Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7334 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
ENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAR ALL. B N. 5 63664 MATERIA C. C. TRIBUTARIAITALIANA REPUBBLICA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .PE.G.AI.LO.R.: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rettifica SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 7914/99 T Dott. Bruno SA UCO sidente 10474/99 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Nino FICO Consigliere Consigliere Cron. 16260 Dott. Salvatore DI PALMA Dott. Eugenia MARIGLIANO Consigliere Rep. Ud. 29.11.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7914 R.G. 1999, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
ABB DAIMLER BENZ TRANSPORTATION ITALIA S.p.a. (già AB EC S.p.a.), in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale autenticata dal notaio Emanuele Ferrari il 26 aprile 1999, dagli avv.ti Andrea RUSSO e Fabrizio PIETROSANTI, domiciliatari in Roma al viale Bruno Buozzi 47; 5 125
- controricorrente -
e sul ricorso, iscritto al n. 10474 R.G. 1999, proposto da ABB DAIMLER BENZ TRANSPORTATION ITALIA S.p.a., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;
- ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in giudizio come sopra;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 25 febbraio 1998, depositata col n. 9/60/98 in pari data. Uditi, nella pubblica udienza del 29 novembre 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo L'Ufficio delle imposte dirette di Milano rettificò la dichiarazione della S.p.a. AB EC (poi: S.p.a. Daimler Benz Trasportation Italia), per il 1987, recuperando a tassazione varie poste e determinando le maggiori i.r.pe.g. (per lire 297.322.000) ed i.lo.r. (per lire 183.795.000) dovute. Accogliendo il ricorso della Società, la Commissione Tributaria di primo grado di Milano annullò tutte le riprese;
e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il 2 gravame dell'ufficio, riaffermando la correttezza dell'operato della contribuente, con argomentazioni diversificate, in relazione a dieci poste passive. Per la cassazione ricorre, con cinque mezzi di censura, l'Amministrazione finanziaria;
nel resistere con controricorso, la Società contribuente formula un motivo di ricorso incidentale, ed illustra le proprie difese con memoria. Motivi della decisione Deduce, in ordine successivo, l'Amministrazione finanziaria: 1) “art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa interpretazione dell'art. 68, comma 2, d.P.R. 597/1973", per tale via dolendosi che la immotivata riclassificazione di una camera blindata ad 'impianti e macchinari' abbia comportato la detrazione della maggior quota di ammortamento ordinario del 10% (pari a lire 80.685.000), mentre l'art. 68 comma 2 cit., richiamando la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali allegata al d.m. 29 ottobre 1974, per industrie manifatturiere metallurgiche e meccaniche - gruppo VII, specie 2/A) -, farebbe rientrare il bene nel novero dei 'fabbricati destinati all'industria', con aliquota di ammortamento del 3%; 2) “art. 360, n. 3, c.p.c. : violazione e falsa interpretazione degli artt. 71 e 74 d.P.R. 597/1973", censurando l'ammortamento diretto, nell'esercizio oggetto di accertamento (1987) degli oneri pluriennali per aumento del capitale sociale (in lire 97.022.000), che, deliberati dalla assemblea il 22 maggio 1985, avrebbero dovuto essere capitalizzati nell'esercizio di competenza;
3 3) “art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa interpretazione dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 546/1992", con riguardo alla maggiore valutazione delle commesse annuali (în lire 878.900.000), ritenuta eccezione "in via preliminare nuova rispetto a quella avanzata nel ricorso di primo grado", laddove la qualifica di ricorrente spettava alla Società contribuente e, in sede di appello, l'Ufficio si è “limitato ad esporre più diffusamente le argomentazioni poste alla base del recupero operato [in] accertamento"; 4) “art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa interpretazione dell'art. 63 d.P.R. 597/1973", così contrastando l'affermazione di valutazione delle commesse secondo un criterio omogeneo e costante, e sottolineando il concorso dei due distinti criteri, dei corrispettivi pattuiti (per 13 commesse), e dei costi sostenuti (per altre 32); 5) “art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa interpretazione dell'art. 74 d.P.R. 597/1973", in tale maniera censurando, infine, la deducibilità di ratei passivi stanziati per il 1986 (in lire 230.000.000), a fronte di oneri non documentati, e, quindi, in assenza dei requisiti di certezza e determinabilità, con accantonamenti effettuati 'a scopo prudenziale'. Oppone, rispettivamente, la Società: a) l'inammissibilità della prima censura, per costituire, la qualificazione del bene, 'quaestio facti'; e, comunque, l'infondatezza di essa, essendosi in presenza di impianto 'completo ed autonomo', con corretta applicazione del cit. art. 68; b) l'infondatezza della seconda, poiché l'ammortamento 4 è stato riferito all'imposta di registro relativa alla delibera del 1985, di aumento del capitale sociale, ed è stata dedotta, per il 1987, "nella misura di relativa competenza annua pari al 20%* (lire 19.404.400 e non lire 97.022.000), senza violazione dei citati artt. 71 e 74; c) l'inammissibilità della terza, sia perché una violazione della legge processuale non può esser fatta valere sotto il profilo dell'art. 360 n. 3 c.p.c., sia per la mancanza di autosufficienza del motivo siccome formulato;
d) l'infondatezza della medesima, anche in relazione a quella seguente, più propriamente di merito, avuto riguardo al mutamento del parametro di valutazione, operato dall'Ufficio in appello ed al rilievo che la dogfianza appare rivolta contro un apprezzamento di fatto;
e) l'inammissibilità e, comunque, la infondatezza, dell'ultima, poiché, da un lato, si verserebbe ancora in materia di apprezzamento di fatto e si intenderebbe modificare l'originaria ragione della rettifica (necessità di girare a sopravvenienze attive ratei passivi stanziati nel 1986 e non movimentati nel 1987); dall'altro, non è dato contestare i ratei per periodi successivi a quello dello stanziamento ferma restando - l'impossibilità di qualificarli 'proventi' -. Formula, altresì, un motivo di ricorso incidentale, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e dolendosi che, in assenza di soccombenza reciproca, il giudice del merito abbia operato la compensazione delle spese, senza indicare i giusti motivi a sostegno di essa. I ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno 5 previamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., richiamato dall'art. 49 del d.lgs. 546/1992. Rileva quindi, il collegio, che quello principale è inammissibile, e l'incidentale risulta inefficace. Nella prima impugnazione, l'esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.) è del tutto mancante, nella premessa del ricorso, con narrativa limitata ad individuare la rettifica (attinente ad i.r.pe.g. ed i.lo.r. 1987), nonché gli esiti del ricorso e del susseguente gravame, e ad affermare l'erroneità della sentenza impugnata. Né appaiono, i fatti medesimi, desumibili con sufficiente precisione, dal contesto dei motivi, la cui laconicità non consente di apprezzare la stessa portata delle singole censure, fatte consistere in altrettanti vizi di violazione di legge. In particolare: a) non appare autosufficiente 0, quanto meno, congruente con la decisione, il primo mezzo, poiché il rilievo in ordine alla individuazione della quota di ammortamento dei fabbricati destinati all'industria, giuridicamente corretto, tuttavia non attinge la diversa conclusione del giudice di merito, che ha ritenuto esatta la classificazione del bene (camera blindata) nella voce 'impianti e macchinari'; b) una contrapposizione analoga, su piani non omogenei, è dato riscontrare nel secondo mezzo, attraverso la contrapposizione fra illegittima - deduzione di un - onere pluriennale (in lire 97.072.000) e deduzione - effettivamente operata - della sola quota annuale di esso (pari a lire 19.404.000); c) in ordine ai due successivi motivi, l'inammissibilità del terzo 6 discende dal carattere di strumentalità rispetto al seguente, che, a sua volta, attraverso la mera asserzione della violazione dell'art. 63 del d.P.R. 597/1973, non attinge la 'ratio decidendi', fondata sulla constatazione che il contribuente ha eseguito le valutazioni delle commesse annuali applicando un unico metodo"; d) ancora non autosufficiente è l'ultimo motivo, a fronte dell'affermazione del giudice 'a quo' sulla deducibilità di ratei passivi, stanziati nel precedente esercizio, avendo ritenuto "che le motivazioni che hanno dato luogo all'accensione di tali ratei persistono". La complessiva inammissibilità del ricorso principale rende inefficace quello incidentale (art. 334, comma 2, c.p.c., richiamato dal cit. art. 49 del d.lgs. 546/1992), notificato-il 19 maggio 1999, rispetto al deposito della sentenza, del 25 febbraio 1998 - oltre il termine lungo. Atteso l'esito delle impugnazioni contrapposte, possono restare compensate le spese della presente fase.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile quello principale ed inefficace l'incidentale; compensa le spese. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002. Il Presidente II Cons. estensorestepso Enrico Papa Bruno $accucci - Елюйся CELLERIA 13 MHG. 2003 DEPORT ловь, ши Arnaldo a sano Oggi ERE C1