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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3688/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249020343604000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110094405512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120040768953000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130029589629000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200021107187000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210008634759000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore del ricorrente in ragione della documentazione prodotto da parte resistente nulla eccepisce in ordine alle cartelle relative alla tassa automobilistica 2007-2015-2016, mentre insiste per l'intervenuta prescrizione in ordine alle cartelle avente ad oggetto la tassa automobilistica 2005 e 2006, perchè l'atto interruttivo è successivo ai tre anni dalla notifica.
Resistente/Assente alla ore 11.32.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10-12-2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
, impugnava l'intimazione di pagamento n.01420249020343604000, notificata in data 16-11-2024 ed avente ad oggetto cinque cartelle di pagamento relative ai carichi iscritti a ruolo dalla Regione Puglia per il mancato versamento della tassa automobilistica per gli anni 2005, 2006, 2007, 2015 e 2016.
Eccepiva preliminarmente il ricorrente:
1) NULLITÁ DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER INESISTENZA DELLA NOTIFICA DELLE
PRODROMICHE CARTELLE DI PAGAMENTO NN. 01420110094405512000 (RUOLO REGIONE
PUGLIA SERVIZIO FINANZE TASSA AUTOMOBILISTICA), 01420120040768953000,
01420130029589629000, 01420200021107187000 E 01420210008634759000 (RUOLO REGIONE
PUGLIA SERVIZIO FINANZE TASSA AUTOMOBILISTICA;
2) PRESCRIZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO: FATTISPECIE DI ESTINZIONE ED
INESIGIBILITÀ DELLA PRETESA;
3) NULLITÀ DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 3, LEGGE 241/1990 E 7 LEGGE 212/2000 - MANCANZA DI UNA DETTAGLIATA
INDICAZIONE DEL COMPUTO DEGLI INTERESSI.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bari dimostrando la tempestiva e rituale notifica delle cartelle esattoriali, indicate nell'intimazione di pagamento impugnata, nonché la notifica di ulteriori e successivi atti interruttivi della prescrizione. Contestava puntualmente nel merito i rilevati vizi dell'atto impugnato per carenza di motivazione anche con riferimento al tasso d'interesse applicato.
Con memorie dell'8-1-2026 parte resistente insisteva per la prescrizione dei crediti tributari relativi alle cartelle nn. 01420110094405512000 e 01420120040768953000.
All'udienza del 19-1-2026 parte ricorrente insisteva con l'eccezione di prescrizione con riferimento alle due su indicate cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto parzialmente con riferimento alle cartelle nn. 01420110094405512000 e
01420120040768953000.
Invero, parte resistente ha dimostrato la regolare notifica in primis delle cartelle e successivamente degli atti interruttivi susseguenti ma per le due cartelle su indicate la notifica del primo avviso di intimazione n.
0142016900777176400, ritenuto atto interruttivo, è intervenuta il 13-9-2016, oltre il termine triennale di prescrizione.
Per giurisprudenza ormai consolidata il termine prescrizionale del bollo auto è di tre anni, si tratta di un termine mobile perché inizia a decorrere dalla scadenza dei 60 gg. utili per l'impugnazione. L'avviso di intimazione è un atto che interrompe la prescrizione ma deve essere notificato prima della scadenza del termine prescrizionale. Nel caso di specie la cartella n. 01420110094405512000 è stata notificata il
28.12.2011, il termine prescrizionale di tre anni incomincia a decorrere dal 28-2-2012; per la cartella n.
01420120040768953000, notificata il 02.01.2013, lo stesso termine è incominciato a decorrere dal
1-3-2013. L'Agenzia ha prodotto documentazione dalla quale si evince che il primo atto interruttivo è stato notificato il 13-9-2016, oltre i tre anni. Per le altre opposte cartelle il termine prescrizionale è stato regolarmente interrotto.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione sia dell'intimazione che dell'interesse applicato questo giudice condivide quanto puntualmente evidenziato dall'Agenzia alle pagine 4,5,6 e 7 dell'atto di costituzione.
In ragione della soccombenza parziale, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia di Bari di primo grado accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla le cartelle nn. 01420110094405512000 e 01420120040768953000. Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3688/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249020343604000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110094405512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120040768953000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130029589629000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200021107187000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210008634759000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore del ricorrente in ragione della documentazione prodotto da parte resistente nulla eccepisce in ordine alle cartelle relative alla tassa automobilistica 2007-2015-2016, mentre insiste per l'intervenuta prescrizione in ordine alle cartelle avente ad oggetto la tassa automobilistica 2005 e 2006, perchè l'atto interruttivo è successivo ai tre anni dalla notifica.
Resistente/Assente alla ore 11.32.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10-12-2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
, impugnava l'intimazione di pagamento n.01420249020343604000, notificata in data 16-11-2024 ed avente ad oggetto cinque cartelle di pagamento relative ai carichi iscritti a ruolo dalla Regione Puglia per il mancato versamento della tassa automobilistica per gli anni 2005, 2006, 2007, 2015 e 2016.
Eccepiva preliminarmente il ricorrente:
1) NULLITÁ DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER INESISTENZA DELLA NOTIFICA DELLE
PRODROMICHE CARTELLE DI PAGAMENTO NN. 01420110094405512000 (RUOLO REGIONE
PUGLIA SERVIZIO FINANZE TASSA AUTOMOBILISTICA), 01420120040768953000,
01420130029589629000, 01420200021107187000 E 01420210008634759000 (RUOLO REGIONE
PUGLIA SERVIZIO FINANZE TASSA AUTOMOBILISTICA;
2) PRESCRIZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO: FATTISPECIE DI ESTINZIONE ED
INESIGIBILITÀ DELLA PRETESA;
3) NULLITÀ DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 3, LEGGE 241/1990 E 7 LEGGE 212/2000 - MANCANZA DI UNA DETTAGLIATA
INDICAZIONE DEL COMPUTO DEGLI INTERESSI.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bari dimostrando la tempestiva e rituale notifica delle cartelle esattoriali, indicate nell'intimazione di pagamento impugnata, nonché la notifica di ulteriori e successivi atti interruttivi della prescrizione. Contestava puntualmente nel merito i rilevati vizi dell'atto impugnato per carenza di motivazione anche con riferimento al tasso d'interesse applicato.
Con memorie dell'8-1-2026 parte resistente insisteva per la prescrizione dei crediti tributari relativi alle cartelle nn. 01420110094405512000 e 01420120040768953000.
All'udienza del 19-1-2026 parte ricorrente insisteva con l'eccezione di prescrizione con riferimento alle due su indicate cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto parzialmente con riferimento alle cartelle nn. 01420110094405512000 e
01420120040768953000.
Invero, parte resistente ha dimostrato la regolare notifica in primis delle cartelle e successivamente degli atti interruttivi susseguenti ma per le due cartelle su indicate la notifica del primo avviso di intimazione n.
0142016900777176400, ritenuto atto interruttivo, è intervenuta il 13-9-2016, oltre il termine triennale di prescrizione.
Per giurisprudenza ormai consolidata il termine prescrizionale del bollo auto è di tre anni, si tratta di un termine mobile perché inizia a decorrere dalla scadenza dei 60 gg. utili per l'impugnazione. L'avviso di intimazione è un atto che interrompe la prescrizione ma deve essere notificato prima della scadenza del termine prescrizionale. Nel caso di specie la cartella n. 01420110094405512000 è stata notificata il
28.12.2011, il termine prescrizionale di tre anni incomincia a decorrere dal 28-2-2012; per la cartella n.
01420120040768953000, notificata il 02.01.2013, lo stesso termine è incominciato a decorrere dal
1-3-2013. L'Agenzia ha prodotto documentazione dalla quale si evince che il primo atto interruttivo è stato notificato il 13-9-2016, oltre i tre anni. Per le altre opposte cartelle il termine prescrizionale è stato regolarmente interrotto.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione sia dell'intimazione che dell'interesse applicato questo giudice condivide quanto puntualmente evidenziato dall'Agenzia alle pagine 4,5,6 e 7 dell'atto di costituzione.
In ragione della soccombenza parziale, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia di Bari di primo grado accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla le cartelle nn. 01420110094405512000 e 01420120040768953000. Spese compensate.