Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 6 3 2 /0 1 LA CORTE Oggetto ssistenza sociale;
interessi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G.N. 8033/98 Cron.5482 Consigliere Dott. Ettore MERCURIO 1 Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE - Consigliere Ud.07/12/00 DI LELLA - Consigliere Dott. Raffaele CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 18 Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. 23 FEB 2001 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERF * tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente CCOZ40ZS contro 7 PIERPAOLI EDVIGE;
intimata avverso la sentenza n. 22872/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/12/97 R.G.N. 19862/94; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5242 udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Federico -1- ROSELLI;
udito l'Avvocato SABELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 1 dicembre 1997 il Tribunale di Roma, pronunciando in grado di appello nella controversia vertente fra il Mini- stero dell'interno e DV Pierpaoli, ed avente ad oggetto un'indennità d'accompagnamento, accoglieva l'impugnazione del Ministero in ordine alla decor- renza del beneficio (121° giorno dopo la domanda amministrativa) e lo rigettava quanto al cumulo di rivalutazione ed interessi, escludendo che l'art. 16, comma 6, 1. 30 dicembre 1991 n. 412 si applicasse ai crediti di assistenza sociale;
che contro questa sentenza il Ministero dello interno ricorre per cassazione mentre l'intimata non si è costituita.
Considerato che
col primo motivo il Ministero lamenta la violazione dell'art. 16 cit., secondo to Sr applicabile anche ai crediti assistenziali;
che in tal senso si è espressa la Corte costituzionale con la sent. n. 196 del 1993 onde il motivo dev'essere accolto;
che resta assorbito il secondo e subordinato motivo;
che, non occorrendo nuovi accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. 3 proc. civ. il Ministero va condannato a corri- spondere l'indennità rivalutata, Insieme agli interessi, soltanto per i ratei maturati fino al 31 dicembre 1991, mentre per il periodo successivo il cumulo è escluso;
che sulle spese del giudizio di cassazione non deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. si att. cod. proc. civ. mentre le statuizioni dei giudici di merito sulle spese possono essere confermate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ei deci- dellodendo nel merito, condanna il Ministero interno a corrispondere ad DV Pierpaoli, a decorrere dal 31 dicembre 1991, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali sui ratei dell'indennità d'accompagnamento; conferma le statuizioni dei giudici di merito sulle spese;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000 Il PresidenteMerino Couro jaun I l Consigliere extensore РебникоFednico Rovelli % ↑Presidente: (✓ Cons. estensore: fell IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 23 FEB. 2001Oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA T N O O E N 3 C I 0 A 1 3 D S 5 . S , T A O . R L T N , L A ' A O L S 3 B L E 7 I E - P S D 8 D - I I 1 A N S T 1 G N S E O O E S P A I G D M A G I E E , O A L O T D T R I A E T T R L S I I L N D G E E E S D O R E