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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4049/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSATTI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA elettivamente domiciliata presso l'indirizzo del difensore avv. BORSATTI
ELISABETTA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: come da verbale d'udienza dell'11.4.2025, così trascritte:
““Affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre. Visite al padre per due giorni a settimana, il mercoledì e, a scelta, il sabato o la domenica, salvo diversi accordi delle parti.
Subordinatamente al gradimento del minore e della madre, le visite potranno essere estese a due giorni il weekend sabato e domenica con pernotto, oltre ad un giorno infrasettimanale da concordare. Quanto alle vacanze, la regolamentazione sarà di due settimane ciascuno anche non consecutive, data la tenera età del minore, e per le vacanze natalizie, una settimana ciascuno incluso il giorno di Natale stesso o quello di Capodanno ad anni alterni. Per le vacanze pasquali, le parti trascorreranno tre giorni ciascuno incluso il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Il sig. CP_1 pagherà un assegno di mantenimento ordinario di euro 250,00 mensili per il bambino, rivalutabile annualmente come per legge secondo indici Istat a partire dal mese di gennaio 2025, da versare entro il 15 di ogni mese. Oltre al 50% di spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale. Assegno unico percepito interamente dalla madre”. pagina 1 di 3 Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude in data 17.42025 per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.10.2024 adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare il regime di affidamento e collocamento del figlio minore (nato Persona_1 il 22.7.2020) alle condizioni ivi rassegnate.
Rappresentava l'attrice di aver intrapreso una relazione sentimentale e convivenza con il convenuto
, dal quale aveva avuto il figlio nel 2020, ma successivamente la CP_1 Persona_1 relazione terminava per incompatibilità di scelte e di carattere la scorsa primavera.
Lamentava sostanzialmente la mancanza di collaborazione del padre nella gestione del figlio, nei tre mesi precedenti la notifica del ricorso il convenuto si recava a visitare il figlio sporadicamente e senza preavviso. Lamentava anche la mancanza di collaborazione sotto il profilo amministrativo, relativamente alla richiesta ed ottenimento dell'assegno unico in favore del minore. Chiedeva in principalità l'affido esclusivo del minore ed in subordine quello condiviso, con assegno di mantenimento ordinario per la prole a carico dell'altro genitore pari ad euro 250,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Alla udienza “filtro” fissata a fini conciliativi del giorno 10 gennaio 2025 nessuno si costituiva per il convenuto, veniva sentita l'attrice che rilasciava le dichiarazioni di cui a verbale, all'esito il Giudice rinviava per l'udienza ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Alla successiva udienza dell'11 aprile 2025 compariva personalmente il convenuto, pur non costituito in giudizio. Ne veniva dichiarata la contumacia a verbale. rilasciava dichiarazioni di CP_1 cui a verbale e l'attrice riformulava all'esito le proprie conclusioni, rinunciava alle istanze istruttorie e chiedeva di poter discutere oralmente la causa. Il Giudice relatore ritenuta la causa matura per la decisione dispone la discussione orale. Il procuratore di parte attrice chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui allo stesso verbale e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Vanno accolte le conclusioni formulate dall'attrice.
Non sussistono ragioni nel caso concreto che impongano, invero, di disporre un regime di affidamento del minore diverso da quello condiviso ad entrambi i genitori, che come noto costituisce il criterio legale di regolamentazione della responsabilità genitoriale preferito dall'ordinamento, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., considerata miglior espressione del principio di bigenitorialità ivi contenuto.
Le dichiarazioni rese dall'attrice in udienza, confermate anche dal convenuto, hanno reso evidente che
è poi preferibile prevedere il collocamento del minore prevalentemente presso di lei, quale genitore che si è sempre principalmente e fattivamente occupata della cura e gestione del figlio, a fronte della mancanza di collaborazione dell'altro genitore. I richiesti tempi di visita in favore del padre, quale genitore non collocatario, di due giorni a settimana, sono certamente adeguati e congrui alle esigenze di crescita e sviluppo psicofisico del figlio, oggi di soli anni quattro compiuti e vanno dunque confermate.
Il calendario delle vacanze estive ed invernali ovvero pasquali è altresì da reputarsi allo stato adeguato all'età del minore. pagina 2 di 3 Quanto alle questioni economiche va posto a carico del convenuto l'obbligo di mantenere il figlio con un assegno di mantenimento che non v'è ragione di disattendere rispetto alla misura indicata dalla madre, ovverossia pari ad euro 250,00 al mese, somma ritenuta congrua ed adeguata alle esigenze del minore ed attesa la sperequazione reddituale tra le parti. Da un lato, il convenuto che, come da lui stesso confermato, è imprenditore agricolo con una propria attività individuale, in grado di garantirgli una cospicua disponibilità economica (reddito fino ad euro 60.000,00 annui). Altresì dispone di proprietà immobiliari. Dall'altro lato, la madre, che ha effettivamente documentato di essere percettrice di uno stipendio mensile di circa euro 1.300,00, pur non dovendo sostenere allo stato spese abitative
(cfr. doc. 4 attrice, dichiarazione dei redditi 2023, reddito complessivo euro 18.082,00 che detratta l'imposta netta euro 1.286,00 e le addizionali regionali e comunali portano ad un reddito annuo di euro
16.064,00 ovverossia un reddito mensile di circa euro 1.300,00). Per le medesime ragioni, va anche confermata la percezione dell'assegno unico integralmente dalla madre.
L'assegno di mantenimento va posto a carico del padre a far data dal mese di gennaio 2025, tenuto conto che nulla è stato versato a titolo di contributo per il minore.
Peraltro, va evidenziato che il convenuto, comparso personalmente alla ultima udienza davanti al
Giudice relatore, non solo ha rilasciato le dichiarazioni di cui a verbale, ma altresì si è espresso favorevolmente rispetto alle richieste della madre come più riportate.
Le domande sono fondate e vanno dunque integralmente accolte.
Nulla sulle spese, anche in ragione delle dichiarazioni di adesione rese dal convenuto stesso in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. AFFIDA il minore ad entrambi i genitori in modo condiviso. Persona_1
2. DISPONE il suo collocamento presso la madre e diritti di visita per il padre per due giorni a settimana, il mercoledì e, a scelta, il sabato o la domenica, salvo diversi accordi delle parti.
Subordinatamente al gradimento del minore e della madre, le visite potranno essere estese a due giorni il weekend sabato e domenica con pernotto, oltre ad un giorno infrasettimanale da concordare. Quanto alle vacanze, la regolamentazione sarà di due settimane ciascuno anche non consecutive, data la tenera età del minore, e per le vacanze natalizie, una settimana ciascuno incluso il giorno di Natale stesso o quello di Capodanno ad anni alterni. Per le vacanze pasquali, le parti trascorreranno tre giorni ciascuno incluso il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
3. FA OBBLIGO al padre di pagare alla madre un assegno di mantenimento ordinario per il figlio di euro 250,00 al mese, somma rivalutata annualmente secondo indici Istat e che andrà versata entro il giorno 15 di ogni mese. La somma è dovuta a far data dal mese di gennaio 2025. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza.
4. DISPONE che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre.
5. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 23.4.2025.
Il Giudice est.
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4049/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSATTI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA elettivamente domiciliata presso l'indirizzo del difensore avv. BORSATTI
ELISABETTA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: come da verbale d'udienza dell'11.4.2025, così trascritte:
““Affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre. Visite al padre per due giorni a settimana, il mercoledì e, a scelta, il sabato o la domenica, salvo diversi accordi delle parti.
Subordinatamente al gradimento del minore e della madre, le visite potranno essere estese a due giorni il weekend sabato e domenica con pernotto, oltre ad un giorno infrasettimanale da concordare. Quanto alle vacanze, la regolamentazione sarà di due settimane ciascuno anche non consecutive, data la tenera età del minore, e per le vacanze natalizie, una settimana ciascuno incluso il giorno di Natale stesso o quello di Capodanno ad anni alterni. Per le vacanze pasquali, le parti trascorreranno tre giorni ciascuno incluso il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Il sig. CP_1 pagherà un assegno di mantenimento ordinario di euro 250,00 mensili per il bambino, rivalutabile annualmente come per legge secondo indici Istat a partire dal mese di gennaio 2025, da versare entro il 15 di ogni mese. Oltre al 50% di spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale. Assegno unico percepito interamente dalla madre”. pagina 1 di 3 Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude in data 17.42025 per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.10.2024 adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare il regime di affidamento e collocamento del figlio minore (nato Persona_1 il 22.7.2020) alle condizioni ivi rassegnate.
Rappresentava l'attrice di aver intrapreso una relazione sentimentale e convivenza con il convenuto
, dal quale aveva avuto il figlio nel 2020, ma successivamente la CP_1 Persona_1 relazione terminava per incompatibilità di scelte e di carattere la scorsa primavera.
Lamentava sostanzialmente la mancanza di collaborazione del padre nella gestione del figlio, nei tre mesi precedenti la notifica del ricorso il convenuto si recava a visitare il figlio sporadicamente e senza preavviso. Lamentava anche la mancanza di collaborazione sotto il profilo amministrativo, relativamente alla richiesta ed ottenimento dell'assegno unico in favore del minore. Chiedeva in principalità l'affido esclusivo del minore ed in subordine quello condiviso, con assegno di mantenimento ordinario per la prole a carico dell'altro genitore pari ad euro 250,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Alla udienza “filtro” fissata a fini conciliativi del giorno 10 gennaio 2025 nessuno si costituiva per il convenuto, veniva sentita l'attrice che rilasciava le dichiarazioni di cui a verbale, all'esito il Giudice rinviava per l'udienza ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Alla successiva udienza dell'11 aprile 2025 compariva personalmente il convenuto, pur non costituito in giudizio. Ne veniva dichiarata la contumacia a verbale. rilasciava dichiarazioni di CP_1 cui a verbale e l'attrice riformulava all'esito le proprie conclusioni, rinunciava alle istanze istruttorie e chiedeva di poter discutere oralmente la causa. Il Giudice relatore ritenuta la causa matura per la decisione dispone la discussione orale. Il procuratore di parte attrice chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui allo stesso verbale e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Vanno accolte le conclusioni formulate dall'attrice.
Non sussistono ragioni nel caso concreto che impongano, invero, di disporre un regime di affidamento del minore diverso da quello condiviso ad entrambi i genitori, che come noto costituisce il criterio legale di regolamentazione della responsabilità genitoriale preferito dall'ordinamento, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., considerata miglior espressione del principio di bigenitorialità ivi contenuto.
Le dichiarazioni rese dall'attrice in udienza, confermate anche dal convenuto, hanno reso evidente che
è poi preferibile prevedere il collocamento del minore prevalentemente presso di lei, quale genitore che si è sempre principalmente e fattivamente occupata della cura e gestione del figlio, a fronte della mancanza di collaborazione dell'altro genitore. I richiesti tempi di visita in favore del padre, quale genitore non collocatario, di due giorni a settimana, sono certamente adeguati e congrui alle esigenze di crescita e sviluppo psicofisico del figlio, oggi di soli anni quattro compiuti e vanno dunque confermate.
Il calendario delle vacanze estive ed invernali ovvero pasquali è altresì da reputarsi allo stato adeguato all'età del minore. pagina 2 di 3 Quanto alle questioni economiche va posto a carico del convenuto l'obbligo di mantenere il figlio con un assegno di mantenimento che non v'è ragione di disattendere rispetto alla misura indicata dalla madre, ovverossia pari ad euro 250,00 al mese, somma ritenuta congrua ed adeguata alle esigenze del minore ed attesa la sperequazione reddituale tra le parti. Da un lato, il convenuto che, come da lui stesso confermato, è imprenditore agricolo con una propria attività individuale, in grado di garantirgli una cospicua disponibilità economica (reddito fino ad euro 60.000,00 annui). Altresì dispone di proprietà immobiliari. Dall'altro lato, la madre, che ha effettivamente documentato di essere percettrice di uno stipendio mensile di circa euro 1.300,00, pur non dovendo sostenere allo stato spese abitative
(cfr. doc. 4 attrice, dichiarazione dei redditi 2023, reddito complessivo euro 18.082,00 che detratta l'imposta netta euro 1.286,00 e le addizionali regionali e comunali portano ad un reddito annuo di euro
16.064,00 ovverossia un reddito mensile di circa euro 1.300,00). Per le medesime ragioni, va anche confermata la percezione dell'assegno unico integralmente dalla madre.
L'assegno di mantenimento va posto a carico del padre a far data dal mese di gennaio 2025, tenuto conto che nulla è stato versato a titolo di contributo per il minore.
Peraltro, va evidenziato che il convenuto, comparso personalmente alla ultima udienza davanti al
Giudice relatore, non solo ha rilasciato le dichiarazioni di cui a verbale, ma altresì si è espresso favorevolmente rispetto alle richieste della madre come più riportate.
Le domande sono fondate e vanno dunque integralmente accolte.
Nulla sulle spese, anche in ragione delle dichiarazioni di adesione rese dal convenuto stesso in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. AFFIDA il minore ad entrambi i genitori in modo condiviso. Persona_1
2. DISPONE il suo collocamento presso la madre e diritti di visita per il padre per due giorni a settimana, il mercoledì e, a scelta, il sabato o la domenica, salvo diversi accordi delle parti.
Subordinatamente al gradimento del minore e della madre, le visite potranno essere estese a due giorni il weekend sabato e domenica con pernotto, oltre ad un giorno infrasettimanale da concordare. Quanto alle vacanze, la regolamentazione sarà di due settimane ciascuno anche non consecutive, data la tenera età del minore, e per le vacanze natalizie, una settimana ciascuno incluso il giorno di Natale stesso o quello di Capodanno ad anni alterni. Per le vacanze pasquali, le parti trascorreranno tre giorni ciascuno incluso il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
3. FA OBBLIGO al padre di pagare alla madre un assegno di mantenimento ordinario per il figlio di euro 250,00 al mese, somma rivalutata annualmente secondo indici Istat e che andrà versata entro il giorno 15 di ogni mese. La somma è dovuta a far data dal mese di gennaio 2025. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza.
4. DISPONE che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre.
5. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 23.4.2025.
Il Giudice est.
Francesca Grassi
Il Presidente
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