Sentenza 12 maggio 2005
Massime • 1
Non è abnorme, e non è dunque suscettibile di ricorso per cassazione, la sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare nei confronti delle parti non regolarmente costituite, posto che detta sentenza può essere deliberata, anche d'ufficio, in ogni stato del procedimento successivo alla chiusura delle indagini preliminari, senza necessità d'una preventiva audizione delle parti. (In motivazione la Corte ha specificato che, contro la sentenza dichiarativa dell'incompetenza, non è prevista alcuna impugnazione, e che la decisione può essere contestata solo mediante una successiva denuncia di conflitto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2005, n. 20478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20478 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 12/05/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 881
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 20916/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IO;
LO ST;
AR LO;
avverso sentenza del g.i.p. di Velletri in data 17.2.2004;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
Ricorrono, con distinti mezzi di impugnazione, IA GI e LO ST a mezzo dei rispettivi difensori e TA ME di persona avverso sentenza del g.i.p. di Velletri in data 17.2.2004, che in sede di udienza preliminare ha dichiarato nei loro confronti e nei confronti di diversi coimputati l'incompetenza per territorio di quel Tribunale, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. Deducono l'abnormità del provvedimento, adottato anche nei loro confronti benché fossero stati in relazione alle loro posizioni sospesi gli accertamenti sulla costituzione delle parti per verificare l'esistenza e la tempestività dell'avviso spettante ad uno dei difensori;
e dunque essi non avessero preso parte all'udienza. Con la requisitoria scritta agli atti il P.G. ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
I ricorsi debbono in effetti essere dichiarati inammissibili. Come gli stessi ricorrenti riconoscono, contro le sentenze dichiarative di incompetenza non è previsto alcun mezzo di impugnazione e la decisione del giudice può essere contestata dalle parti soltanto attraverso la denuncia di conflitto. Non esiste d'altronde alcun profilo di abnormità e neppure di illegittimità, poiché la dichiarazione di incompetenza non è collegata all'udienza preliminare ne' deve essere adottata necessariamente all'esito di tale udienza;
e la sentenza prevista dall'art. 22 c. 3 c.p.p. non presuppone l'audizione preventiva delle parti e può essere emessa anche d'ufficio in qualsiasi stato del procedimento successivo alla chiusura delle indagini preliminari.
Non rilevano in alcun modo, pertanto, l'esistenza e la regolarità degli avvisi per l'udienza preliminare, la cui eventuale nullità non influisce sulla legittimità della sentenza dichiarativa di incompetenza emessa in sua coincidenza.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali tra loro in solido e della somma di euro 1.000 ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido e della somma di euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2005