Sentenza 23 settembre 2009
Massime • 1
Non determina l'inammissibilità dell'impugnazione del difensore la precedente rinuncia all'impugnazione fatta invalidamente dall'imputato prima del deposito della sentenza impugnata.
Commentario • 1
- 1. Consenso MAE e rinuncia ad impugnare dettata a verbale non validi se .. (Cass. 19487/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2025
In tema di mandato d'arresto europeo, è invalida la rinuncia all'impugnazione resa dal consegnando immediatamente dopo l'adozione dell'ordinanza di consegna ma prima della proposizione del ricorso, in quanto la rinuncia prevista dall'art. 589 c.p.p. presuppone l'effettivo esercizio del diritto d'impugnazione ed è configurabile solo come revoca di un'impugnazione già proposta. È altresì invalido il consenso alla consegna qualora la persona richiesta non sia stata adeguatamente informata, in una lingua a lei comprensibile, della natura del MAE (processuale o esecutivo), dello stato del procedimento estero, dell'eventuale esistenza di misure cautelari o sentenze di condanna, nonché delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2009, n. 38983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38983 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 23/09/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1534
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 11252/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI UI;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 7-1-09 dalla Corte di Appello di Milano, sezione 1^ penale;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Vincenzo Rotundo. Letta la requisitoria del P.G., Dott. Antonio Mura, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1 .-. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di LI UI avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti in data 15-7-08 dal GUP presso il Tribunale di Milano, rilevando che la dichiarazione ("Rinuncio ai termini di legge e chiedo che la controscritta sentenza passi in giudicato") fatta pervenire da detto LI, all'epoca detenuto, doveva interpretarsi, "indipendentemente dalla valenza dell'enunciato precedente", come rinuncia alla impugnazione.
2 .-. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione dell'art. 589 c.p.p.. A suo avviso, la sua dichiarazione non avrebbe dovuto essere interpretata come atto di rinuncia alla impugnazione, in quanto al momento in cui era stata presentata (1-8-08) non soltanto il gravame non era stato proposto, ma la stessa sentenza non era stata ancora depositata. In secondo luogo il LI rileva che, per la equivoca terminologia usata, la dichiarazione da lui a suo tempo proposta non poteva costituire una manifestazione inequivoca di volontà di rinuncia alla impugnazione, sicché non avrebbe dovuto produrre l'effetto della inammissibilità del gravame. A parte il fatto che tale dichiarazione, per la sua equivocità, non avrebbe potuto neanche essere interpretata come rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, istituto per altro non applicabile al caso di specie.
3 .-. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che non costituisce valida rinuncia al diritto di impugnazione quella avvenuta prima che tale diritto sia stato concretamente esercitato (Sez. 6, Sentenza n. 4194 del 08/03/1995, Rv. 200795, Salmi Ben). Inoltre la rinuncia all'impugnazione formulata prima del deposito della sentenza non può considerarsi valida. Invero nel processo penale in tema di impugnazioni non è contemplato l'istituto della acquiescenza ma è solamente prevista la "rinuncia" alla impugnazione e cioè un negozio processuale abdicativo che presuppone l'avvenuto concreto esercizio del diritto che ne costituisce oggetto, poiché prima del deposito della sentenza la impugnazione non è neppure materialmente possibile la rinuncia alla stessa non può validamente operarsi (v. per tutte:
Sez. 6, Sentenza n. 10880 del 29/09/1995, Rv. 203187, Vaccariello). Nel caso di specie risulta dagli atti che:
- in data 15-7-08 il GUP di Milano ha pronunciato nei confronti del LI la sentenza di condanna sopra menzionata, riservandosi il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione (poi effettivamente avvenuto l'11-10-08);
- in data 5-8-08 l'imputato, detenuto a Milano, ha presentato all'Ufficio Matricola della Casa circondariale una dichiarazione del seguente tenore: "Rinuncio ai termini di legge e chiedo che la controscritta sentenza passi in giudicato" (il riferimento nell'apposito modello è fatto espressamente alla sentenza suindicata del 15-7-08);
- in data 27-11-08 il difensore di fiducia del LI ha proposto appello avverso la medesima sentenza del 15-7-08;
- la Corte di Appello di Milano in data 7-1-09 ha dichiarato inammissibile il gravame, interpretando la dichiarazione resa alla Casa Circondariale dal LI come rinuncia alla impugnazione. Ne deriva che in effetti l'imputato ebbe a presentare la rinuncia all'appello prima del deposito della sentenza e prima della impugnazione proposta dal suo difensore.
4 .-. Pertanto, in applicazione dei principi sopra enunciati, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano, che provvedere uniformandosi alla presente decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2009