Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 27/02/2026, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03778/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04325/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4325 del 2025, proposto da Media Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Bombardieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roccella Jonica, viale XXV aprile, 21/b;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di:
Radio Tele International S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Amiconi e Mario Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società News & Com S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Arno, 6;
Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marzia Amiconi e Cristina Amidani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Mazzini, 88;
Diemmecom Società Editoriale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Lilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento ministeriale MINIT.AOO_DCT.REGISTROUFFICIALE.U.0025418.29-11-2024 del 29.11.2024 di rilascio dell’autorizzazione a trasmettere in favore del Gruppo ADN Italia Srl Unipersonale, con marchio “Calabria TV”, con contestuale attribuzione dell’LCN 13;
- del provvedimento ministeriale MINIT.AOO_DCT.REGISTROUFFICIALE.U.0025416.29-11-2024 del 29.11.2024 di rilascio dell’autorizzazione a trasmettere in favore di Radio Tele International Srl, con marchio “RTI”, con contestuale attribuzione dell’LCN 14;
- del provvedimento ministeriale MINIT.AOO_DCT.REGISTROUFFICIALE.U.0025074.27-11-2024 del 27.11.2024 di conferma del provvedimento del 23.04.2024 nota prot. 3150 di rilascio dell’autorizzazione a trasmettere in favore di DIEMMECOM Società Editoriale Srl, con marchio “LaC On Air” e contestuale attribuzione dell’LCN 17;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale ai provvedimenti impugnati, tutti conosciuti in esito a produzione documentale effettuata dall’Avvocatura dello Stato di Roma nel ricorso n. 5433/2024 pendente innanzi al TAR Lazio - Roma Sez. Quarta Ter in data 11.1.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Radio Tele International S.r.l., della Società News & Com S.r.l., del Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale e della Diemmecom Società Editoriale S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. AL IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto i provvedimenti con i quali il Ministero resistente ha disposto l’assegnazione delle numerazioni LCN 13 (Gruppo ADN Italia Srl Unipersonale), 14 (Radio Tele International Srl) e 17 (Diemmecom Società Editoriale S.r.l.), in dichiarata esecuzione delle sentenze di questa Sezione nn. 20185, 20186 e 20187 del 2024, relative al contenzioso insorto tra le odierne parti processuali in ordine ai criteri di assegnazione dei canali dell’Area Tecnica 16 – Calabria.
2. Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di censura:
2.1. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990 ”.
Secondo parte ricorrente, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per omessa comunicazione dei preavvisi di rigetto sulle istanze di assegnazione delle numerazioni LCN oggetto del contendere;
2.2. “ Illegittimità dei provvedimenti di assegnazione delle numerazioni LCN 13, 14 e 17 ai controinteressati per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 co. 1 e co. 18 allegato A alla delibera AGCOM 116/21 CONS – violazione della sentenza n. 20187/2024 - eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento fattuale ”.
Con tale doglianza, la ricorrente sostiene l’illegittimità dell’assegnazione dell’LCN 13 al “Gruppo ADN” che non avrebbe presentato alcuna istanza di assegnazione successiva alla richiesta del 5 aprile 2024 (data in cui risultava sprovvista di autorizzazione FSMA perché scaduta, come accertato anche dalla sentenza n. 20187/24 cit.); analoghe considerazioni varrebbero per l’assegnazione dell’LCN 14 a “Radio International” la cui autorizzazione FSMA alla data del 5 aprile 2024 era ormai scaduta (cfr. sentenza n. 20185/24 cit.);
2.3. “ Illegittimità per violazione dell’art. 29 c. 4 del d.lgs. n. 208/2021. Diritto della ricorrente all’assegnazione di almeno uno dei tra LCN rimasti liberi. Difetto d’istruttoria ”.
Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, parte ricorrente censura l’operato del Ministero che non avrebbe in alcun modo indicato i criteri della selezione effettuata e gli esiti della stessa, specificando cioè se la valutazione comparativa sia stata effettuata tenendo conto esclusivamente degli esiti della graduatoria di prima assegnazione risalente all’anno 2022, ovvero se sia stata effettuata una nuova valutazione tenendo conto del criterio delle “abitudini e preferenze degli utenti” nelle sue due declinazioni dei dati di ascolto e della storicità del marchio. Si aggiunge, altresì, limitatamente all’assegnazione dell’LCN 17 alla “Diemmecom”, che il Ministero non avrebbe proceduto ad alcuna valutazione comparativa limitandosi a confermare l’attribuzione del canale in virtù del precedente provvedimento n. 3150 del 23 aprile 2024.
3. Il “Gruppo Adn”, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso avverso il provvedimento di assegnazione dell’LCN 13 in suo favore (prot. n. 25418 del 29 novembre 2024), in quanto depositato in data 30 dicembre 2024 nel giudizio recante R.G. n. 5433/24 nel quale l’odierna ricorrente risulta costituita con il patrocinio del medesimo difensore, concludendo per il rigetto del gravame.
4. La società News & Com S.r.l., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rinvio della causa in attesa della definizione del giudizio recante R.G. n. 5433/24.
5. La “Diemmecom”, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto nel merito del ricorso.
6. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio eccependo l’irricevibilità per tardività del ricorso in quanto tutti gli atti impugnati sono stati depositati tra il 30 e il 31 dicembre 2024 nel menzionato giudizio recante R.G. n. 5433/24, concludendo per il rigetto del ricorso.
7. All’udienza in camera di consiglio del 6 maggio 2025, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati e la causa è stata rinviata alla data del 3 febbraio 2026 per la discussione del merito del ricorso.
8. Con memoria del 28 dicembre 2025, la “Diemmecom” ha sollevato l’eccezione di irricevibilità per tardività nei medesimi termini del Ministero resistente.
9. Con memoria del 2 gennaio 2026, Radio Tele International, già costituita in giudizio, ha concluso per il rigetto nel merito del ricorso.
10. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., circa la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso cumulativo, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Preliminarmente, in rito, va disattesa l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso, in quanto, se è vero che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione di un provvedimento, è sufficiente la conoscenza formale dei suoi elementi essenziali e della sua portata dispositiva (Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459), è anche vero che il mero deposito in un differente giudizio (nel quale il ricorrente compare quale controinteressato o interventore) della determinazione pregiudizievole non può essere in alcun modo qualificato come evento idoneo, di per sé, ad integrare la conoscenza dell’atto, ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione.
Non appare, infatti, configurabile, al fine di determinare la decorrenza del termine di impugnazione, un onere di consultazione quotidiana degli atti del fascicolo d’ufficio da parte del difensore, che consenta, in quanto tale, di presumere la conoscenza (il che, tra l’altro, presupporrebbe anche l’immediata comunicazione di tale circostanza alla parte affinché manifesti le sue intenzioni sulle eventuali iniziative giudiziali da intraprendere) di ogni documento depositato in giudizio, sicché il dies a quo del termine di decadenza per l’impugnazione dev’essere identificato in quello in cui risulti provato che la parte abbia, effettivamente e concretamente, acquisito la sua conoscenza.
11.1. Va invece dichiarata l’inammissibilità del ricorso cumulativo rilevata d’ufficio dal Collegio.
È noto infatti che nel processo amministrativo la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i motivi si correlino strettamente a quest’ultimo.
La regola dell'impugnabilità con il ricorso di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione nel medesimo giudizio di legittimità di più provvedimenti sia imposta dall'esigenza di concentrare l'accertamento della correttezza dell’azione amministrativa in un unico contesto processuale, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma comunque connesse, sequenze di atti.
Le coordinate in materia di ricorso cumulativo sono state poste infatti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 aprile 2015, che ha ritenuto necessaria una stretta connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie, non solo al fine di ovviare al conseguente aggravio dei tempi del processo, ma anche allo scopo di scongiurare l'abuso dello strumento processuale volto ad eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato.
È dunque necessario che i distinti provvedimenti impugnati con il ricorso cumulativo siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che vengano dedotti motivi di illegittimità identici, per cui la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 6544; Tar Lazio, Sez. IV Ter , 22 gennaio 2026, n. 1278).
Applicando dette coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, giova osservare che la ricorrente ha impugnato tre distinti provvedimenti di assegnazione delle numerazioni LCN ad altrettante società controinteressate, ognuna delle quali coinvolte nel solo procedimento che le riguardavano, adottati dal Ministero in sede di riesercizio del potere dopo i pronunciamenti di questa Sezione (sentenze nn. 20185, 20186 e 20187 del 2024), che pure avevano ad oggetto distinti procedimenti.
Ne deriva pertanto l’ontologica autonomia dei provvedimenti impugnati, in nessun caso avvinti da un nesso funzionale o procedimentale, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto impugnarli singolarmente.
I provvedimenti assunti dall’Amministrazione si fondano, sia pure parzialmente, su diversi presupposti giuridici e fattuali, così come dimostrato dai motivi di censura articolati da parte ricorrente (solo il primo motivo di censura, relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto in tutti e tre i casi, presenta profili di omogeneità, mentre il secondo motivo concerne le sole assegnazioni degli LCN 13 e 14 e il terzo motivo contiene doglianze riferite alla sola assegnazione dell’LCN 17).
Va inoltre osservato che la eterogeneità contenutistica dei provvedimenti assunti e la corrispondente diversità dei motivi di ricorso condurrebbero, in caso di fondatezza di una censura riferibile esclusivamente a un solo provvedimento, a una conseguenza paradossale e incompatibile con la stessa natura del ricorso cumulativo, perché quest’ultimo sarebbe da accogliere in relazione a quello specifico provvedimento viziato e da rigettare per il resto.
Stante pertanto la diversità dei provvedimenti impugnati e la corrispondente disomogeneità dei motivi di ricorso, difettano nella fattispecie le condizioni, come sopra tratteggiate alla luce della consolidata giurisprudenza sul tema, per la proponibilità del ricorso cumulativo.
12. In conclusione il ricorso è inammissibile, ai sensi art. 35 comma 1, lett. b), c.p.a., difettando un requisito necessario affinché la domanda sia esaminata nel merito;
13. Le spese di lite, infine, possono essere compensate in ragione dell’esito in rito della controversia su una questione rilevata d’ufficio dal Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
AL IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL IL | TA RI |
IL SEGRETARIO