Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/1998, n. 2150
CASS
Sentenza 3 dicembre 1998

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In tema di nullità conseguente alla mancata iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale, ha rilevanza solo la violazione di quelle norme che incidono in modo essenziale sulla partecipazione del PM al procedimento già pendente e che attengono all'impulso che il predetto organo, con le sue richieste, deve porre in essere in relazione a quei provvedimenti che il giudice non può assumere "ex officio". Non è invece sufficiente ad integrare nullità il comportamento del PM che,informato dalla polizia giudiziaria delle dichiarazioni, asseritamente reticenti, rilasciate dalla persona offesa, ometta al proposito ogni valutazione ed iniziativa, avendo comunque lo stesso esercitato ritualmente l'azione penale nei confronti dell'imputato ricorrente ed avendo svolto quindi la sua funzione requirente presso il competente giudice.

Il divieto di utilizzazione anche nei confronti dei terzi delle dichiarazioni di persona, che, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere ascoltata quale indagata od imputata nel medesimo reato ovvero in un reato connesso o collegato, vige qualora detti reati risultino essere già stati consumati nel momento in cui la persona veniva ascoltata e non anche quando non sussista alcun procedimento per il diverso reato (commesso dal dichiarante)e comportante la connessione. (Nella fattispecie, la Corte, osservando che il reato di favoreggiamento personale sarebbe stato commesso dal dichiarante con le reticenti affermazioni rese nel momento in cui egli veniva esaminato quale persona offesa ed informata sui fatti e con riferimento ai reati addebitati a terzi -reati per i quali già si procedeva- ha escluso che l'omessa assistenza del difensore all'esame del presunto favoreggiatore potesse avere rilevanza sul procedimento già in corso).

In tema di ricorso per cassazione, le così dette note difensive devono -a pena di inammissibilità- essere correlate, quanto al loro contenuto, ai motivi del ricorso stesso. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto di non poter esaminare il rilievo formulato dalla difesa del ricorrente in una nota difensiva inerente un presunto vizio di motivazione non dedotto con i motivi di ricorso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/1998, n. 2150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2150
    Data del deposito : 3 dicembre 1998

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