 29 ottobre 2014
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato; tuttavia al fine di poter disporre la confisca diretta del profitto nei confronti della persona giuridica è pur sempre necessario che risulti la disponibilità nelle casse societarie di denaro da aggredire, non sussistendo un obbligo per la Pubblica Accusa di dover provvedere alla preventiva ricerca di liquidità o cespiti anche nel caso in cui risulti "ex actis" l'incapienza del patrimonio dell'ente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro per equivalente in quanto dagli atti emergeva una situazione di oggettiva illiquidità desumibile dalla autorizzazione alla C.I.G. e dalla approvazione del programma di crisi aziendale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2014, n. 6205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6205 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 29/10/2014
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 3331
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 19717/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- LO PIERANGELO, n. 10/02/1957 a PERUGIA;
- IL NICOLA, n. 12/12/1948 a GIOIA DEL COLLE;
avverso l'ordinanza tribunale del riesame di PERUGIA in data 25/03/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Romano, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/03/2014, depositata in data 28/03/2014, il tribunale del riesame di PERUGIA, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M. avverso il provvedimento emesso dal GIP del medesimo tribunale in data 21/02/2014 con cui era stata rigettata la richiesta dell'organo inquirente, disponeva: a) il sequestro preventivo della somma complessiva di Euro 636.606,20 giacente sui cc/cc riconducibili direttamente od indirettamente all'indagato IL o, in caso di mancanza di liquidità sui medesimi conti correnti, dei beni immobili o mobili registrati riconducibili al medesimo indagato;
b) il sequestro preventivo della somma complessiva risultante dalla sottrazione di Euro 25.268,76 (già pagati all'Erario) dalla somma di Euro 798.740,00 giacente sui cc/cc riconducibili direttamente od indirettamente all'indagato LO o, in caso di mancanza di liquidità sui medesimi conti correnti, dei beni immobili o mobili registrati riconducibili al medesimo indagato;
giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che il sequestro è stato disposto in quanto i ricorrenti risultano indagati per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 bis e 10 ter, quali amministratori succedutisi nel tempo della FERCOS s.r.l..
2. Hanno proposto separati ricorsi gli indagati a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari cassazionisti, impugnando l'ordinanza predetta, e deducendo complessivamente due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, in particolare, il IL, con l'unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. B), con riferimento all'art. 322 ter c.p..
In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto non è possibile procedere al sequestro per equivalente nei confronti dell'amministratore della società, essendo mancata la verifica preventiva della possibilità di procedere al sequestro finalizzato alla confisca di denaro o altri beni fungibili o di beni direttamente collegati al profitto del reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica o in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato;
poiché, si osserva in ricorso, ogniqualvolta il profitto del reato non sia uscito dalla disponibilità della persona giuridica ben può essere disposto, nei confronti della medesima, il sequestro finalizzato alla confisca diretta dello stesso profitto del reato, apparirebbe evidente, nel caso in esame, che il profitto del reato non sia stato locupletato dal ricorrente, che non avrebbe conseguito alcun profitto personale dalla contestata commissione del reato;
il tribunale, dunque, avrebbe omesso di valutare la sussistenza dell'impossibilità di procedere al sequestro finalizzato alla confisca diretta nei confronti della società, in violazione di quanto disposto dall'art. 322 ter c.p., che individua detta impossibilità quale condizione per disporre la confisca per equivalente.
2.2. Deduce, in particolare, il LO, con l'unico motivo di ricorso, il vizio di violazione e/o erronea applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. B) e C), con riferimento al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 bis e 10 ter, artt. 240 e 322 ter c.p.,
nonché art. 321 c.p.p.. In sintesi, il ricorrente, nel riproporre identica censura a quella mossa dal coindagato Milano, ha inoltre sostenuto che il tribunale del riesame si sarebbe sottratto all'obbligo - prima di procedere al sequestro per equivalente nei confronti dell'amministratore - di verificare la possibilità di procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del credito vantato dalla società dal ricorrente amministrata nei confronti di altra società (la Danieli Centro Combustion s.p.a.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
4. I motivi di impugnazione, come sinteticamente esposto nell'illustrazione degli stessi, attengono tutti alla medesima doglianza, ossia il non essere stata disposta la confisca del profitto derivante dal reato tributario "diretta" sul patrimonio della persona giuridica.
Sul punto occorre svolgere alcune puntualizzazioni.
5. Prima di chiarire le ragioni poste a fondamento della decisione di questa Corte, è utile rammentare i caratteri strutturali della confisca.
La confisca c.d. "diretta" (che può essere obbligatoria o facoltativa) è una misura di sicurezza di natura ablatoria, che espropria il reo - mediante provvedimento permanente ed irrevocabile - di beni in qualche modo legati alla commissione dell'illecito: si tratta di cose utilizzate per il compimento del reato o che ad esso erano state destinate;
si tratta poi del profitto, del prodotto e del prezzo del reato. Il profitto è il vantaggio economico realizzato mediante il fenomeno criminoso, direttamente o indirettamente (vale a dire, in questo secondo caso, mediante surrogazione o rivendita del profitto immediatamente ricavato dal reato); il prodotto del reato è il bene creato con l'attività criminosa;
infine, il prezzo è la prestazione data o promessa al reo al fine di motivarlo a compiere l'illecito. Particolare ipotesi costituisce l'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, per il quale forma oggetto di confisca obbligatoria la cosa la cui fabbricazione, detenzione, alienazione, il cui uso o porto costituiscano reato, anche se non è stata emessa sentenza definitiva di condanna. La disciplina codicistica è fornita principalmente dagli artt. 240 e 322 ter c.p., ma il fenomeno della confisca è variegato, in quanto la figura è disciplinata altresì da norme speciali, tra le quali si annovera - poiché qui di interesse - la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, che estende la confisca ex art. 322 ter cit., ad alcuni reati tributari contenuti nel D.Lgs. n. 74 del 2000. Si ritiene che la natura giuridica della confisca sia effettivamente quella di "misura di sicurezza", in quanto fondata sui medesimi presupposti della misura di sicurezza tout court, vale a dire il reato compiuto (o il c.d. "quasi reato") e la pericolosità del reo valutata secondo una prognosi della capacità a delinquere ex art. 133 c.p.. Taluno in dottrina, mettendo in dubbio quanto appena riferito, ritiene che a mancare sia proprio la pericolosità del reo, sostituita dalla "pericolosità della cosa". A tale impostazione si obietta da altra dottrina che in realtà sia proprio il soggetto agente ad essere pericoloso, in quanto la disponibilità della res mantiene viva la sua attrattiva per il compimento di ulteriori illeciti. Ecco perché si ripudia la concezione della confisca come sanzione sui generis, e si mantiene salda l'opzione ricostruttiva in termini di misura di sicurezza.
Palese dunque il tratto distintivo con la figura della c.d. confisca per equivalente, resa possibile da norme diverse dall'art. 240 cit. (tra le quali lo stesso art. 322 ter cit., richiamato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143): quando sia accertato che il reato abbia generato un profitto o sia stato provocato dalla dazione/promessa di un prezzo, ma ne' il profitto ne' il prezzo siano stati materialmente rintracciati, l'Autorità Giudiziaria è abilitata a sottoporre a confisca un valore equivalente ad essi, che si trovi nella disponibilità del reo. Si ritiene che la confisca per equivalente abbia funzione sanzionatoria, e che dunque operi nel rispetto del principio di irretroattività sfavorevole, a differenza di quanto accade per la confisca diretta, la quale, essendo misura di sicurezza, sottosta al principio ex artt. 25 Cost., comma 3, e art. 199 c.p., che consentono la retroattività sfavorevole.
V'è da precisare che la confisca, diretta o per equivalente, è uno strumento che può colpire beni che si trovino nella disponibilità del reo, mentre non può innestarsi su cose che appartengano a "persona estranea al reato".
6. Così chiariti in astratto i termini della questione, va qui ricordato, con riferimento al motivo di ricorso comune proposto, il pensiero delle Sezioni Unite concernente la confisca "diretta" del profitto, sempre nei riguardi della persona giuridica e per reati tributari compiuti dal legale rappresentante. Il Supremo Consesso (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 - dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258647) ritiene che "è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica" (pagina 6 della sentenza). Non sono mancate, a tal proposito, le critiche dottrinali di chi evidenzia che nel caso in parola, data la costante inapplicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2001, la confisca diretta opererebbe irragionevolmente nei confronti di beni che si trovano nella disponibilità di un soggetto - la persona giuridica - qualificabile (questa volta effettivamente) come estraneo al reato, e che l'operatività del provvedimento ablatorio sarebbe insensatamente giustificato dall'essere la persona giuridica mero "beneficiario del reato", connotazione - quest'ultima - che non può porsi come presupposto valido per la succitata tipologia di confisca. In altri termini, il concetto di estraneità al reato viene, così, sensibilmente ridotto, coincidendo esclusivamente con una - per così dire - "estraneità totale" (rispetto al reato e rispetto a tutto ciò che da esso deriva) la quale verrebbe reputata insussistente nel caso in cui la persona giuridica "entri in contatto" con le conseguenze economicamente rilevanti dell'illecito. Se ciò è vero, tuttavia, osserva il Collegio come, al fine di poter disporre la confisca "diretta" del profitto (nella specie rappresentato dal mancato pagamento sia di quanto dovuto a titolo di ritenute alla fonte relative agli stipendi pagati ai dipendenti, sia dell'IVA dovuta in base alle dichiarazione annuale per i periodi di imposta di cui all'imputazione cautelare) nei confronti della persona giuridica, è pur sempre necessario che risulti la disponibilità nelle casse societarie di denaro da aggredire "direttamente", non potendo ritenersi sussistere un obbligo per la Pubblica Accusa di dover provvedere alla preventiva ricerca anche nel caso in cui risulti ex actis l'incapienza del patrimonio dell'Ente. Ed è quanto verificatosi nel caso in esame, atteso che dall'esame del provvedimento impugnato, emergeva pacificamente una situazione di oggettiva illiquidità, tant'è che lo stesso Ministero del Lavoro aveva approvato il programma di crisi aziendale della FERCOS s.r.l. dal novembre 2010 all'ottobre 2011 e che la stessa società aveva ottenuto l'autorizzazione alla C.I.G. nel 2010 e 2012, sino a cessare l'attività alla fine del 2013 con cessione in affitto dell'azienda alla data dell'8 gennaio 2014. Tutti elementi, questi, che rendevano logicamente prima ancora che giuridicamente inutile una preventiva ricerca da parte del P.M. ai fini della confisca "diretta" nei confronti della persona giuridica, prima di procedere al sequestro per equivalente avente ad oggetto i beni dei ricorrenti.
7. Questa Corte, del resto, con la citata sentenza Gubert, evidenzia anche che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili;
tuttavia, non è richiesta la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato, poiché, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente. Le Sezioni Unite della Cassazione ammettono quindi il sequestro preventivo, nei confronti di una persona giuridica, finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della stessa, quando tale profitto o tali beni siano nella disponibilità della medesima o quando la persona giuridica risulti in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisca come effettivo titolare. In tale ipotesi, secondo le Sezioni Unite, il denaro o il valore trasferito devono infatti ritenersi pertinenti alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato, in apparente vantaggio dell'ente ma, nella sostanza, a favore proprio. La decisione richiamata non ritiene, certo, possibile la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi da suoi organi qualora non sia stato reperito il profitto del reato tributario compiuto dai medesimi organi, o anche nell'ipotesi in cui sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro, o di altri beni fungibili, o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona non estranea al reato. Tuttavia, quando, come nel caso in esame, ove la situazione di fatto della persona giuridica renda oggettivamente inutile tentare il sequestro finalizzato alla confisca "diretta" emergendo ex actis l'indisponibilità di risorse in capo alla persona giuridica, la regola fissata dalle Sezioni Unite (ossia la necessità di procedere alla confisca diretta prima che possa essere disposta quella per equivalente) non può operare, sicché riacquista vigore la regola dettata dall'art. 322 ter c.p., che consente il sequestro funzionale alla confisca "per equivalente" in caso di impossibilità di confisca diretta. Soluzione, questa, che non contrasta con il principio, affermato da questa stessa Sezione, secondo cui nei confronti di una persona giuridica è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla "confisca diretta" del profitto rimasto nella disponibilità della stessa, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato ma non anche il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto precluso dal D.Lgs. n. 231 del 2001 (Sez. 3, n. 39177 del 08/05/2014 - dep. 24/09/2014, P.M. in proc. Civil Vigilanza s.r.l., Rv. 260547); ed invero, l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre che una confisca diretta nei confronti dell'Ente sia oggettivamente possibile ove ne risulti la "capienza" patrimoniale e, soprattutto, laddove sia possibile individuare con certezza che di "quel" profitto si tratti (trattandosi di reati tributari concretanti un'evasione per omissione, come nel caso in esame, le somme accantonate per il pagamento delle ritenute certificate e dell'IVA annuale dichiarata). Quando, invece, come nel caso esaminato da questo Collegio, la situazione di illiquidità sia conclamata (a tal punto che la società debitrice risulta già cessata), non ricorrono le condizioni per una confisca diretta, con conseguente operatività dello strumento sanzionatorio della confisca "per equivalente".
8. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non ricorrendo ragioni di esonero, anche al pagamento della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2015