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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 03/02/2026, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1619/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3465/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125191156000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240101913155000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023020630972000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230171764361000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 913/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.01.2025 e iscritto al n. R.G.R. 003465/2025, l'Ing. Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento nn. 09720240125191156000, 09720240101913155000,
0972023020630972000 e 09720230171764361000, tutte notificate in data 25.11.2024 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per debiti erariali riferiti alla Società_1 S.r.l. in liquidazione, società costituita il 04.03.2019, posta in scioglimento il 12.10.2021, con bilancio finale di liquidazione in perdita e cancellata dal Registro delle Imprese il 12.04.2022. Il ricorrente era socio al 50%. Il petitum concerne l'annullamento delle predette cartelle per plurimi motivi, fra cui – per quanto qui decisivo – la violazione dell'art. 2495, comma 3, c.c., poiché l'Amministrazione non avrebbe provato che il ricorrente abbia riscosso somme o ricevuto beni all'esito della liquidazione, limite oltre il quale non può estendersi la responsabilità del socio di società estinta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – DP III di Roma deducendo, in sintesi: (i) la legittimità delle notifiche delle cartelle intestate alla società estinta entro il quinquennio di cui all'art. 28, d.lgs. n.
175/2014; (ii) l'irrilevanza, ai fini della legittimazione passiva del socio, dell'eventuale mancata percezione di somme, in ragione del “fenomeno successorio sui generis”; (iii) la tempestività delle notifiche rispetto ai termini decadenziali;
(iv) l'assenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo in presenza di controlli automatizzati;
(v) la sufficienza motivazionale della cartella ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R.
633/1972
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia attiene alla legittimità della pretesa erariale azionata nei confronti del socio di una società di capitali estinta. In particolare, il ricorrente contesta la riferibilità in proprio dei carichi iscritti a ruolo verso la società Società_1 S.r.l. e la sussistenza del presupposto legale affinché l'Erario possa pretendere il pagamento dal socio, alla luce dell'art. 2495, comma 3, c.c., il quale, come noto, limita la responsabilità del socio “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
Ciò pone il tema dell'onere della prova: spetta all'Amministrazione dimostrare l'esistenza e l'ammontare di quanto eventualmente ripartito al socio (in denaro o in natura) all'esito della liquidazione, trattandosi di fatto costitutivo del proprio diritto nei suoi confronti.
L'Agenzia eccepisce che, in virtù dell'art. 28, d.lgs. n. 175/2014 e della relativa “fictio iuris”, sarebbe indifferente l'avvenuta percezione di un attivo;
conseguentemente, ritiene legittima la notifica di atti intestati alla società estinta anche solo al socio ed in via diretta esigibile da costui l'intero debito sociale, ivi comprese sanzioni e interessi.
Dagli atti risulta che la cancellazione della società è intervenuta il 12.04.2022 e che le cartelle sono state notificate il 25.11.2024. Pertanto, nel perimetro formale della notifica – limitatamente alla validità/efficacia dell'atto – opera la previsione quinquennale di cui all'art. 28, d.lgs. n. 175/2014, sì da potersi ritenere valida la notificazione delle cartelle intestate alla società estinta presso il socio entro detto quinquennio.
Resta tuttavia distinto e non assorbito il tema sostanziale della responsabilità del socio e del relativo limite ex art. 2495, comma 3, c.c., che non viene affatto espunto dalla disposizione speciale, come emerge dagli stessi scritti difensivi dell'Ufficio, che qualificano l'art. 28 quale “fictio iuris … ai soli fini della validità ed efficacia degli atti".
La ratio dell'art. 2495, comma 3, c.c. è chiara: il socio risponde verso i creditori sociali soltanto “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse” sulla base del bilancio finale di liquidazione. La norma non istituisce una forma di responsabilità illimitata o solidale del socio per i debiti della società di capitali, ma condiziona la sua esposizione alla prova di un vantaggio patrimoniale concreto derivante dalla liquidazione (riparto in denaro o assegnazione di beni), prova che – in quanto fatto costitutivo della pretesa azionata contro il socio – incombe all'Amministrazione.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno risolto un importante contrasto giurisprudenziale, delineando con precisione i presupposti e le modalità con cui può essere affermata la responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 operando, innanzitutto, la distinzione tra responsabilità successoria (art. 2495 c.c.) e responsabilità propria (art. 36
D.P.R. n. 602/1973), quali due diversi regimi di responsabilità che possono essere invocati nei confronti dei soci di una società estinta.
Le Sezioni Unite riconoscono che l'interesse del creditore a perseguire il socio può sussistere anche in assenza di una formale distribuzione di attivo nel bilancio di liquidazione. Questo può accadere, ad esempio, in presenza di "sopravvenienze attive" o di beni e diritti non contemplati nel bilancio che si sono trasferiti ai soci;
anche in queste ipotesi, l'onere di allegare e provare tali circostanze nell'ambito del procedimento di accertamento avviato nei confronti del socio grava sempre sull'Amministrazione
Finanziaria. La giurisprudenza della Suprema Corte, a partire dalle pronunce a Sezioni Unite (sent. n.
6070/2013), aveva chiarito in passato che la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese ne determinava l'estinzione, ma non l'estinzione dei debiti sociali insoddisfatti. Si verificava, infatti, un fenomeno successorio sui generis, in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono in capo ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Tale successione riguarda, pacificamente, anche i debiti di natura tributaria.
Nel caso di specie il ricorrente ha allegato e documentato che il bilancio finale di liquidazione della società
è stato in perdita e che non ha riscosso alcuna somma né ricevuto beni in sede di riparto.
L'Ufficio, nelle controdeduzioni, non ha prodotto alcuna prova (documentale o indiziaria qualificata) dell'esistenza di attività distribuite al socio, limitandosi a sostenere che la responsabilità discenderebbe comunque dal preteso “fenomeno successorio sui generis” e che l'interesse ad agire sussiste anche a prescindere dal riparto. Tali argomentazioni, però, attengono alla legittimazione processuale e alla validità degli atti, non colmano, invece, l'assenza di prova del presupposto sostanziale (riparto) che solo determina – nel merito – l'obbligo del socio.
Ne consegue che, mancando la prova dell'arricchimento da liquidazione, la pretesa non è esigibile nei confronti del socio odierno ricorrente. La giurisprudenza anche recente richiamata dall'Ufficio – nel distinguere il piano della legittimazione processuale da quello della soddisfazione del credito – non sovverte l'impianto dell'art. 2495 c.c.: ammette l'azione verso il socio (anche per ottenere un titolo), ma non esonera il creditore dall'onere di dimostrare i presupposti di legge per la condanna di merito (ossia la misura dell'eventuale riparto ricevuto dal socio). Nella specie, tale onere probatorio è rimasto del tutto inadempiuto.
La particolarità della questione integra quegli eccezionali motivi per addivenire alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
annulla le cartelle di pagamento impugnate. Compensa le spese di lite.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3465/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125191156000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240101913155000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023020630972000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230171764361000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 913/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.01.2025 e iscritto al n. R.G.R. 003465/2025, l'Ing. Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento nn. 09720240125191156000, 09720240101913155000,
0972023020630972000 e 09720230171764361000, tutte notificate in data 25.11.2024 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per debiti erariali riferiti alla Società_1 S.r.l. in liquidazione, società costituita il 04.03.2019, posta in scioglimento il 12.10.2021, con bilancio finale di liquidazione in perdita e cancellata dal Registro delle Imprese il 12.04.2022. Il ricorrente era socio al 50%. Il petitum concerne l'annullamento delle predette cartelle per plurimi motivi, fra cui – per quanto qui decisivo – la violazione dell'art. 2495, comma 3, c.c., poiché l'Amministrazione non avrebbe provato che il ricorrente abbia riscosso somme o ricevuto beni all'esito della liquidazione, limite oltre il quale non può estendersi la responsabilità del socio di società estinta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – DP III di Roma deducendo, in sintesi: (i) la legittimità delle notifiche delle cartelle intestate alla società estinta entro il quinquennio di cui all'art. 28, d.lgs. n.
175/2014; (ii) l'irrilevanza, ai fini della legittimazione passiva del socio, dell'eventuale mancata percezione di somme, in ragione del “fenomeno successorio sui generis”; (iii) la tempestività delle notifiche rispetto ai termini decadenziali;
(iv) l'assenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo in presenza di controlli automatizzati;
(v) la sufficienza motivazionale della cartella ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R.
633/1972
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia attiene alla legittimità della pretesa erariale azionata nei confronti del socio di una società di capitali estinta. In particolare, il ricorrente contesta la riferibilità in proprio dei carichi iscritti a ruolo verso la società Società_1 S.r.l. e la sussistenza del presupposto legale affinché l'Erario possa pretendere il pagamento dal socio, alla luce dell'art. 2495, comma 3, c.c., il quale, come noto, limita la responsabilità del socio “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
Ciò pone il tema dell'onere della prova: spetta all'Amministrazione dimostrare l'esistenza e l'ammontare di quanto eventualmente ripartito al socio (in denaro o in natura) all'esito della liquidazione, trattandosi di fatto costitutivo del proprio diritto nei suoi confronti.
L'Agenzia eccepisce che, in virtù dell'art. 28, d.lgs. n. 175/2014 e della relativa “fictio iuris”, sarebbe indifferente l'avvenuta percezione di un attivo;
conseguentemente, ritiene legittima la notifica di atti intestati alla società estinta anche solo al socio ed in via diretta esigibile da costui l'intero debito sociale, ivi comprese sanzioni e interessi.
Dagli atti risulta che la cancellazione della società è intervenuta il 12.04.2022 e che le cartelle sono state notificate il 25.11.2024. Pertanto, nel perimetro formale della notifica – limitatamente alla validità/efficacia dell'atto – opera la previsione quinquennale di cui all'art. 28, d.lgs. n. 175/2014, sì da potersi ritenere valida la notificazione delle cartelle intestate alla società estinta presso il socio entro detto quinquennio.
Resta tuttavia distinto e non assorbito il tema sostanziale della responsabilità del socio e del relativo limite ex art. 2495, comma 3, c.c., che non viene affatto espunto dalla disposizione speciale, come emerge dagli stessi scritti difensivi dell'Ufficio, che qualificano l'art. 28 quale “fictio iuris … ai soli fini della validità ed efficacia degli atti".
La ratio dell'art. 2495, comma 3, c.c. è chiara: il socio risponde verso i creditori sociali soltanto “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse” sulla base del bilancio finale di liquidazione. La norma non istituisce una forma di responsabilità illimitata o solidale del socio per i debiti della società di capitali, ma condiziona la sua esposizione alla prova di un vantaggio patrimoniale concreto derivante dalla liquidazione (riparto in denaro o assegnazione di beni), prova che – in quanto fatto costitutivo della pretesa azionata contro il socio – incombe all'Amministrazione.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno risolto un importante contrasto giurisprudenziale, delineando con precisione i presupposti e le modalità con cui può essere affermata la responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 operando, innanzitutto, la distinzione tra responsabilità successoria (art. 2495 c.c.) e responsabilità propria (art. 36
D.P.R. n. 602/1973), quali due diversi regimi di responsabilità che possono essere invocati nei confronti dei soci di una società estinta.
Le Sezioni Unite riconoscono che l'interesse del creditore a perseguire il socio può sussistere anche in assenza di una formale distribuzione di attivo nel bilancio di liquidazione. Questo può accadere, ad esempio, in presenza di "sopravvenienze attive" o di beni e diritti non contemplati nel bilancio che si sono trasferiti ai soci;
anche in queste ipotesi, l'onere di allegare e provare tali circostanze nell'ambito del procedimento di accertamento avviato nei confronti del socio grava sempre sull'Amministrazione
Finanziaria. La giurisprudenza della Suprema Corte, a partire dalle pronunce a Sezioni Unite (sent. n.
6070/2013), aveva chiarito in passato che la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese ne determinava l'estinzione, ma non l'estinzione dei debiti sociali insoddisfatti. Si verificava, infatti, un fenomeno successorio sui generis, in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono in capo ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Tale successione riguarda, pacificamente, anche i debiti di natura tributaria.
Nel caso di specie il ricorrente ha allegato e documentato che il bilancio finale di liquidazione della società
è stato in perdita e che non ha riscosso alcuna somma né ricevuto beni in sede di riparto.
L'Ufficio, nelle controdeduzioni, non ha prodotto alcuna prova (documentale o indiziaria qualificata) dell'esistenza di attività distribuite al socio, limitandosi a sostenere che la responsabilità discenderebbe comunque dal preteso “fenomeno successorio sui generis” e che l'interesse ad agire sussiste anche a prescindere dal riparto. Tali argomentazioni, però, attengono alla legittimazione processuale e alla validità degli atti, non colmano, invece, l'assenza di prova del presupposto sostanziale (riparto) che solo determina – nel merito – l'obbligo del socio.
Ne consegue che, mancando la prova dell'arricchimento da liquidazione, la pretesa non è esigibile nei confronti del socio odierno ricorrente. La giurisprudenza anche recente richiamata dall'Ufficio – nel distinguere il piano della legittimazione processuale da quello della soddisfazione del credito – non sovverte l'impianto dell'art. 2495 c.c.: ammette l'azione verso il socio (anche per ottenere un titolo), ma non esonera il creditore dall'onere di dimostrare i presupposti di legge per la condanna di merito (ossia la misura dell'eventuale riparto ricevuto dal socio). Nella specie, tale onere probatorio è rimasto del tutto inadempiuto.
La particolarità della questione integra quegli eccezionali motivi per addivenire alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
annulla le cartelle di pagamento impugnate. Compensa le spese di lite.