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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11944 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VA OS nato a [...] il [...] PA CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di VA OS e l'inammissibilità del ricorso di PA CO;
udito il difensore della parte civile LIBERA ASSOCIAZIONE NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE, Avv. GIULIO VASATURO in sostituzione dell'Avv. VINCENZA RANDO, il quale ha concluso come da nota spese e conclusioni depositate;
udito il difensore della parte civile COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI, Avv. FERNANDO SCRIVANO il quale ha concluso come da nota spese e conclusioni depositate;
udito il difensore della parte civile COMUNE DI SCILLA, Avv. NATALE POLIMENI, il quale ha concluso come da nota spese e conclusioni depositate;
udito i difensori di VA OS, Avv. BRUNO POGGIO in sostituzione dell'Avv. IC VA, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, e Avv. EMANUELE AR VE in sostituzione dell'Avv. DAVIDE BARILLA', il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
uditi i difensori di PA CO, Avv. CLARA NE in sostituzione dell'Avv. AR NE, e Avv. EMANUELE AR VE, che hanno insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11944 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 7 luglio 2021, a seguito di sentenza di annullamento di precedente sentenza da parte della Sesta Sezione di questa corte, per quanto qui di interesse, rideterminava la pena alla quale RO SI era stato condannato per i reati di ai capi O) (artt.81,110, 353 comma 1, 629 comma 2, 61 n.7 cod.pen. e 7 L. 203/91), R), S), T) (artt.81 comma 2, 110 cod.pen. 12 quinquies L.n.356/92) e ER CC per il reato di cui al capo R. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. ID AR nell'interesse di RO SI, lamentando che la Corte di appello aveva inopinatamente rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra il reato di cui al capo O) (estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa) con i fatti giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 24.11.2016, che aveva condannato RO per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., e di quest'ultima sentenza con i reati diintestazione fittizia di cui ai capi R), S) e T); sarebbe stato sufficiente leggere il capo di imputazione del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. per comprendere che nella pluralità di reati rientranti nel programma associativo ci potevano essere una turbativa d'asta e una estorsione prodromica alla agevolazione della associazione mafiosa o un reato di intestazione fittizia di beni;
nella memoria ex art. 121 cod.proc.pen. erano state sottolineate le condotte contestate ad RO nell'ambito dei due procedimenti penali, tutte finalizzate al controllo delle attività imprenditoriali di Reggio Calabria, per cui non si poteva dire che la proposta estorsiva di cui al capo O fosse maturata estemporaneamente;
infine, andava rilevato che i fatti oggetto di contestazione erano stati tutti accertati in Reggio Calabria e zone limitrofe, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2009. 2. Propone ricorso per cassazione l'Avv. Domenico RO nell'interesse di RO SI. 2.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva totalmente obliterato i contenuti della memoria depositata in data 16.2.2021 e, in particolare, le trascrizioni delle udienze dibattimentali del 6 e 13.12.2013 nelle quali risulta che il teste OT aveva descritto l'attività di indagine eseguita nel presente procedimento come una prosecuzione di quella svolta nel procedimento Xenopolis, dando conto della complessia attività delinquenziale posta in essere dal ricorrente dalla metà degli anni 2000 al 2010; riferimenti al procedimento Xenopolis erano contenuti anche nella sentenza della Sesta Sezione di questa Corte che aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello;
2 risultava inoltre non revocabile in dubbio la compatibilità con l'associazione per cui RO era stato condannato con i reati contestati ed accertati nel presente procedimento, ossia una turbativa d'asta ed una estorsione prodromica alla agevolazione di detta associazione (capo O), nonché il reato di intestazione fittizia di beni (capi R, S e T). Pertanto, prosegue il difensore, vi erano una omogeneità delle violazioni e del bene protetto, una pianificazione dei reati almeno nelle loro linee essenziali ed una identità di condizioni di tempo e di luogo (tutti i reati risultavano commessi in Reggio Calabria e zone limitrofe nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2009). 3. Propongono ricorso gli Avv. Emanuele Genovese ed Armando Veneto nell'interessi di ER CC. 3.1 I difensori lamentano l'illegittimità della motivazione adottata dalla Corte di appello per non riconoscere le attenuanti generiche all'imputato, posto che la invocata gravità dei fatti non ostava alla concessione del beneficio;
né potevano assumere rilevanza le considerazioni di questa Corte in sede di annullamento;
non vi erano poi elementi concreti dimostrativi di "quella particolare capacità criminale" invocata dalla Corte di appello nella sentenza cassata. 3.2 I difensori osservano che la Corte di appello aveva omesso di motivare sulla eccezione di prescrizione formulata dalla difesa, alla quale non poteva ritenersi ostativo il disposto di cui all'art. 624 cod.proc.pen., innanzitutto perché la parte della sentenza passata in giudicato (quella relativa alla affermazione della responsabilità per il fatto reato) non aveva connessione essenziale con la parte di sentenza annullata (quella relativa alla insussistenza della ritenuta aggravante); poi perché in mancanza della contestata aggravante, il reato si sarebbe prescritto nel 2016, ovvero prima della pronuncia di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi proposti nell'interesse di RO SI sono infondati. 1.1 Si deve infatti rilevare che la Corte di appello ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte secondo cui -on è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso" (Sez.. 6, Sentenza n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01); inoltre, "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della 3 sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea"(Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso che potesse essere applicato l'istituto della continuazione in quanto "RO si attivò su una specifica quanto estemporanea richiesta di intervento sollecitatagli da CR TO che era determinato a ritornare in possesso dei propri immobili sottrattigli con il fallimento CR-Siracusa, facendo desistere possibili terzi interessati" (pag.19 sentenza impugnata); trattando delle posizione di CR, la Corte di appelli -) ha anche rilevato che questi aveva interloquito con plurimi e differenti esponenti delle maggiori cosche di 'ndrangheta per ottenere il suo scopo;
pertanto, l'affermazione secondo cui non vi era stata una iniziale programmazione dei reati di cui al capo O) è perfettamente logica, dovendosi altrimenti sostenere che fin dall'inizio fossero stati programmati una estorsione ed una turbativa d'asta per entrare in possesso di un immobile che sarebbe stato messo all'asta in una procedura fallimentare, circostanze che non potevano certo essere conosciute (e neppure sussistere) nel momento della iniziale programmazione. Vista l'impossibilità di individuare l'esistenza di un'unica programmazione criminosa il motivo di ricorso è pertanto infondato, posto che contrappone una inammissibile valutazione di merito a quella effettuata dalla Corte territoriale;
irrilevanti appaiono pertanto le argomentazioni proposte nei due ricorsi, che non scalfiscono il ragionamento della Corte di appello 2. Il ricorso proposto nell'interesse di ER è inammissibile, 2.1 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, a fronte della motivazione contenuta alle pagine 33 e 34 della sentenza impugnata, il ricorrente non indica alcun motivo in base al quale sarebbe meritevole del beneficio;
deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso 4 responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 — 01) • 2.2 Quanto alla eccezione di prescrizione, si deve rilevare come l'annullamento disposto dalla Sesta Sezione di questa Corte aveva ad oggetto soltanto la contestata aggravante, per cui l'affermazione di responsabilità sul reato era passata in giudicato: come precisato da Sez.Unite, Sentenza n. 3423 del 29/10/2020 Cc. (dep. 27/01/2021 ) Rv. 280261, Gialluisi: "Sulla base delle considerazioni sin qui svolte è possibile affermare che l'annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante o al riconoscimento di una circostanza attenuante, implica la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne l'affermazione di responsabilità, con la conseguente inoperatività nel giudizio di rinvio della causa di estinzione del reato della prescrizione (Sez. 2, n. 12967 del 14/03/2007, Mazzei, Rv. 236462; Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010, Guerriero, Rv. 246806; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828)1.1 Pertanto, deve ribadirsi che, in caso di annullamento parziale, l'autorità di cosa giudicata può essere riconosciuta, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., anche a punti relativi a un capo della sentenza oggetto di annullamento parziale e, segnatamente, a quelli relativi all'affermazione di responsabilità per un fatto-reato (accertamento del fatto e attribuzione dello stesso all'accusato), non legati da connessione essenziale con la parte annullata. In tal caso, al giudicato progressivo sono associati quali effetti tipici sia limitazioni ai poteri cognitivi e decisori in sede di rinvio, sia la "barriera invalicabile" alla rilevazione di determinate cause di estinzione del reato quale la prescrizione" (pag.21) 5 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti: in virtù del principio della soccombenza, i ricorrenti devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dale parti civili, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di Villa San Giovanni, Comune di Scilla e Associazione Libera, che liquida in complessivi euro 3.510 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge. Così deciso il 05/10/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di VA OS e l'inammissibilità del ricorso di PA CO;
udito il difensore della parte civile LIBERA ASSOCIAZIONE NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE, Avv. GIULIO VASATURO in sostituzione dell'Avv. VINCENZA RANDO, il quale ha concluso come da nota spese e conclusioni depositate;
udito il difensore della parte civile COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI, Avv. FERNANDO SCRIVANO il quale ha concluso come da nota spese e conclusioni depositate;
udito il difensore della parte civile COMUNE DI SCILLA, Avv. NATALE POLIMENI, il quale ha concluso come da nota spese e conclusioni depositate;
udito i difensori di VA OS, Avv. BRUNO POGGIO in sostituzione dell'Avv. IC VA, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, e Avv. EMANUELE AR VE in sostituzione dell'Avv. DAVIDE BARILLA', il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
uditi i difensori di PA CO, Avv. CLARA NE in sostituzione dell'Avv. AR NE, e Avv. EMANUELE AR VE, che hanno insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11944 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 7 luglio 2021, a seguito di sentenza di annullamento di precedente sentenza da parte della Sesta Sezione di questa corte, per quanto qui di interesse, rideterminava la pena alla quale RO SI era stato condannato per i reati di ai capi O) (artt.81,110, 353 comma 1, 629 comma 2, 61 n.7 cod.pen. e 7 L. 203/91), R), S), T) (artt.81 comma 2, 110 cod.pen. 12 quinquies L.n.356/92) e ER CC per il reato di cui al capo R. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. ID AR nell'interesse di RO SI, lamentando che la Corte di appello aveva inopinatamente rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra il reato di cui al capo O) (estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa) con i fatti giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 24.11.2016, che aveva condannato RO per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., e di quest'ultima sentenza con i reati diintestazione fittizia di cui ai capi R), S) e T); sarebbe stato sufficiente leggere il capo di imputazione del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. per comprendere che nella pluralità di reati rientranti nel programma associativo ci potevano essere una turbativa d'asta e una estorsione prodromica alla agevolazione della associazione mafiosa o un reato di intestazione fittizia di beni;
nella memoria ex art. 121 cod.proc.pen. erano state sottolineate le condotte contestate ad RO nell'ambito dei due procedimenti penali, tutte finalizzate al controllo delle attività imprenditoriali di Reggio Calabria, per cui non si poteva dire che la proposta estorsiva di cui al capo O fosse maturata estemporaneamente;
infine, andava rilevato che i fatti oggetto di contestazione erano stati tutti accertati in Reggio Calabria e zone limitrofe, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2009. 2. Propone ricorso per cassazione l'Avv. Domenico RO nell'interesse di RO SI. 2.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva totalmente obliterato i contenuti della memoria depositata in data 16.2.2021 e, in particolare, le trascrizioni delle udienze dibattimentali del 6 e 13.12.2013 nelle quali risulta che il teste OT aveva descritto l'attività di indagine eseguita nel presente procedimento come una prosecuzione di quella svolta nel procedimento Xenopolis, dando conto della complessia attività delinquenziale posta in essere dal ricorrente dalla metà degli anni 2000 al 2010; riferimenti al procedimento Xenopolis erano contenuti anche nella sentenza della Sesta Sezione di questa Corte che aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello;
2 risultava inoltre non revocabile in dubbio la compatibilità con l'associazione per cui RO era stato condannato con i reati contestati ed accertati nel presente procedimento, ossia una turbativa d'asta ed una estorsione prodromica alla agevolazione di detta associazione (capo O), nonché il reato di intestazione fittizia di beni (capi R, S e T). Pertanto, prosegue il difensore, vi erano una omogeneità delle violazioni e del bene protetto, una pianificazione dei reati almeno nelle loro linee essenziali ed una identità di condizioni di tempo e di luogo (tutti i reati risultavano commessi in Reggio Calabria e zone limitrofe nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2009). 3. Propongono ricorso gli Avv. Emanuele Genovese ed Armando Veneto nell'interessi di ER CC. 3.1 I difensori lamentano l'illegittimità della motivazione adottata dalla Corte di appello per non riconoscere le attenuanti generiche all'imputato, posto che la invocata gravità dei fatti non ostava alla concessione del beneficio;
né potevano assumere rilevanza le considerazioni di questa Corte in sede di annullamento;
non vi erano poi elementi concreti dimostrativi di "quella particolare capacità criminale" invocata dalla Corte di appello nella sentenza cassata. 3.2 I difensori osservano che la Corte di appello aveva omesso di motivare sulla eccezione di prescrizione formulata dalla difesa, alla quale non poteva ritenersi ostativo il disposto di cui all'art. 624 cod.proc.pen., innanzitutto perché la parte della sentenza passata in giudicato (quella relativa alla affermazione della responsabilità per il fatto reato) non aveva connessione essenziale con la parte di sentenza annullata (quella relativa alla insussistenza della ritenuta aggravante); poi perché in mancanza della contestata aggravante, il reato si sarebbe prescritto nel 2016, ovvero prima della pronuncia di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi proposti nell'interesse di RO SI sono infondati. 1.1 Si deve infatti rilevare che la Corte di appello ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte secondo cui -on è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso" (Sez.. 6, Sentenza n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01); inoltre, "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della 3 sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea"(Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso che potesse essere applicato l'istituto della continuazione in quanto "RO si attivò su una specifica quanto estemporanea richiesta di intervento sollecitatagli da CR TO che era determinato a ritornare in possesso dei propri immobili sottrattigli con il fallimento CR-Siracusa, facendo desistere possibili terzi interessati" (pag.19 sentenza impugnata); trattando delle posizione di CR, la Corte di appelli -) ha anche rilevato che questi aveva interloquito con plurimi e differenti esponenti delle maggiori cosche di 'ndrangheta per ottenere il suo scopo;
pertanto, l'affermazione secondo cui non vi era stata una iniziale programmazione dei reati di cui al capo O) è perfettamente logica, dovendosi altrimenti sostenere che fin dall'inizio fossero stati programmati una estorsione ed una turbativa d'asta per entrare in possesso di un immobile che sarebbe stato messo all'asta in una procedura fallimentare, circostanze che non potevano certo essere conosciute (e neppure sussistere) nel momento della iniziale programmazione. Vista l'impossibilità di individuare l'esistenza di un'unica programmazione criminosa il motivo di ricorso è pertanto infondato, posto che contrappone una inammissibile valutazione di merito a quella effettuata dalla Corte territoriale;
irrilevanti appaiono pertanto le argomentazioni proposte nei due ricorsi, che non scalfiscono il ragionamento della Corte di appello 2. Il ricorso proposto nell'interesse di ER è inammissibile, 2.1 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, a fronte della motivazione contenuta alle pagine 33 e 34 della sentenza impugnata, il ricorrente non indica alcun motivo in base al quale sarebbe meritevole del beneficio;
deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso 4 responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 — 01) • 2.2 Quanto alla eccezione di prescrizione, si deve rilevare come l'annullamento disposto dalla Sesta Sezione di questa Corte aveva ad oggetto soltanto la contestata aggravante, per cui l'affermazione di responsabilità sul reato era passata in giudicato: come precisato da Sez.Unite, Sentenza n. 3423 del 29/10/2020 Cc. (dep. 27/01/2021 ) Rv. 280261, Gialluisi: "Sulla base delle considerazioni sin qui svolte è possibile affermare che l'annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante o al riconoscimento di una circostanza attenuante, implica la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne l'affermazione di responsabilità, con la conseguente inoperatività nel giudizio di rinvio della causa di estinzione del reato della prescrizione (Sez. 2, n. 12967 del 14/03/2007, Mazzei, Rv. 236462; Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010, Guerriero, Rv. 246806; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828)1.1 Pertanto, deve ribadirsi che, in caso di annullamento parziale, l'autorità di cosa giudicata può essere riconosciuta, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., anche a punti relativi a un capo della sentenza oggetto di annullamento parziale e, segnatamente, a quelli relativi all'affermazione di responsabilità per un fatto-reato (accertamento del fatto e attribuzione dello stesso all'accusato), non legati da connessione essenziale con la parte annullata. In tal caso, al giudicato progressivo sono associati quali effetti tipici sia limitazioni ai poteri cognitivi e decisori in sede di rinvio, sia la "barriera invalicabile" alla rilevazione di determinate cause di estinzione del reato quale la prescrizione" (pag.21) 5 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti: in virtù del principio della soccombenza, i ricorrenti devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dale parti civili, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di Villa San Giovanni, Comune di Scilla e Associazione Libera, che liquida in complessivi euro 3.510 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge. Così deciso il 05/10/2022