Sentenza 3 dicembre 1998
Massime • 3
In tema di nullità conseguente alla mancata iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale, ha rilevanza solo la violazione di quelle norme che incidono in modo essenziale sulla partecipazione del PM al procedimento già pendente e che attengono all'impulso che il predetto organo, con le sue richieste, deve porre in essere in relazione a quei provvedimenti che il giudice non può assumere "ex officio". Non è invece sufficiente ad integrare nullità il comportamento del PM che,informato dalla polizia giudiziaria delle dichiarazioni, asseritamente reticenti, rilasciate dalla persona offesa, ometta al proposito ogni valutazione ed iniziativa, avendo comunque lo stesso esercitato ritualmente l'azione penale nei confronti dell'imputato ricorrente ed avendo svolto quindi la sua funzione requirente presso il competente giudice.
Il divieto di utilizzazione anche nei confronti dei terzi delle dichiarazioni di persona, che, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere ascoltata quale indagata od imputata nel medesimo reato ovvero in un reato connesso o collegato, vige qualora detti reati risultino essere già stati consumati nel momento in cui la persona veniva ascoltata e non anche quando non sussista alcun procedimento per il diverso reato (commesso dal dichiarante)e comportante la connessione. (Nella fattispecie, la Corte, osservando che il reato di favoreggiamento personale sarebbe stato commesso dal dichiarante con le reticenti affermazioni rese nel momento in cui egli veniva esaminato quale persona offesa ed informata sui fatti e con riferimento ai reati addebitati a terzi -reati per i quali già si procedeva- ha escluso che l'omessa assistenza del difensore all'esame del presunto favoreggiatore potesse avere rilevanza sul procedimento già in corso).
In tema di ricorso per cassazione, le così dette note difensive devono -a pena di inammissibilità- essere correlate, quanto al loro contenuto, ai motivi del ricorso stesso. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto di non poter esaminare il rilievo formulato dalla difesa del ricorrente in una nota difensiva inerente un presunto vizio di motivazione non dedotto con i motivi di ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/1998, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 03.12.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 1353
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N.33198/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AN AL n. il 23.06.1972
2) IN AN n. il 26.07.1970
avverso sentenza del 28.05.1998 CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere CAMPO STEFANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dr.Oscar CEDRANGOLO,
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Alfonso MARTUCCI, il quale insiste per l'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 28 maggio 1998 la Corte d'appello di Napoli in parziale riforma di quella in data 26 settembre 1997 del Tribunale di ER FE ( con la quale AN UA e IN LV - imputati dei reati di cui agli artt. 110-56-575-577 n. 3 (tentato omicidio aggravato), 110-61 n.
2-703 c.p.(esplosioni in luogo pubblico aggravate) e 110-61 n.2- 81 cpv. c.p.- 10-12-14 legge 14.10.1974 n. 497 (porto e detenzione illegali di arma da fuoco) -
erano stati condannati, unificati i reati per continuazione e applicate le circostanze attenuati generiche come equivalenti alle ritenute circostanze aggravanti, alla pena di anni otto di reclusione ciascuno, oltre a quelle accessorie di legge ) riduceva la pena inflitta, previa esclusione della circostanza aggravante della premeditazione, a quella di anni sette e mesi sei di reclusione ciascuno, confermando nel resto la sentenza di primo grado. La corte territoriale - premesso che il decisivo elemento di prova a carico degli imputati era costituito dalla dichiarazione, corroborata da elementi di riscontro, resa, dopo un'iniziale reticenza, al M.llo dei C.C. Tirelli dalla parte offesa BB AF, e la cui ritrattazione fatta in sede dibattimentale era stata ritenuta poco verosimile - affermava, per quanto qui interessa, che l'asserita inerzia del pubblico ministero a procedere per il reato di favoreggiamento, dovuto alla sua iniziale reticenza, nei confronti della sunnominata parte offesa non costituiva violazione dell'art. 178 lett. b) c.p.p., in quanto l'iniziale silenzio seguito, poi, dalle dichiarazioni accusatorie, non acquistava alcun rilievo al fine di una configurazione del reato di favoreggiamento, così come le suddette dichiarazione erano legittimamente utilizzabili, non comportando l'assunzione da parte dell'BB, a causa della sua reticenza iniziale, la veste dell'indagato per reato connesso che avrebbe comportato l'inutilizzabilità delle medesime, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., dal momento che era stato sentito senza alcuna garanzia difensiva.
2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con separati, ma identici, ricorsi, deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme che disciplinano l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 178 lett. b), 179 co. 1^ e 50 stesso codice) in quanto, una volta avuta notizia, secondo quanto riferito al p.m. dagli organi di p.g. inquirenti, del reticente comportamento della parte offesa, l'organo dell'accusa avrebbe dovuto iniziare le indagini per il reato di favoreggiamento nei confronti dell'BB con conseguente sua escussione in presenza del difensore, ma non operando in tal modo si sarebbe verificata una nullità di natura assoluta inficiante la richiesta di rinvio a giudizio e tutti gli atti successivi, assumendo tale nullità rilievo, ai sensi degli artt. 24 Costituzione e 178 lett. e) c.p.p., ai fini della difesa dell'imputato, perché "la scelta arbitraria del pubblico ministero ha escluso la, possibilità di chiedere l'esame dell'Abruzzese ai sensi degli artt. 210 e 192 comma 3 c.p.p., imponendone la presenza nel processo quale persona offesa e, quindi, la veste formale del testimone", tanto più che nella specie, come risultante dal testo della sentenza impugnata, la parte offesa non si era limitata a rimanere in silenzio, ma aveva affermato di "essere stato, aggredito da due persone di cui ignorava l'identità". Inoltre denunciano la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione di norma processuale - inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa ( art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 63 e 191 stesso codice), rilevando che, essendo già stati acquisiti dagli organi investigativi elementi di prova in ordine al reato di favoreggiamento della parte offesa, le dichiarazioni rese dalla stessa al pubblico ministero, acquisite agli atti del dibattimento a seguito di contestazione effettuata dall'organo dell'accusa in presenza della verificatasi ritrattazione, risultavano inutilizzabili, giusta la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 13.2.1997 (u.p. 9.10.1996), ric. Carpanelli ed altri), secondo la quale "le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi".
Nelle more dell'odierna udienza uno dei difensori degli imputati depositava note difensive, con le quali ulteriormente illustrava le ragioni di mutilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa e lamentava violazione dei criteri di valutazione della prova, di cui all'art. 192 c.p.p. correlato all'art. 195 stesso codice, relativamente all'apprezzamento fatto dai giudici del merito del contenuto dell'esame testimoniale dell'BB, indicandone particolareggiatamente i punti contestati.
3. Il ricorso risulta essere infondato.
Invero, per quanto concerne il primo dei motivi di gravame, è opportuno chiarire che ad integrare la nullità insanabile di cui al combinato disposto degli artt. 178 lett. b) e 179 c.p.p. - riguardante l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale - non è sufficiente la violazione o l'omissione di qualsiasi norma processuale o sostanziale inerente all'attività del pubblico ministero, ma soltanto la violazione di quelle norme che incidono in modo essenziale sulla partecipazione di detto organo giudiziario al procedimento e che si concretizzano nella necessaria richiesta che l'organo dell'accusa pubblica deve rivolgere al giudice per l'emanazione di quei provvedimenti giurisdizionali che l'organo giudicante non può emettere d'ufficio.
Ne discende che ogni altra violazione od omissione realizzata dal pubblico ministero può costituire, nell'ambito processuale, materia di nullità a regime intermedio o relativa ovvero condotta sanzionabile disciplinarmente, civilmente o penalmente, di guisa che nella fattispecie che ci occupa risulta del tutto irrilevante, ai fini della regolarità del processo, ogni valutazione effettuata dal p.m. in ordine alla condotta della parte offesa, dal momento che ritualmente l'organo inquirente ebbe ad esercitare l'azione penale nei confronti degli odierni ricorrenti e a svolgere la sua funzione requirente presso il competente giudice.
La radicale infondatezza e la evidente irrilevanza della denunciata questione di nullità assorbe ogni altro rilievo concernente la problematica degli elementi sufficienti per la configurabilità del reato di favoreggiamento, cui si sono attardati sia la corte territoriale che i ricorrenti.
Relativamente al secondo motivo di ricorso il collegio rileva che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, anche nei confronti dei terzi, rese in violazione delle norme sul diritto di difesa, da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata, presuppone, come puntualmente si è osservato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte citata dai ricorrenti, che le stesse provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo. Or bene, per quanto riguarda la fattispecie in esame ci si troverebbe, in astratto, nella ipotesi di reato connesso ex art. 12 lett. c) c.p.p. (reato commesso per occultarne - un altro).
Ma per la sussistenza della connessione è necessario, come recita il citato articolo di legge, che ci si trovi in presenza di "..reali per cui si procede.. commessi per occultare gli altri.. " , cioè nel momento in cui sussista, oltre a quello al cui interno si è utilizzata la dichiarazione accusatoria contestata, un procedimento per un determinato reato - che nella fattispecie in esame sarebbe stato secondo i ricorrenti quello di favoreggiamento - nei confronti della persona che ha reso detta dichiarazione. Ne discende che in mancanza di alcun procedimento per il diverso reato comportante la connessione non si è in presenza di quella situazione esaminata dalla più volte citata sentenza delle SS.UU., di tal che correttamente sono state utilizzate dai giudici del merito le dichiarazioni rese, senza l'assistenza del difensore, dalla parte offesa, dal momento che nel suoi confronti non si procedeva per alcun reato.
Infine, non può essere esaminato il secondo dei rilievi indicati dalla difesa dei ricorrenti nelle c.d. note difensive, dal momento che il contenuto delle stesse deve essere correlato ai motivi di ricorso e che, tra quelli proposti dal ricorrenti, non v'era quello inerente a vizio di motivazione per violazione dei criteri di valutazione della prova risultanti dal combinato disposto degli artt.192 e 195 c.p.p. Per le suesposte ragioni i ricorsi vanno rigettati con ogni conseguenza di legge a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 1999